• Vietata l’amministrazione pluripersonale nelle s.r.l.s.!

    amministrazione pluripersonale nelle s.r.l.s.Ancora un altro limite alle s.r.l.s.! Nonostante le opinioni contrarie di molti notai e della autorevole Commissione del Consiglio notarile di Milano il Ministero ha proibito la presenza di due o più amministratori nelle s.r.l.s. Con questo articolo vi spieghiamo il perchè e cerchiamo di farvi intuire cosa succederebbe al Paese e all’impresa italiana se i burocrati la vincessero sui notai.

    Con l’art. 3 del D. L. 24 gennaio 2012 n° 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, è stata introdotta all’art. 2463-bis c.c. la società a responsabilità limitata semplificata, in sigla S.r.l.s., quale misura volta contro la crisi economica per incentivare l’attività d’impresa soprattutto tra i più giovani.

    Infatti, nel modello iniziale era previsto che suddetta potesse essere costituita solamente da persone fisiche che non avessero compiuto i 35 anni di età, sulla base di un modello standard tipizzato di atto costitutivo e con l’esenzione in sede di costituzione dagli onorari notarili, dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria in sede d’iscrizione nel Registro delle Imprese. Successivamente, con il D. L. 28 giugno 2013, n° 76, è stato eliminato il requisito anagrafico, estendendo le S.r.l.s. anche a persone fisiche con età anagrafica maggiore di 35 anni.

    Una sottospecie della s.r.l.

    La S.r.l.s. costituisce una species del genus S.r.l. e, infatti, l’art. 2463-bis c.c. all’ultimo comma prevede l’applicabilità a tale modello della normativa della S.r.l. ordinaria; tuttavia, lo stesso art. 2463-bis c.c. al comma 3 sancisce l’inderogabilità delle clausole del modello standard tipizzato, generando così una moltitudine di dubbi interpretativi, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di apportare modifiche all’atto costitutivo.

    In questa sede ci si limita ad evidenziare la questione se nella S.r.l.s. sia possibile l’amministrazione pluripersonale disgiunta.

    Amministrazione pluripersonale? Eh si, in teoria…!

    Il modello standard tipizzato al punto 5 dispone che «L’amministrazione della società è affidata a uno o più soci.», e al punto 6 dice che «Viene/ vengono nominato/ i amministratore/ i il/ i signori: … (eventuale specificazione del ruolo svolto nell’ambito del consiglio d’amministrazione), il quale/ i presente/ i accetta/ no dichiarando non sussistere a proprio/ i carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società». Sulla base di tale formulazione, specificamente «… (eventuale specificazione del ruolo svolto nell’ambito del consiglio d’amministrazione)..», il Consiglio Notarile di Milano (massima n° 127) ritenne essere desumibile che se i soci possano liberamente scegliere non solo tra uno o più amministratori, ma anche tra il modello collegiale (consiglio di amministrazione) e il modello pluripersonale ai sensi dell’art. 2475, comma 3, c.c., in considerazione del fatto che la specificazione del ruolo nel consiglio di amministrazione è indicata come “eventuale”.

    Il Ministero vieta la amministrazione pluripersonale

    Purtroppo, il Ministero dello Sviluppo economico, con nota prot. n° 6404 del 15 gennaio 2014 ha chiarito che il modello standard non può essere modificato, salvo che per le modifiche necessarie ad adattarlo e renderlo coerente con la Legge Notarile, affinché non si crei una sovrapposizione tra la S.r.l.s. e la S.r.l. ordinaria con capitale inferiore a euro 10.000,00. Inoltre, il MISE con nota n° 146215 del 18 agosto 2014, ha escluso la possibilità di ricorrere al modello di amministrazione pluripersonale congiuntiva o disgiuntiva, in quanto il modello standard nel riferirsi ad un socio o più soci, senza contemplare espressamente l’ipotesi dei modelli pluripersonali alternativi, ha limitato la scelta alle ipotesi tradizionali di amministratore unico o di amministrazione pluripersonale collegiale; a riprova di ciò, è stato addotto che il modello stesso al punto 8 fa espresso richiamo solamente all’amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, coerentemente con l’art. 2475, commi 1-3 c.c., per cui questi risultano essere le opzioni di default dell’amministrazione della società. Nondimeno al punto 7 del succitato modello, viene attribuita all’organo di amministrazione la rappresentanza della società, con evidente difficoltà di coordinamento di tale disposizione con un’eventuale amministrazione pluripersonale disgiuntiva o anche congiuntiva.

    Per concludere, aldilà delle singole prassi delle varie camere di commercio, ai fini di un’applicazione trasparente della normativa in esame, è sconsigliata la redazione di un atto costitutivo di S.r.l.s. che deroghi al modello standard e preveda un modello di amministrazione pluripersonale disgiuntiva.

    notaio Massimo d’Ambrosio

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    Vietata l’amministrazione pluripersonale nelle s.r.l.s.! ultima modifica: 2017-09-21T23:55:31+02:00 da notaio



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