Cos’è e come si fa un atto notarile informatico – Con fac-simile
Il notaio è una delle figure professionali più antiche e radicate della nostra società e il segreto della sua longevità non va solo ricercato nell’importanza del suo lavoro per l’equilibrio dei rapporti giuridici ma anche per la sua capacità di adattarsi costantemente ai molteplici cambiamenti socio-economici. Molti ingenuamente pensano che il notariato sia una struttura da superare, arcaica e anacronistica ma non fanno i conti con la realtà; oggi fare a meno del notaio significa riscrivere interamente il nostro codice civile.
Bisognare però sapere che il ruolo del notaio e il suo mestiere non sono rimasti invariati da centinaia di anni a questa parte, tutt’altro! Il notariato è costantemente impegnato nella sua opera di adeguamento informatico: basti pensare che sin dalla fine degli anni 90 tutte le visure ipo-catastali possono essere eseguite on-line senza la necessità di recarsi di persona presso la Conservatoria o il Catasto. Il passaggio al sistema informatico ha permesso ai notai un enorme risparmio di tempo che si è tradotto in un più agevole e attento controllo delle provenienze ventennali degli immobili compravenduti. Inoltre, dal 2001 in poi è possibile eseguire tutti gli adempimenti post-stipula (come la registrazione e la trascrizione degli atti) in via telematica mediante la predisposizione del cd. Modello Unico. Questo balzo tecnologico ha permesso all’Italia di fornire ai propri cittadini un servizio all’avanguardia nel settore dei trasferimenti immobiliari molto più celere e sicuro di quello di numerosi competitor europei, come la Francia e la Spagna.
L’ultimo importante step nell’adeguamento tecnologico si è avuto con l’introduzione nel 2013 dell’atto notarile informatico.
Il legislatore aggiungendo l’articolo 47-bis e seguenti alla Legge Notarile – datata 16 febbraio 1913 ma ancora valida e al passo con i tempi – ha introdotto l’atto notarile informatico e ha riconosciuto la piena applicazione di tutte le norme della legge notarile in quanto ad esso compatibili. Questo significa che la redazione dell’atto pubblico informatico avviene sempre sotto la direzione e la responsabilità del notaio rogante. Questi leggerà personalmente l’atto con l’aiuto di un supporto informatico, ad esempio di un pc o di un tablet.
Chi si reca dal notaio sa bene che il rogito non è completo finchè l’atto non viene firmato da tutte le parti e infine dal notaio con l’apposizione del suo sigillo. Oggi invece è ben possibile uscire dal notaio senza aver mai impugnato una penna. Le parti contrattuali possono chiedere al notaio di non redigere l’atto in formato cartaceo ma digitalmente e in questo caso verrà sì firmato ma invece che usare la penna lo faranno con la cosiddetta firma digitale. Al momento delle sottoscrizioni, ogni parte sottoscriverà con la propria firma digitale e la verifica della titolarità e della validità di tale tipologia di sottoscrizioni verrà curata direttamente dal pubblico ufficiale rogante.
Ogni notaio a tal proposito è dotato di una “smart card” fornita dal Notariato con la quale può apporre la propria firma digitale all’atto (comprensiva di sottoscrizione e sigillo). Tale firma elettronica qualificata è basata su un sistema di chiavi crittografiche che non solo permette l’assoluta riconducibilità della firma al titolare ma anche la verifica della validità della stessa da parte di terzi.
Ovviamente tutti coloro che intendano ricorrere all’atto notarile informatico dovranno dotarsi di una firma digitale di modo che ciascuna parte sottoscriva l’atto in tal maniera. Questo pre-requisito potrebbe ostare alla diffusione dell’atto notarile informatico ed è per questo motivo che il Notariato sta sviluppando negli ultimi tempi anche un programma che permette l’acquisizione digitale della firma grafometrica. Tale software tramite l’acquisizione di dati biometrici assume caratteristiche peculiari di assoluta sicurezza rispetto a quelli attualmente in commercio in modo tale che sarà possibile apporre su un tablet la propria firma senza doversi necessariamente dotare di una propria firma digitale, di difficile utilizzo alle persone di età avanzata e che comunque rappresenta un costo in più per il cittadino.
L’apertura del legislatore all’atto notarile informatico non è solo un grande passo verso il futuro per il mondo del notariato ma permette anche di superare alcune problematiche sociali. Si pensi all’aggravio di formalità richiesto dalla legge nel caso in cui una delle parti non possa sottoscrivere a causa di una grave malattia o anche per un impedimento fisico temporaneo. Con il ricorso alla firma digitale questo problema verrà agevolmente superato; sarà possibile sottoscrivere l’atto con firma digitale senza la necessaria presenza dei testimoni.
Anche se redatto in via informatica l’atto notarile fornisce le stesse garanzie di sicurezza e immodificabilità dell’atto redatto in via analogica; infatti, la sua conservazione viene curata direttamente dal Consiglio Nazionale del Notariato attraverso sistemi che ne mettono al riparo l’integrità da qualunque rischio di distruzione o smarrimento.
Allo stato attuale l’atto notarile informatico è obbligatorio solo per la stipula dei contratti di appalto con la pubblica amministrazione come espressamente prevede l’articolo 32 del Codice dei Contratti Pubblici: “il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico..“. L’obiettivo è quello di incentivare la semplificazione della burocrazia amministrativa imponendo il ricorso all’informatizzazione.
Anche se oggi l’atto notarile informatico è previsto obbligatoriamente solo in tema di appalto, ciò non toglie che possa essere ricevuto da ogni notaio a semplice richiesta delle parti. Qualsiasi tipo di contratto, che sia una vendita, una donazione o anche una fidejussione può essere ricevuto mediante atto pubblico informatico, semplicemente rispettando le norme della legge notarile.
Il Notaio Massimo d’Ambrosio ha già avuto modo di ricevere un atto redatto secondo la disciplina del Codice degli Appalti pubblici e che viene qui riportato (svuotato dai dati sensibili) per dare una idea di come è strutturato un atto notarile informatico.
CONTRATTO DI APPALTO NOTARILE INFORMATICO DEL NOTAIO MASSIMO D’AMBROSIO
Repertorio n.
Raccolta n.
CONTRATTO DI APPALTO NOTARILE INFORMATICO
“Riduzione del rischio idrogeologico azione interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera. Attuazione del programma di interventi prioritari approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. del . Concessione in favore del Comune di ( ). Dissesti centro abitato di ( ) – Strada Provinciale: Intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico del centro abitato, zona case popolari”
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno , il giorno del mese di nel mio studio in Pescara, piazza Ettore Troilo n. 5
Innanzi a me Prof. Avv. Massimo d’Ambrosio, Notaio alla sede di Pescara iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara,
sono comparsi i signori:
– nato a ( ) il , codice fiscale , domiciliato per la sua carica a , presso la sede del Municipio, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di (ente) con sede legale in , autorizzato ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento degli Uffici e dei Servizi ad impegnare legalmente e formalmente l’Ente Pubblico per il presente atto, di seguito ente committente;
– nato a ( ) il , codice fiscale , domiciliato per la carica ove appresso, nella sua qualità di Amministratore e socio della società ” ” con sede legale in ( ), contrada n. , capitale sociale Euro interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di , iscritta al numero R.E.A. C.C.I.A.A. di Chieti Pescara, avente pieni poteri di firma ai sensi dei vigenti patti sociali e giusta procura regolarmente depositata presso il competente Registro delle Imprese, di seguito affidatario o impresa.
I comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto al quale
MI PREMETTONO CHE
– con Deliberazione G.M. n. del (provvedimento dell’ente), è stato approvato relativamente all’oggetto del contratto il progetto esecutivo inerente i lavori di “Intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico del centro abitato, zona case popolari” per l’importo complessivo di Euro , di cui Euro per l’importo a base di gara ed Euro per i costi per la sicurezza;
– al progetto è stato attribuito il codice unico progetto (CUP) ;
– alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) ;
– in seguito all’espletamento della procedura negoziata “al minor prezzo” per i lavori di cui sopra l’impresa di è risultata vincitrice con l’offerta del % ( per cento) e di conseguenza con Reg. RuP. n. del (provvedimento dell’ente), nelle more della sottoscrizione del contratto, è stato aggiudicato e affidato l’appalto per i lavori di , ASSE , Riduzione del rischio idrogeologico azione Intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico del centro abitato, zona case popolari” a ( ) per l’importo complessivo di Euro Euro inclusi gli oneri per la sicurezza di Euro , IVA esclusa;
– l’impresa di ha costituito la cauzione definitiva mezzo garanzia fideiussoria assicurativa rilasciata dalla compagnia n. in data ;
– ai sensi dell’articolo 29 della l. n. 114/2014 non deve essere acquisita la documentazione antimafia, dato che entrambe le imprese risultano iscritte nell’elenco in corso di validità dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cd white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo di ;
– in data è stata inviata a mezzo PEC, Prot. n. , la comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e la richiesta di verifica della soglia di anomalia, e passato il termine dilatorio di cui all’articolo 39 della LP n. 16/2015, dopo l’espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 l’aggiudicazione è divenuta efficace;
Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 – Oggetto del contratto
L’ente committente concede all’affidatario che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori di , ASSE , Riduzione del rischio idrogeologico azione interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera. Attuazione del programma di interventi prioritari approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. del . Concessione in favore del Comune di ( ). Dissesti centro abitato di ( ) – Strada Provinciale: Intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico del centro abitato, zona case popolari” avvenuta in data (graduatoria finale SUA).
L’affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.
Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto
L’appalto viene concesso dall’ente committente ed accettato dall’affidatario sotto l’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:
– capitolato speciale d’appalto;
– disciplinare di gara/lettera d’invito
– verbale di procedura di gara, del (graduatoria finale SUA), con relativi allegati;
– progetto esecutivo;
– offerta tecnica;
– offerta economica;
– verbale di consegna dei lavori (in via d’urgenza) in data ;
Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.
Articolo 3 – Ammontare dell’appalto – termini di pagamento
Il corrispettivo dovuto dall’ente committente all’affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in per l’importo complessivo di Euro Euro oltre IVA nella misura di legge. La contabilizzazione dei lavori è stabilita a misura in base a quanto previsto dal capitolato speciale di appalto.
Il pagamento dei corrispettivi all’impresa aggiudicataria da parte dell’Amministrazione di ( ) è subordinato all’effettiva erogazione delle risorse economiche finanziate dalla Regione Abruzzo giusta Determinazione n DPC / del . . , senza che questo arrechi pregiudizio al presente contratto, oppure che determini un aggravio di spesa per la Stazione Appaltante. Il tempi stabiliti dal Codice dei Contratti e dalle norme in materia di Ragioneria e Contabilità degli enti locali decorrono pertanto dal giorno dell’effettiva disponibilità delle somme sul conto corrente di tesoreria del Comune di ( ).
Articolo 4 – Durata – tempo utile per l’ultimazione dei lavori – penali – termini per il collaudo – sospensione dell’esecuzione del contratto
Il presente contratto dispiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’ultima firma digitale sul contratto. I termini per l’ultimazione dei lavori, per la redazione del conto finale e per il collaudo/attestazione di regolare esecuzione delle opere, l’entità della penale giornaliera per la ritardata ultimazione dei lavori e la disciplina sulla sospensione dell’esecuzione del contratto, sono indicati dettagliatamente nel Capitolato Speciale d’Appalto e richiamati nel verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza del .
Articolo 5 – Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti
L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi. L’affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 6 – Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 7 – Subappalto
In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, indicate in 30%, l’ente committente dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. L’affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L’ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.
Articolo 8 – Revisione prezzi
Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice Civile, salvo contrariamente stabilito nel capitolato speciale parte II.
Articolo 9 – Responsabilità verso terzi
L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.
A tal riguardo l’affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. in data rilasciata da , per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.
Articolo 10 – Domicilio dell’affidatario
Agli effetti del presente contratto l’affidatario Partita IVA (C.F.) elegge domicilio presso la sede legale della società, in ( ) Via n. , obbligandosi di informare il Comune di , di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d’ora eletto presso la sede dell’ente committente. L’affidatario dichiara che il nato a ( ) il , codice fiscale in funzione di Amministratore e Socio, rappresenterà l’impresa nell’esecuzione dei lavori.
Articolo 11 – Ulteriori obblighi dell’affidatario
L’affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.
L’affidatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 12 – Normativa e disposizioni di riferimento
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016 e nella L.P. n. 16/2015, nelle cd. Liee Guida ANAC nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.
Articolo 13 – Trattamento dei dati personali
L’affidatario dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 esposta per esteso presso l’ufficio Ufficio Tecnico.
L’ente committente informa l’affidatario che titolare del trattamento dei dati è il Comune di (Prov. di ) con sede a , e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è il Sig. in qualità di Sindaco Pro-Tempore.
Articolo 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 L. n. 136/2010
Con la sottoscrizione del presente contratto l’affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 l’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.
Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:
Banca: ;
IBAN: ;
Intestatario: ;
L’affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:
- .
Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.
Le fatture devono essere corredate con il codice e ed inoltrata in forma elettronica al Codice Univoco
L’affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all’ente committente ed al Commissariato del Governo per la provincia di L’Aquila delle notizie dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Articolo 15 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali
Sono a carico dell’affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell’ente committente.
Articolo 16 – Risoluzione del contratto
Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell’ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.
Il contratto potrà essere risolto con l’applicazione dell’articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto.
Articolo 17 – Recesso dal contratto
L’ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso. L’ ente committente recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011.
Articolo 18 – Controversie e foro competente
Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l’ente committente e l’affidatario derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di .
È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 19 – Allegati al contratto
Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l’ente committente:
- capitolato speciale d’appalto;
- disciplinare di gara e lettera d’invito;
- verbale di procedura di gara (con relativi allegati);
- provvedimento di aggiudicazione;
- progetto esecutivo;
- offerta economica;
- rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;
- Polizza assicurativa n. emessa da ;
- Cauzione definitiva n. in data ;
- Verbale di consegna sotto riserva di legge in data .
Ai fini fiscali i comparenti nelle rispettive qualità dichiarano che il presente atto è soggetto ad IVA.
Le spese del presente atto sono a carico dell’Impresa.
Ai sensi e per le finalità di cui ai Decreti Legislativi 21 novembre 2007 n. 231 e 20 febbraio 2004 n. 56 (normativa antiriciclaggio e antiterrorismo) e dei relativi regolamenti di attuazione e di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice della privacy) i sottoscritti dichiarano quanto in appresso:
– E richiesto,
io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me notaio redatto su supporto informatico e letto, mediante l’uso ed il controllo personale degli strumenti informatici ai comparenti che, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma digitale la cui validità è stata da me notaio verificata. Di quattro fogli occupa quattordici pagine intere e parte della quindicesima viene sottoscritto alle ore
Firmato digitalmente:
…
…
MASSIMO D’AMBROSIO NOTAIO (SIGILLO)
Notaio Massimo d’Ambrosio
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Il notaio Massimo d'Ambrosio vi informa sempre! Votalo con 5 stelle! Grazie!Cos’è e come si fa un atto notarile informatico – Con fac-simile ultima modifica: 2021-06-02T12:37:06+02:00 da
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