L’atto notorio? Dal notaio!
Nel nostro ordinamento ha il suo rilievo l’identità di un fatto che si impone alla percezione della collettività, in modo che il Tribunale non possa che constatarne gli effetti e valutarne le conseguenze giuridiche ai fini del diritto.
Ci sono, in sostanza, delle conseguenze giuridiche che la legge ammette e riconosce ad una situazione di fatto, per la sola circostanza che essa è a pubblica conoscenza, che essa è creduta come veritiera da parte della collettività.
Come il giudice rileva la notorietà di un fatto? Ovviamente durante il giudizio il tribunale può formare la sua opinione su qualsiasi elemento che gli faccia risultare la notorietà di un fatto, e quindi le circostanze alle quali nella sentenza va riconosciuto il suo valore.
E qui che si inserisce anche l’intervento del notaio tramite l’atto notorio. Poiché la notorietà è costituita dalla comune conoscenza di un fatto che è entrato a far parte degli elementi assodati della collettività, magari anche locale, il notaio può far evidenziare, mediante un suo atto, questa comune conoscenza della collettività.
L’atto notorio è quindi una ricezione da parte del notaio della dichiarazione di almeno due persone che, sotto solenne giuramento, dichiarino per pubblico e notorio un determinato fatto o una determinata circostanza.
Il notaio recepisce queste dichiarazioni e autentica le sottoscrizioni dei dichiaranti in modo che il documento finale (atto di notorietà, o atto notorio), possa essere utilizzato nel campo giuridico.
Un caso classico in cui si ricorre all’atto notorio è quello della dichiarazione che non esistono altri eredi che possano avere diritti su una determinata eredità. È evidente che non è assolutamente facile capire altrimenti queste circostanze, e non è sufficiente una visura dei registri dello stato civile, perché possono sussistere tante altre evenienze (basti pensare al figlio nato fuori dal matrimonio) che sfuggono ad una visura anagrafica.
Ecco perché a volte è richiesto, in particolare dalle banche, che l’avente diritto presenti una dichiarazione giurata che attesti una determinata circostanza di fatto, e cioè, nell’esempio riportato, l’assenza di altri eredi aventi diritto.
È evidente che l’avvenuta dichiarazione è rigidamente regolamentata anche dal diritto penale.
Una dichiarazione falsa eseguita da dichiaranti, anche se è semplicemente di comodo, è punita severamente dalla legge.
A volte viene adoperata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Che non ha niente a che vedere con l’atto notorio, perché non ci sono i dichiaranti che riferiscono su una determinata circostanza conosciuta dalla collettività, ma il solo interessato che dichiara, sotto la sua personale responsabilità che un dato fatto è conosciuto e notorio. Ecco perché va tenuto distinto l’atto di notorietà (atto notorio) dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Notaio Massimo d’Ambrosio
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