Atto di vendita a distanza senza la presenza di venditore o acquirente?
La risposta è affermativa, ma per spiegarne il meccanismo occorre premettere la differenza tra atti notarili pubblici o scritture private autenticate che hanno una diversa forma ed diverso valore sotto il profilo probatorio.
Atto pubblico o scrittura privata autenticata
L’atto pubblico deve essere redatto e letto dal notaio mentre la scrittura privata autenticata può essere redatta da chiunque ma le sottoscrizioni devono essere effettuate davanti ad un notaio. Il notaio però non si limiterà ad attestare che il documento proviene dalla parte che lo sottoscrive in sua presenza, da lui preventivamente identificata, ma deve anche controllare che tale documento sia conforme alla legge e corrisponda alla vera volontà delle parti, anche mediante la lettura prima che sia sottoscritto.
Oggi la differenza sotto il profilo sostanziale tra l’atto pubblico e la scrittura privata autenticata dal notaio si è molto attenuata. Sotto il profilo probatorio invece l’atto pubblico è e rimane una prova legale: ciò vuol dire che il Giudice non potrà valutarla liberamente, ma dovrà dare per accertati i fatti cui l’atto pubblico si riferisce, almeno sino alla querela di falso, mentre la scrittura privata autenticata farà fede, fino a querela di falso, dell’autenticità delle sottoscrizioni e della data in cui essa è stata effettuata.La scrittura con più autentiche
Altra differenza è che all’atto pubblico devono essere presenti tutte le parti contemporaneamente davanti al notaio poichè deve essere redatto in un unico contesto di spazio e di tempo dallo stesso pubblico ufficiale, requisito non richiesto per la scrittura privata autenticata. Infatti può accadere che per vari motivi le parti non possano o non vogliano presentarsi tutte contemporaneamente davanti al notaio o davanti allo stesso notaio. In tal caso non potrà essere redatto un atto pubblico ma solo una scrittura privata con più autentiche effettuate in momenti diversi o addirittura da notai diversi (ciascuno dei quali attesta l’autenticità delle firme e l’identità delle parti che hanno sottoscritto l’atto in sua presenza). La scrittura privata si perfezionerà naturalmente solo con l’autentica dell’ultima sottoscrizione ed il notaio che procederà all’ultima autentica provvederà anche ad effettuare gli adempimenti presso l’agenzia delle entrate ed i pubblici registri immobiliari.
Ecco perché la scrittura privata autenticata è un valido strumento per ovviare all’impossibilità di essere tutti presenti lo stesso giorno, ora e luogo davanti allo stesso notaio!Limitazioni all’utilizzo delle scritture private
Tuttavia non tutti gli atti possono essere redatti con questa forma in quanto per talune tipologie di atti (primo fra tutti la donazione) la legge richiede un formalismo più rigido ossia la forma dell’atto pubblico a pena di nullità. In questi casi l’unico modo per ovviare alla mancanza contestualità è quello di utilizzare delle procure, rilasciate prima dell’atto e che poi verranno allegate all’atto stesso ripristinando quindi la presenza di tutte le parti (in proprio o per procura) dinanzi allo stesso notaio.
notaio Massimo d’Ambrosio – Pescara
Il notaio Massimo d'Ambrosio vi informa sempre! Votalo con 5 stelle! Grazie!Atto di vendita a distanza senza la presenza di venditore o acquirente? ultima modifica: 2015-06-21T00:22:29+02:00 da
Vuoi interpellare il notaio Massimo d'Ambrosio per un quesito personale?
Articolo precedente: Al via il 2° Convegno dei Notai Cattolici (Assisi, 12-13.6.2015)
Articolo Successivo: Cosa spetta dopo la mia morte al mio ex coniuge divorziato?
© Tutti i diritti sono riservati. È vietato qualsiasi utilizzo, totale o parziale dei contenuti inseriti nel presente blog, senza autorizzazione scritta del notaio Massimo d'Ambrosio.
Comments are currently closed.
4 Commenti su “Atto di vendita a distanza senza la presenza di venditore o acquirente?”
Atto di vendita a distanza senza la presenza di venditore o acquirente?
Login
Social Network e Newsletter
Non dimenticate di rimanere aggiornati su tutte le novità pubblicate dal notaio Massimo d'Ambrosio sul suo blog iscrivendovi al social che preferite o alla sua newsletter!
Annuncio

Categorie
- Benvenuti (1)
- Info e novità fiscali (61)
- Info e novità immobiliari (74)
- Info e novità notarili (94)
- Info e novità per società (39)
- Info Notai Cattolici (36)
- Info Sindacato Notarile (11)
- La rubrica TV del notaio (26)
- Notai e liberalizzazioni (37)
- Quanto costa un notaio (18)
- Rassegne Stampa (15)
- Rivolgersi al notaio (87)
- Tutto sul Notaio d'Ambrosio (40)
Gent.mo Notaio, sono comproprietaria con mio padre e 2 fratelli di una casa in vendita. Dato che mio padre ha 90 anni e vive in altra città vorrei fargli fare una procura a vendere: dal notaio deve essere presente anche il figlio a cui si da procura? Ho sentito che esiste anche il rogito informatico, ma non ho ben capito se è più pratico ed economico della procura. Se deve andare dal notaio della sua città per fare la procura tanto vale che faccia questo ” rogito informatico” o non è conveniente?
Grazie tante e cordialità Lorenza
No, davanti al notaio deve essere presente solo chi conferisce la procura e non anche chi la riceve. La soluzione della procura è sicuramente la più semplice e conveniente.
Genti.mo, con riferimento al mio precedente commento vorrei chiederLe riguardo all’accettazione di eredità, di cui ho letto il suo interessante articolo, se mio padre fa la procura c/o notaio in sua città deve fare contestualmente anche questa accettazione? Grazie e complimenti per il blog Saluti
La accettazione la deve fare il venditore/erede. Se si fa rappresentare da altri con una procura non cambia l’obbligo.