Compiti e responsabilità del notaio sull’accertamento della identità delle parti
La legge notarile prevede che il notaio debba essere certo dell’ identità delle parti, deve cioè rendersi conto se la persona comparsa davanti a lui è esattamente quella che dichiara di essere, e corrisponde a quella costituita nel documento stesso. Solo il nome ed il cognome costituiscono i dati fondamentali per la definizione dell’identità personale, tutti gli altri elementi sono complementari e secondari. Sicuramente non possono essere considerati costituitivi dell’identità personale il domicilio o la residenza proprio per la loro mutevolezza; si potrebbe invece dubitare per il luogo e la data di nascita che valgono a differenziare un soggetto dagli omonimi. Questi ultimi sono sicuramente elementi che identificano la persona ma ad essi non è applicabile la legge notarile, essendo per il notaio impossibile avere la certezza che quella persona sia nata effettivamente in quel luogo ed in quel giorno.
Verifica della certezza al momento della stipula
Il notaio può raggiungere la certezza dell’ identità delle parti sia dalla sua conoscenza pregressa, sia da altri elementi, purchè precisi, concordanti ed univoci, e può raggiungere tale certezza anche nel momento stesso della stipula valutando tutti gli elementi idonei a formare il suo convincimento. Può formulare il suo giudizio sulla base di presentazioni e referenze portate da persone amiche o fidate, quali collaboratori, geometri, tecnici, mediatori, o anche semplicemente dall’altro contraente. Il documento d’identità, da solo, non è per definizione formalmente sufficiente ma è un valido strumento, come ribadito più volte dalla giurisprudenza. Il documento è una esimente della responsabilità del notaio quando cioè non vi siano elementi che avrebbero dovuto consigliare al notaio di accertarsi meglio, magari col ricorso formale ai fidefacienti.
Così è stato ritenuto che non incorre in responsabilità professionale il notaio che abbia erroneamente accertato l’identità personale di un soggetto partecipante ad un atto di compravendita qualora abbia proceduto alla verifica dell’identità personale sulla base del documento d’identità ma anche da una serie di altre circostanze apparentemente univoche quali ad esempio aver stipulato l’atto presso la banca che ha concesso il mutuo all’acquirente, abbia ricevuto tutta la documentazione dalla banca, abbia avuto numerosi contatti telefonici con un mediatore, ecc., circostanze tutte dalle quali il notaio aveva potuto desumere che tutte le parti si conoscevano.
Documento di identità contraffatto
Neppure incorre in responsabilità professionale il notaio quando il documento sia risultato abilmente contraffatto e l’insieme dei fattori non avrebbe potuto suggerire al notaio una maggiore prudenza professionale.
Il ogni caso il notaio che non riesce a raggiungere con ragionevole certezza da solo la convinzione che la persona dinanzi a lui corrisponde a quella che dice di essere, può avvalersi di fidefacienti ossia di persone da lui conosciute e che a sua volta conoscano quella persona. Il fidefaciente è quindi un garante che, sotto la sua personale responsabilità penale e civile, attesta l’identità personale della parte.
Venendo ora alle responsabilità civili, bisogna ribadire che il notaio risponde dell’identità formale delle parti, ossia solo limitamente all’identificazione del comparente con quel nome e quel cognome, e solo qualora non abbia posto in essere – laddove vi erano elementi di sospetto – tutte le cautele, verifiche e controlli del caso per raggiungere la certezza dell’identità personale delle parti sulla base di una pluralità di elementi idonei a giustificarlo secondo le comuni regole di diligenza, prudenza e perizia professionale. Non è dunque responsabile il notaio nel caso in cui l’identità personale risulti successivamente falsa, ma gli elementi a sua disposizione erano tali da poter essere considerati idonei ad ingenerare in lui la certezza sull’identità personale.
notaio Massimo d’Ambrosio – Pescara
Il notaio Massimo d'Ambrosio vi informa sempre! Votalo con 5 stelle! Grazie!Compiti e responsabilità del notaio sull’accertamento della identità delle parti ultima modifica: 2014-07-07T01:09:58+02:00 da
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