• Comunione legale o separazione dei beni? Il notaio consiglia

    comunione o separazione dei beniIl regime patrimoniale dei coniugi può essere quello della comunione dei beni o della separazione dei beni. La comunione dei beni è il regime patrimoniale previsto dalla legge e si instaura automaticamente se gli sposi non scelgono espressamente, all’atto di matrimonio davanti al funzionario che celebra il matrimonio o con atto successivo ricevuto dal notaio, il regime della separazione dei beni.

    La comunione dei beni è stata introdotta nel nostro ordinamento con legge 19 maggio 1975 n. 151 ed è entrata in vigore il 20 settembre 1975. A tutte le coppie che si sono sposate dopo tale data si applica quindi il regime legale della comunione dei beni, salvo diversa ed espressa dichiarazione.

    Con la riforma del diritto di famiglia (L. 19/05/1975 n. 151) è stato anche previsto un regime transitorio: le coppie sposate prima dell’entrata in vigore della legge (appunto il 20/09/1975) sono automaticamente in comunione dei beni (sempre dal 20.9.1975) se nessuno dei coniugi ha dichiarato di scegliere il regime della separazione dei beni entro il 15 gennaio 1978.

    Quali sono le differenze?

    Se gli sposi all’atto di matrimonio non dicono nulla, fra di essi si instaura automaticamente il regime della comunione dei beni. Con la comunione legale dei beni tutti gli acquisti fatti dopo il matrimonio, insieme o separatamente dai coniugi, saranno di proprietà comune anche se vi ha partecipato uno solo di essi, eccezion fatta per alcuni beni che la legge considera beni personali.

    Sono beni personali, e quindi esclusi dalla comunione, i beni di cui ciascuno dei coniugi era proprietario prima del matrimonio, i beni ricevuti dopo il matrimonio in eredità o legato o per donazione (semprechè non sia specificato che siano attribuiti alla comunione), i beni ad uso strettamente personale di ciascun coniuge, i beni ottenuti a titolo di risarcimento danni e la pensione attinente alla perdita della capacità lavorativa, totale o parziale, i beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali o con il loro scambio, purchè questo sia espressamente dichiarato e confermato dall’altro coniuge in sede di acquisto.

    In tale ultimo caso, quando ovviamente si tratta di beni immobili o mobili registrati (es. autoveicoli) l’esclusione dalla comunione deve risultare dall’atto di acquisto a cui deve partecipare il coniuge rinunciatario che deve dichiarare e confermare che trattasi di beni esclusi dalla comunione in quanto acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o con il loro scambio o che si tratta di beni necessari all’esercizio della professione o di uso strettamente personale.

    Problematica particolare è quella del rifiuto del coacquisto , che vi consiglio di leggere.

    Le aziende e la comunione de residuo

    Anche le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio rientrano nella comunione legale. Un regime particolare è dettato per i proventi dell’attività separata di ciascun coniuge ed i frutti dei beni personali i quali sono beni personali ma cadono in comunione solo se ancora esistenti al momento della scioglimento della comunione (cd. comunione de residuo).

    La comunione dei beni si scioglie automaticamente in caso di separazione dei coniugi, divorzio, fallimento di uno dei coniugi, morte. Si può sciogliere convenzionalmente in qualsiasi momento mediante un apposito atto notarile con cui i coniugi dichiarano di voler adottare, da quel momento in poi, il regime della separazione dei beni. Per gli effetti della morte del coniuge divorziato vedi  la problematica sull’ ex-coniuge.

    Sviluppo e vantaggio della separazione dei beni

    Con la separazione dei beni ogni coniuge è esclusivo proprietario di tutti i beni da esso acquistati. La separazione dei beni è il regime sempre più scelto dai coniugi negli ultimi anni sia perchè è un istituto più flessibile in quanto i coniugi possono, di volta in volta, decidere se acquistare separatamente o insieme o per quote differenti, sia perchè con la separazione dei beni la responsabilità patrimoniale per debiti di ciascun coniuge rimane del coniuge stesso e non ricade sull’altro.

    notaio Massimo d’Ambrosio

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    comunione o separazione beni

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    Comunione legale o separazione dei beni? Il notaio consiglia ultima modifica: 2017-12-06T23:53:03+01:00 da notaio



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    4 Commenti su “Comunione legale o separazione dei beni? Il notaio consiglia

    • crifab66 ha detto:

      Buongiorno,
      coniugi con comunione dei beni possono acquistare due appartamenti in bifamiliare accatastati separatamente e godere entrambi delle agevolazioni prima casa?

    • cash2007 ha detto:

      Buongiorno. La separazione dei beni post matrimonio fatta tramite atto notarile ha una tassazione dipendente dal patrimonio “da separare” o comprensivo di tutto il patrimonio familiare (per esempio eredità).?

      • notaio ha detto:

        Credo che ci sia un equivoco: l’atto notarile di separazione dei beni non riguarda affatto nessun patrimonio, e quindi costa sempre uguale