• La copia esecutiva dell’atto notarile per la consegna dell’immobile (La rubrica del notaio)

    copia esecutiva atto notarileNon tutti sanno che da qualche anno anche l’atto notarile può essere rilasciato in forma esecutiva per la consegna dell’immobile a seguito delle modifiche introdotte al codice di procedura civile dal decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 e dalla successiva Legge 28 dicembre 2005 n. 263. Per comprendere al meglio l’argomento si consiglia la lettura di un testo scritto su questo blog sulla normativa sulla copia esecutiva in genere.

    Titolo esecutivo giudiziale

    I titoli esecutivi per eccellenza sono quelli giudiziali quali la sentenza di condanna passata in giudicato, la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, il decreto ingiuntivo non opposto o dichiarato immediatamente esecutivo dal giudice, l’ordinanza di convalida di sfratto, l’ordinanza di condanna al pagamento di somme, la condanna provvisionale, i provvedimenti cautelari, il verbale di conciliazione giudiziale o stragiudiziale dichiarato esecutivo dal giudice. Ma Il titolo esecutivo può formarsi anche fuori dal processo. Ecco perchè in questo caso si parla di “titolo stragiudiziale”.

    Titolo esecutivo stragiudiziale

    Sono quindi tradizionalmente titoli esecutivi stragiudiziali, la cambiale e gli altri titoli di credito, (ad esempio l’assegno bancario o circolare), e le scritture private autenticate limitatamente alla sola obbligazione di denaro in essa contenuta, o l’atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

    La novità della copia esecutiva per la consegna dell’immobile

    Ma oggi c’è una altra “novità”. Infatti per effetto della riforma del 2005, l’atto notarile assume valore di titolo esecutivo anche per gli obblighi di consegna o rilascio di beni mobili e immobili, a condizione che l’obbligo di rilascio non sia previsto dalla sola disciplina legale applicabile al rapporto ma risulti in modo non equivoco dal tenore dell’atto. In precedenza, infatti, i titoli di formazione notarile erano idonei a fondare esclusivamente l’azione esecutiva “relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute”.

    Si escludeva invece l’efficacia esecutiva quando erano coinvolte obbligazioni di fare, di non fare, di consegnare, nonché per l’azione di rilascio. Questo significa che nel caso in cui una delle parti sia inadempiente ad un’obbligazione pecuniaria assunta nell’atto notarile nonchè  ad un’obbligazione di consegna o rilascio, l’altra parte può agire direttamente in via esecutiva per ottenere il suo diritto di credito o di consegna o rilascio senza doverlo prima accertare e quindi senza attendere le lungaggini del processo di cognizione. Il solo fatto che l’obbligazione ancora dovuta sia  prevista nell’atto stesso fa si che sia già accertata! Si tratta di una novità importantissima!

    Così, ad esempio, se abbiamo un atto di compravendita in cui ci sia l’obbligo del venditore di rilasciare l’immobile entro un certo giorno, se l’obbligato non lo fa, non è più necessario agire in giudizio contro di lui, ma basta portare la copia esecutiva dell’atto notarile all’ufficiale giudiziario che lo rispetta e lo esegue – magari con l’assistenza della forza pubblica – come se fosse una sentenza della Cassazione!

    Il rilascio della copia esecutiva da parte del notaio

    Il notaio è sempre stato tenuto a rilasciare una copia esecutiva dell’atto ogni qualvolta ci siano delle obbligazione di denaro in esso contenute. Ciò accade normalmente per i mutui: infatti il notaio dopo aver rogato un mutuo ed espletate tutte le formalità conseguenti, consegna alla Banca la copia esecutiva del mutuo. Con questa copia, se il debitore non paga le rate alle scadenze prefissate, la banca può attivare la procedura per l’espropriazione forzata dei beni del debitore. Il notaio è tenuto a rilasciare una copia esecutiva degli atti, sempre, anche ai privati, se ne ricorrono i presupposti. Si pensi ad una compravendita con pagamenti differiti o con promessa di pagamento o riconoscimento di debito.

    Oggi di particolare importanza è anche il valore di titolo esecutivo dell’atto notarile per gli obblighi di consegna e rilascio. Spesso accade che la consegna del possesso sia prevista per un momento successivo all’atto. In tal caso, se il venditore non adempie perchè non  consegna all’acquirente l’immobile nei termini stabiliti, l’acquirente può agire direttamente in via esecutiva tramite la forza pubblica.

    Alcuni aspetti particolari sono trattati in uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato.

    notaio Massimo d’Ambrosio

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    copia esecutiva dell'atto

     

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    La copia esecutiva dell’atto notarile per la consegna dell’immobile (La rubrica del notaio) ultima modifica: 2017-10-18T16:25:52+02:00 da notaio



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