Cos’è e come si ottiene la copia esecutiva?
Per poter iniziare un’esecuzione forzata (ad esempio un pignoramento), il creditore deve essere munito di un titolo esecutivo: senza titolo, infatti, qualsiasi esecuzione forzata è illegittima.
Dunque il titolo esecutivo è l’atto scritto che accerta il diritto del creditore e l’obbligazione del debitore: la copia esecutiva- titolo esecutivo, è cioè il documento che attribuisce cioè al creditore il potere di agire nei confronti del debitore in via esclusiva, pignorando una parte del patrimonio del debitore.
Il possesso di un titolo esecutivo permette di saltare tutta la fase del processo di cognizione con cui si mira ad affermare un diritto come esistente, violato o non attuato, che abbisogna di tutela, che quel diritto appartenga al soggetto che agisce (creditore) nei confronti del soggetto contro il quale agisce (debitore), e che quel diritto è fondato su norme giuridiche.
Con la copia esecutiva si può procedere direttamente all’esecuzione forzata senza dover dimostrare l’esistenza del diritto e la legittimazione ad agire, in quanto implicite nel titolo stesso.
Titolo e copia esecutiva
Il titolo esecutivo può consistere in un provvedimento giudiziale (titolo esecutivo giudiziale) o in un atto stilato dalle parti fuori dal giudizio (titolo esecutivo stragiudiziale), come l’atto notarile per le obbligazioni di denaro in esso contenute e anche per gli obblighi di consegna o rilascio di beni mobili e immobili.
Il creditore che sia in possesso di un titolo esecutivo è vuole servirsene deve richiedere il rilascio di una copia esecutiva. La copia esecutiva viene rilasciata apponendo sul titolo la cd. formula esecutiva, la quale riporta l’intestazione “Repubblica Italiana – In nome della legge” e l’enunciazione della seguente formula: «comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».
Una sola copia esecutiva!
Il codice di procedura civile prevede espressamente che non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte. Le ulteriori copie in caso di distruzione o smarrimento della prima sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento, con ricorso al capo dell’ufficio che lo ha pronunciato, e, negli altri casi, al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l’atto è stato formato.
La legge esprime il divieto di rilascio di più di una copia in forma esecutiva la cui ratio è quella di assicurare che non siano in circolazione più copie esecutive contro la stessa persona, fatta eccezione il caso in cui ricorra un giusto motivo. Per giusto motivo, la dottrina intende il caso di perdita non imputabile, e cioè sottrazione, smarrimento o distruzione.
Ecco perchè sarà consentito il rilascio di un’ulteriore copia. Come accennavamo la parte interessata ad ottenere il rilascio di una successiva copia con formula esecutiva deve rivolgersi al capo dell’ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento.
Se si tratta invece di un atto stragiudiziale (come un atto notarile) sarà necessario chiedere l’autorizzazione al Presidente del Tribunale nel cui circondario si è formato l’atto, il quale si pronuncia con Decreto.
notaio Massimo d’Ambrosio
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Il notaio Massimo d'Ambrosio vi informa sempre! Votalo con 5 stelle! Grazie!Cos’è e come si ottiene la copia esecutiva? ultima modifica: 2016-06-19T23:38:47+02:00 da
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7 Commenti su “Cos’è e come si ottiene la copia esecutiva?”
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Buonasera Dottor D’Ambrosio,è stato molto esaustivo nella spiegazione della spedizione della formula esecutiva,forse non avrei dovuto scrivere qui,ma nei commenti,mi scuso anticipatamente.A me serve la formula esecutiva su un atto notarile (donazione) che essendo del 1851 si trova depositata presso l’archivio di stato…una copia per uso trascrizione l’ho ricevuta ed infatti ho trascritto già sin da aprile 2019,la terra che comunque ancora oggi è detenuta illegalmente…Mi da un sui consiglio in merito?
Trattandosi di un atto rogato da notaio non più in esercizio, è l’Archivio Notarile presso il quale è conservato, ad essere legittimato al rilascio della copia esecutiva. Se l’obiettivo è quello di ottenere il rilascio da parte di terzi, il consiglio è quello di agire giudizialmente mediante l’azione di rivendicazione.
Grazie Dottore per la repentina risposta,intanto il medesimo atto, è stato utilizzato nell’aprile del c.a. Per la trascrizione nei registri immobiliare,di conseguenza ritengo ormai attualizzato.L’azione di rivendica mi comporta tempi del tutto straordinari,proprio per questo motivo ho necessariamente bisogno della formula esecutiva sull’atto in questione…Con l’occasione ringrazio e l formulo i migliori auguri di Natale.
Buonasera Dott. D’Ambrosio, dovrei apporre la formula esecutiva su un atto pubblico notarile di compravendita originariamente sottoposto a condizione sospensiva, la quale non si è avverata per il sopraggiungere di una sentenza della corte d’appello. Al momento della richiesta della formula esecutiva al Notaio, devo portare anche la sentenza quale prova per dimostrare l’impossibilità di realizzazione della condizione? Potrebbe dirmi come procedere? Ringraziandola anticipatamente, le porgo cordiali saluti.
Deve chiedere al notaio rogante. Io personalmente non credo sia possibile aggiungere la formula esecutiva ad un atto sottoposto a condizione.
La ringrazio per la solerte risposta. Il contratto in questione prevede che se la condizione sospensiva non si avvera, il compratore dovrà restituire l’immobile nel quale è stato nel frattempo immesso, mentre il venditore dovrà pagare una somma a titolo di risarcimento stabilita a forfait nel contratto stesso (la condizione prevedeva un termine entro il quale il venditore avrebbe dovuto liberare l’immobile da alcune trascrizioni pregiudizievoli di cui era gravato). Vorrei capire sapere se, nell’ipotesi in cui il venditore non volesse pagare l’importo previsto nel contratto, posso rivolgermi al Notaio per ottenerlo con l’esecuzione forzata. Cordiali saluti
E che c’entra il Notaio? Bisogna andare in Tribunale