• I diritti delle donne: matrimonio, convivenza, unioni civili

    notaio d'ambrosio donne diritti matrimonio convivenza unioni civili omosessualiNel ciclo “Spazio donna” al convegno “Donne e diritti” del 23.7.2015 in Pescara, il notaio Massimo d’Ambrosio ha parlato sui diritti delle donne nel matrimonio, convivenza ed unioni civili, con riferimento particolare alla istituzione dei nuovi registri comunali per le unioni di fatto anche tra persone dello stesso sesso e ai futuri sviluppi legislativi

    Diritti dei coniugi

    I diritti e i doveri di coloro che hanno contratto matrimonio  sono tanti e tali che non c’è certo  la possibilità qui di elencarli. Si ricordi che è coniuge colui che ha celebrato il matrimonio regolarmente trascritto negli atti dello Stato Civile, e con tale celebrazione  entrambi i coniugi, cioè sia il marito che la moglie, acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

    Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco  alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia, e alla coabitazione.

    Dal punto  di vista patrimoniale entrambi i coniugi, marito e moglie, sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie  sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

    Il Codice Civile, che è la base fondamentale dei rapporti tra coniugi, consistenti, come detto, in diritti ma anche in doveri, regola l’aggiunta del cognome del marito a quello  della moglie, l’indirizzo della vita familiare  e  della residenza della famiglia  l’allontanamento della residenza familiare, i doveri verso i figli, il concorso negli oneri nei confronti dei figli e, perché no, anche l’obbligo corrispondente dei figli nei confronti  dei genitori, se questi ultimi non siano in condizioni di mantenersi adeguatamente in proporzione al loro status.

    L’intervento del giudice, la regolamentazione dell’allontanamento dalla residenza familiare, la separazione personale, lo scioglimento del matrimonio, la separazione giudiziale, la riconciliazione, l’assegnazione della casa familiare, i provvedimenti e le decisioni da adottarsi nei confronti dei figli, sono materie trattate analiticamente dagli articoli 143 e seguenti del C.C.,  che, con la riforma del diritto di famiglia  del 1975 proseguono (art. 159 e seguenti) a regolare il regime patrimoniale, i beni destinati all’esercizio dell’impresa e i beni personali, l’amministrazione della comunione e la sua esclusione, l’amministrazione dei beni personali del coniuge e le obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio.

    Sapete tutti che uno dei diritti principali del matrimonio è quello dell’acquisto automatico del 50% della titolarità di tutti i beni immobili e mobili registrati acquistati in costanza del regime  della comunione legale da parte di uno solo dei coniugi.

    Il coniugio è quindi uno status, regolato dalla legge, protetto dalla Costituzione, che fornisce un quadro complessivo e variato di diritti e di doveri. Leggete la interessante guida del notariato italiano!

    Sposarsi oggi è un impegno, e il proprio “si” di fronte al celebrante o all’ufficiale dello  Stato Civile  comporta l’assunzione di una serie complessa di diritti e di doveri, spesso più di doveri che di diritti, di cui molti non hanno neanche neppure piena avvertenza.

    L’amore, come si dice, è cieco, e spesso ci si accorge delle conseguenze patrimoniali obbligatorie del matrimonio  solo dopo, quando è, ormai, troppo tardi.

    Perdonate questa osservazione ma io non ho paura a dire la mia opinione, e che cioè la crisi del matrimonio in Italia derivi anche dal complesso  stratificato e variegato della normativa sui diritti e doveri dei coniugi, che spesso costituiscono un peso gravosissimo.

    Qualcosa si sta già muovendo, come ad esempio in tema di affido  congiunto dei figli, ma certo siamo lontani da quello status di estrinsecazione di affetto, di mutuum auditorium, e di fiducia reciproca che sussisteva all’inizio dell’applicazione della nostra carta costituzionale.

    Sempre più spesso dunque, quando ci si rende conto  della complessità della normativa, unitamente ai noti problemi di giustizia che sussistono nel nostro paese, si fa una scelta di rifiuto del matrimonio.

    Perché mai, può dirsi il pur volenteroso fidanzato, io debbo rischiare di perdere la mia  casa, i miei beni, e devo essere obbligato a fare una vita da barbone, senza neppure più vedere i miei figli che crescono magari in odio verso di me, se  la controparte (il coniuge) decide di comportarsi male  e mi caccia da casa per andare con l’idraulico?

    Diritti dei conviventi

    L’alto numero dei rapporti di fatto non poteva però non essere considerato dal diritto, e così, poco a poco, si è venuta a formare una disciplina che, per quanto non organica e non possa regolare in maniera completa la convivenza in tutte le sue possibili sfaccettature, e cioè i rapporti personali, le relazioni con i figli, i rapporti patrimoniali e i diritti successori, ha permesso il riconoscimento specifico di numerosi diritti attraverso  singole disposizioni di legge.

    Al nostro legislatore infatti non poteva sfuggire  la rilevanza sociale del fenomeno,  che peraltro è consacrata già in registri aventi un valore legale. Come voi sapete infatti è obbligatorio iscrivere nei registri del Comune la propria effettiva residenza, e se la residenza coincide con la residenza di altri ecco che il rapporto di convivenza è ufficialmente rilevabile e determinabile.

    Orbene ricordiamo qui, solo a titolo esemplificativo, l’ordinamento penitenziario  di cui alla legge 350/1975 in base al quale  può essere permesso di recarsi a visitare  il detenuto non solo a un familiare ma anche a un convivente.

    L’assegnazione della casa familiare in caso di affidamento dei figli ex art. 337 sexies del C.C., in cui il godimento viene a cessare quando l’assegnatario contragga un nuovo matrimonio o conviva con altri, pur senza il vincolo matrimoniale.

    L’art. 342 bis del C.C., che regola i provvedimenti del giudice di tutela non solo dell’altro coniuge eventualmente minacciato, ma anche del convivente .

    L’amministratore di sostegno ex art, 408 del C.C., che deve essere scelto dal giudice preferibilmente  tra il coniuge non separato legalmente o la persona stabilmente convivente.

    Il procedimento di interdizione o di inabilitazione ex art. 417 del C.C., che può essere promosso non solo dal coniuge, ma anche dalla persona convivente.

    La normativa in materia di procreazione assistita, ex art. 5 della Legge 40/1004, che ammette alle tecniche di procreazione medicalmente assistita tutte le coppie di maggiorenni  di sesso diverso, non solo coniugate, ma anche conviventi.

    Le disposizioni in materia di prelievi di trapianti di organi e tessuti ex art. 3 della legge 91/1999, che consente il prelievo di organi e tessuti, sia dal coniuge non separato che dal convivente

    La normativa in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli istituti autonomi  per le case popolari  (art. , comma 598, L.266/2005) , per la quale l’esercizio del diritto di opzione all’acquisto può essere esercitato, in caso di rinuncia da parte del principale assegnatario, anche dal coniuge oppure dal convivente, purché la convivenza duri da almeno cinque anni-

    Rilevante è la facoltà  dei congiunti di astenersi dall’andare a deporre ex art. 199 del c.p.p. che esonera dalla deposizione  anche chi, pur non essendo coniuge dell’imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso.

    Senza contare numerose pronunce della Corte Costituzionale  e della Corte di Cassazione, che prevedono il rapporto di convivenza nel subentro nel contratto di locazione, nell’assegnazione della casa adibita all’uso comune, nel diritto al risarcimento da illecito concretizzatosi in un evento mortale anche al convivente del defunto, l’applicabilità  ai conviventi dell’istituto dell’impresa  familiare di cui all’art. 230 bis c.c., la irripetibilità della dazione di beni e danaro al convivente, considerata come un adempimento di un dovere morale e sociale.

    Il tutto, come vi dicevo, attraverso la sola verifica del certificato  di stato di famiglia, in quanto l’attuale normativa  prevede che “agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate  da vincoli di matrimonio, parentela,  affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti o aventi dimora abituale nello stesso comune”, e cioè, come ben potete sentire, anche  indipendentemente dal matrimonio. Tutto ciò ha fatto giustamente dire ai commentatori  che le unioni di fatto nel nostro ordinamento  giuridico godono già della maggior parte dei diritti  riconosciuti  alle coppie coniugate, anche se non hanno, a differenza dei coniugi, reciproci obblighi di coabitazione, fedeltà, mantenimento ed assistenza morale e materiale.

    Registri comunali

    Come si colloca in questo quadro di diritti l’istituzione dei registri delle “unioni civili” a volte denominate “unione di fatto”?

    Il problema è che il registro delle unioni civili  non ha in realtà una efficacia giuridica determinata, perchè non rientra  nell’autonomia regolamentare dei comuni la potestà di disciplinare situazioni di diritti familiare . Non vi è competenza dei comuni per la creazione di un nuovo “status” personale dei loro cittadini, perché l’art. 117, comma 2, lettera i, della Costituzione riserva esclusivamente alla legge  statale la materia  “stato civile e anagrafi”, sicché un  registro delle coppie di fatto  non può riconoscere all’unione civile una determinata soggettività, attribuendo ai soggetti che lo compongono un nuovo status con conseguenti diritti e doveri.

    Questa sola considerazione dovrebbe essere sufficiente a dimostrare che i comuni, al di là di quanto dichiarato  eventualmente nelle singole delibere, non possono attuare  una parificazione giuridica e, laddove sussistano delibere dirette a ottenere questo effetto sono in palese contrasto con la normativa costituzionale.

    Infatti bisogna domandarsi, col parametro costituzionale, quale possono essere i riflessi di un eventuale delibera di parificazione  con le due situazioni già esistenti  e che abbiamo trattato prima,  e cioè il rapporto di coniugio  e il rapporto di convivenza.

    Premesso dunque che una delibera comunale non può attribuire dei diritti che sono riservati allo Stato, dobbiamo infatti chiederci questi eventuali diritti come si pongono in rapporto con i due stati precedenti, in quanto essi sanciscono diritti e doveri. L’assenza di doveri conseguenti ad un eventuale iscrizione nel registro delle unioni di fatto, comporterebbe anzi una discriminazione nei confronti di coloro che sono conviventi di fatto e quindi neppure iscritti al registro delle unioni di fatto. Col risultato che il registro delle unioni di fatto sarebbe, a sua volta,  proprio discriminatorio nei confronti  di coloro che non sono iscritti.

    Personalmente ritengo  quindi che il problema principale del registro delle unioni di fatto sia proprio questo, il rapporto con il corpus normativo dei diritti e doveri del matrimoni e dei diritti e doveri nel rapporto di convivenza, situazioni, è bene ricordarlo, che, al momento,  sono più normate del registro delle unioni di fatto. Mi riferisco ovviamente non solo al matrimonio, ma anche  alla convivenza che, come abbiamo detto prima, risulta  da un registro di stato avente valore legale, e valore legale ben superiore  al registro delle unioni di fatto.

    Significato del registro comunale

    A ben vedere quindi l’unico effetto che possiamo riconoscere  ai registri comunali delle unioni civili è quello, che non voglio sottovalutare, di natura culturale e ideologica, come peraltro riconosciuto spesso dagli stessi promotori, perché esso vuole essere un espressione  di un giudizio di valore, e quindi un giudizio morale sulle coppie di fatto, e cioè di un apprezzamento del loro valore sociale  e della loro  rispondenza al  bene comune.

    Certo non può non pesare su registro delle unioni civili che esse non possono  giuridicamente avere  alcun valore sotto il profilo giuridico, nel senso di non poter far conseguire i diritti che normalmente noi riconnettiamo al matrimonio e alla convivenza  perché soltanto lo Stato può legiferare, salvo dei diritti minimi nella competenza regolamentare del comune. Ma non è certo il poter ottenere  uno sconto sull’abbonamento dell’autobus che può spingere  una coppia al passo della iscrizione  nel registro delle unioni civili.

    I diritti più importanti, che sono esclusi anche dal rapporto di convivenza, quale la successione ereditaria legittima, la pensione reversibile, le agevolazioni lavorative, non potranno mai  trovare  rispondenza attraverso il registro delle unioni di fatto, se non altro perché i componenti delle coppie di fatto non potranno avere neppure il rovescio della medaglia, e cioè, a differenza dei coniugi, gli obblighi di coabitazione, fedeltà, mantenimento, ed assistenza morale e materiale.

    Quale sarebbe dunque l’utilità dell’istituzione del registro  delle unioni civili?

    Sinceramente a me sfugge. Se si esclude quindi il valore politico e sociale di cui vi ho parlato dianzi,  che costituisce una indubbia proclamazione di valori, le coppie che non si sposano perché mai dovrebbero iscriversi al registro delle unioni civili.

    Coloro infatti che non contraggono matrimonio  e che decidono di essere  conviventi  lo fanno per una  libera scelta su cui ora sarebbe troppo complesso andare a  sindacare.

    Orbene come questa libera scelta  può trovare  più conveniente  l’iscrizione ufficiale nel registro delle unioni di fatto?

    Nessun diritto può dare l’iscrizione nel registro  in più di quelli che già possono conseguirsi attraverso lo status  di coniuge o di convivente, anzi l’iscrizione nel registro delle unioni civile è ancora più restrittiva nel rapporto di convivenza  sic et simpliciter, perché si può scegliere una  convivenza  anche quando non si può contrarre matrimonio come, ad esempio, nell’ipotesi che ancora non  sia stata pronunciata sentenza di divorzio, mente per l’iscrizione nel registro delle unioni civile è necessario avere la libertà di stato che teoricamente potrebbe portare alla contrazione di un matrimonio.

    Ebbene, perché mai si dovrebbe scegliere  di essere etichettati ufficialmente in una “unione di fatto” senza avere alcun  diritto  né vantaggio? Ed anzi, in certuni casi, dovendone subire degli svantaggi di carattere sociale. Mi riferisco qui all’ipotesi che la coppia sia dello stesso sesso. Mentre  l’inserimento nel registro delle unioni civili per persone di sesso diverso è un fatto neutro con la sola caratteristica di non essere apprezzabile per la mancanza di vantaggi, di benefici, e di diritti, l’iscrizione  nel registro delle unioni di fatto per le coppie dello stesso sesso può essere anche discriminante, perché, all’assenza di diritti, corrisponde invece una proclamazione ufficiale del rapporto che non tutti possono scegliere  di voler proclamare.

    Le previsioni legislative

    Diversa sarebbe la situazione se intervenisse il legislatore. Noi abbiamo un testo unificato, attualmente all’esame della  seconda commissione permanente del Senato, proprio col titolo “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

    Il testo prevede proprio una specie di  “matrimonio” anche tra persone dello stesso sesso, da ratificarsi di fronte all’ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni. Le cause impeditive per la costituzione dell’unione civile tra persone dello sesso sono simili a quelle del matrimonio e si applicano le disposizioni  in tema di nullità  del matrimonio civile di cui  al titolo VI del libro I del c.c..

    Si può decidere quale cognome adottare , magari anteponendo o postponendo il cognome dell’altro al proprio, e addirittura si sostituiscono le  parole coniugi, marito, e moglie,  in tutto l’ordinamento civile, ricomprendendovi anche l’unione civile tra persone dello stesso sesso.

    Si applicherebbero disposizioni successorie e si adatterebbe tutta la normativa  in tema di ordinamento dello stato civile, iscrizioni, trascrizioni, annotazioni, rettifiche anagrafiche,  equiparando pienamente  il matrimonio con l’unione civile tra persone dello stesso sesso.

    Equiparato l’unione civile tra persone dello stesso sesso con il matrimonio il provvedimento legislativo all’esame della seconda commissione permanente  passa poi ad esaminare i diritti e gli obblighi  dei conviventi, intendendosi conviventi tutta una gamma residuale di persone maggiorenni non vincolate da altri rapporti di parentela, affinità, adozioni ovvero da matrimonio oppure da iscrizione nel registro dell’unione civile dello stesso sesso.

    A questi conviventi di fatto non viene esteso il principio della unione  civile proclamata di fronte  all’ufficiale di stato civile regolarmente trascritta , che è riservata solo  a coloro che sono dello  stesso sesso, ma enumera una serie di diritti dei conviventi di fatto.

    Un esame sia pur  sommario della norma non rileva particolari novità  nei confronti dei diritti già riconosciuti oggi ai conviventi dalle normative speciali e dalle decisioni della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione che già vi ho detto, sicché l’eventuale approvazione della nuova normativa farà emergere in realtà, la sola novità della unione civile tra persone dello stesso sesso. Dopo l’approvazione della normativa avremo il matrimonio, tradizionalmente inteso, e il matrimonio tra persone dello stesso sesso, a cui verranno applicate tutte le disposizioni del matrimonio tra persone di sesso diverso, e le convivenze di fatto, come quelle attualmente esistenti, in cui, forse, sul testo definitivo della legge  i commentatori potranno verificare  l’eventuale sussistenza di dettagli in modifica di  quanto già attualmente previsto.

    Patti di convivenza

    Davvero interessante  è invece la previsione normativa,  dello stesso testo di legge, sui contratti di convivenza, a cui sono dedicati gli articoli da 16 in poi.

    La legge, presumibilmente proprio per l’evidente carenza di diritti e di obblighi per unioni di fatto tra persone dello stesso sesso, crea, nel nostro ordinamento  giuridico, “un accordo” con cui i conviventi disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e fissano la comune residenza.

    Si tratterebbe di un atto  che viene iscritto all’anagrafe e che può prevedere le modalità di contribuzione alla necessità della vita in comune, il regime patrimoniale dei beni, che viene quindi recepito in forma pattizia, il trattamento dei dati personali, e comunque tutti gli aspetti patrimoniali e familiari che per i coniugi sono già previsti dalla legge e che per le unioni di fatto  tra persone dello stesso sesso sarebbero regolamentati nella prima parte del testo  di legge di cui vi ho detto.

    Come mio suggerimento a conclusione di queste mie brevi  parole vorrei rinviarvi a un interessante volumetto, intitolato appunto “La convivenza, regole e tutele della vita insieme” che è stato redatto dal notariato italiano, con l’approvazione delle undici principali associazioni dei consumatori italiane.

    Si tratta di un opera preziosa  in cui potrete trovare  moltissime delucidazioni  sul tema  della convivenza. Purtroppo è  ormai esaurito, ma posso egualmente metterlo a vostra disposizione.

    Tra qualche giorno nel mio blog, che vi suggerisco di andare a visitare, sarà disponibile la registrazione di questo mio intervento, e vi inserirò un riferimento per poter visionare o scaricare in formato pdf la guida sulle convivenze, che tratta in particolare come regolare gli aspetti più importanti della vita in comune di due persone,  che per scelta,  o impedimento, non sono sposate, ma desiderano comunque condividere la propria vita.

    notaio Massimo d’Ambrosio – Pescara

    diritti donne

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    I diritti delle donne: matrimonio, convivenza, unioni civili ultima modifica: 2015-07-25T15:06:14+02:00 da notaio



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