• L’esecutore testamentario. Cos’è e quando nominarlo?

    testamento esecutore

    La figura dell’esecutore testamentario è poco conosciuta e sempre meno utilizzata nella prassi anche se, in taluni casi, può rivestire un ruolo determinante nella successione ereditaria.

    In particolare, il testatore può ricorrere alla nomina di un esecutore tutte le volte in cui nutra una particolare sfiducia nei confronti dei suoi eredi oppure in tutti i casi in cui l’esecuzione delle sue volontà testamentarie si dimostri di difficile attuazione e richieda l’intervento di un soggetto ad hoc.

    Si pensi infatti che la sua origine viene ricondotta al diritto canonico stante il forte interesse della Chiesa all’esecuzione celere e sicura dei cd. “legati pii”, ovvero tutti quei lasciti che per spirito cattolico o comunque di beneficenza venivano fatti a favore degli enti ecclesiastici.

     Chi è l’esecutore testamentario?

    L’esecutore è una persona di fiducia, che può anche essere erede o legatario, a cui il testatore affidi l’esatta esecuzione delle sue disposizioni testamentarie. Questi agisce in nome proprio ma nell’interesse altrui (del testatore, degli eredi ma anche dei creditori del de cuius) e per questa ragione si ritiene che sia titolare di un ufficio di diritto privato non rappresentativo.

    L’esecutore viene nominato nel testamento e, una volta apertasi la successione, sarà necessario che accetti l’incarico affidatogli secondo quanto dispone l’art. 702 c.c. (dichiarazione rilasciata presso la cancelleria del tribunale e annotazione nel registro delle successioni).

    Il testatore, al fine di evitare che l’incaricato rinunci, potrà stabilire un compenso che vada oltre il mero rimborso spese ed anche prevedere la cd. sostituzione dell’esecutore. Il testatore infatti può nominare un altro soggetto qualora il primo non possa o non voglia accettare l’incarico. In questo modo, si evita il rischio che la rinuncia del primo incaricato renda vana la nomina.

    Cosa fa l’esecutore testamentario?

    Come già anticipato, l’esecutore ha il dovere di curare che le disposizioni testamentarie vengano eseguite esattamente. A tal fine, la legge gli riconosce una serie dettagliata di poteri e in particolare l’art. 703 c.c. stabilisce che questi amministra la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte.

    Questo potere di amministrazione ha natura prettamente strumentale, essendo conferito nei limiti in cui si renda necessario per l’esatto adempimento delle volontà testamentarie. L’incarico dell’esecutore limita la libera disponibilità dei beni ereditari agli eredi ed è per questa ragione che la legge dispone che il suo possesso non possa durare per più di un anno.

    Il testatore potrebbe anche disporre diversamente, prevedendo che all’esecutore non spetti un tale possesso ma in questo caso i suoi poteri verrebbero di fatto svuotati, non restando altro che una funzione di vigilanza e controllo sull’operato degli eredi.

    All’esecutore spetta adempiere i legati, si pensi ad un legato avente ad oggetto una cosa altrui (art. 651 c.c.), in questo caso curerà l’acquisto del bene dal terzo e farà in modo che la proprietà passi all’onorato. Inoltre, all’esecutore spetta pagare i debiti ereditari, sia con il denaro presente nell’asse, sia mediante quello ricavato dall’alienazione degli immobili ereditari. In quest’ultima ipotesi, salvo che sia stato espressamente previsto dal testatore, dovrà richiedere l’autorizzazione al tribunale, il quale provvederà, sentiti gli eredi.

    All’esecutore spetta anche adempiere agli oneri testamentari, anche nel caso in cui manchi un soggetto particolarmente interessato all’esecuzione degli stessi. Si pensi all’ipotesi di cui all’art. 629 che disciplina le disposizioni a favore dell’anima: il testatore può prevedere che una determinata somma sia impiegata per celebrare messe di suffragio a favore della sua anima. L’esecutore in questa ipotesi si limiterà a fare quanto necessario affinché le messe vengano celebrate e la volontà del testatore sia rispettata.

    Infine, si noti che all’esecutore spetta anche la rappresentanza processuale, con ciò intendendosi che tutte le eventuali azioni relative all’eredità vengono proposte contro di lui. Un’altra importante funzione è quella disciplinata dall’art. 705 c.c. Ogniqualvolta tra i chiamati vi sia un incapace o un minore, l’esecutore fa apporre i sigilli sui beni ereditari e cura la redazione dell’inventario, così adempiendo ad una importante funzione di tutela dei soggetti che possono accettare l’eredità solo con beneficio d’inventario.

    Quando è opportuno nominarlo?

    Come già anticipato, l’esecutore ha il dovere di curare che le disposizioni testamentarie vengano eseguite esattamente. A tal fine, la legge gli riconosce una serie dettagliata di poteri e in particolare l’art. 703 c.c. stabilisce che questi amministra la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte.

    Questo potere di amministrazione ha natura prettamente strumentale, essendo conferito nei limiti in cui si renda necessario per l’esatto adempimento delle volontà testamentarie. L’incarico dell’esecutore limita la libera disponibilità dei beni ereditari agli eredi ed è per questa ragione che la legge dispone che il suo possesso non possa durare per più di un anno (salvo eventuale proroga per massimo un altro anno).

    Il testatore potrebbe anche disporre diversamente, prevedendo che all’esecutore spetti di attivarsi solo in relazione ad una o più delle disposizioni testamentarie o addirittura che non gli spetti il possesso dei beni ereditari ma in questo caso i suoi poteri verrebbero di fatto svuotati, non restando altro che una funzione di vigilanza e controllo sull’operato degli eredi.

    All’esecutore spetta adempiere i legati, si pensi ad un legato avente ad oggetto una cosa altrui (art. 651 c.c.), in questo caso curerà l’acquisto del bene dal terzo e farà in modo che la proprietà passi al beneficiario. Inoltre, all’esecutore spetta pagare i debiti ereditari, sia con il denaro presente nell’asse, sia mediante quello ricavato dall’alienazione degli immobili ereditari. In quest’ultima ipotesi, salvo che sia stato espressamente previsto dal testatore, dovrà richiedere l’autorizzazione al tribunale, il quale provvederà, sentiti gli eredi (si ritiene che sia sufficiente dar loro comunicazione per permettergli di comparire dinanzi al giudice, senza che la loro assenza possa incidere in alcun modo sul procedimento). Sebbene l’art. 703, 4° comma, prenda in considerazione solo l’ipotesi di alienazione dei beni ereditari, non si dubita che la disposizione valga altresì a legittimare il compimento di ogni ulteriore atto avente finalità conservativa, liquidativa o gestionale che sia però strettamente funzionale al suo incarico.

    All’esecutore spetta anche adempiere agli oneri testamentari, anche nel caso in cui manchi un soggetto particolarmente interessato all’esecuzione degli stessi. Si pensi all’ipotesi di cui all’art. 629 che disciplina le disposizioni a favore dell’anima: il testatore può prevedere che una determinata somma sia impiegata per celebrare messe di suffragio a favore della sua anima. L’esecutore in questa ipotesi si limiterà a fare quanto necessario affinché le messe vengano celebrate e la volontà del testatore sia rispettata.

    Infine, si noti che all’esecutore spetta anche la rappresentanza processuale, con ciò intendendosi che tutte le eventuali azioni relative all’eredità vengono proposte contro di lui. Un’altra importante funzione è quella disciplinata dall’art. 705 c.c. Ogniqualvolta tra i chiamati vi sia un incapace o un minore, l’esecutore fa apporre i sigilli sui beni ereditari e cura la redazione dell’inventario, così adempiendo ad una importante funzione di tutela dei soggetti che possono accettare l’eredità solo con beneficio d’inventario.

    Come detto, una delle ipotesi nelle quali si ricorre all’esecutore si rinviene nel caso in cui il de cuius non nutra particolare fiducia nei suoi eredi. Si ponga il caso che si voglia procedere con la divisione della comunione ereditaria e il de cuius non sia in grado o non voglia farlo personalmente, in questo caso può incaricare l’esecutore di procedervi direttamente secondo le quote astratte stabilite nel testamento (art. 706).

    Quante volte si è sentito parlare dell’anziana che ha lasciato tutto in eredità al suo gatto o al suo cagnolino? Se in paesi come gli Stati Uniti ciò è possibile, in Italia no perché gli animali vengono considerati come “beni” in senso giuridico e non gli è riconosciuta la capacità di essere titolari di situazioni giuridiche. È permesso però realizzare questa volontà per via indiretta; il testatore potrà lasciare, a titolo di eredità o di legato, una data somma di denaro ad una persona o ad un ente dedito alla cura degli animali e imporre loro di destinarla alla cura del proprio cane o del proprio gatto. C’è sempre il rischio che poi queste disposizioni non vengano rispettate e l’istituito faccia sue le somme, lasciando al proprio destino il povero animaletto. In questi casi, la nomina di un esecutore, garantisce l’esatto adempimento della volontà del testatore, controllando che non vi siano inadempimenti e, in tal senso, anche agendo giudizialmente per l’esecuzione della voluntas testantis.

    Non si dimentichi infine che oggi la legge 130/2001 disciplina anche la cremazione e la dispersione delle ceneri del defunto e, a tal fine, riconosce la possibilità che l’esecuzione della volontà espressa dal testatore circa le particolari modalità con le quali disporre delle proprie ceneri venga affidata ad un esecutore testamentario.

    Rapporti tra eredi ed esecutore testamentario

    Tutte le volte in cui il testatore manchi di nominare un esecutore testamentario, spetterà agli eredi curare l’esatta esecuzione delle sue volontà testamentarie. Può capitare che nessuno dei chiamati all’eredità abbia ancora provveduto ad accettarla e nel periodo intercorrente tra l’apertura della successione e l’accettazione dell’eredità vi sarà un periodo di vacanza in cui la legge parla di eredità giacente e nel quale potrà provvedersi anche d’ufficio alla nomina di un curatore a cui spetti la gestione delle sostanze ereditarie. La presenza di un esecutore, oltre a provvedere direttamente al rispetto delle volontà testamentarie elide anche il rischio della vacanza ereditaria e la necessità di nominare un curatore dell’eredità giacente.

    Sebbene la nomina dell’esecutore abbia carattere eminentemente fiduciario, la legge riconosce a questa figura una funzione di tutela di interessi pubblici. Per questa ragione l’attività dell’esecutore è posta non solo sotto il controllo degli eredi ma anche e soprattutto dell’autorità giudiziaria, con particolare riferimento alla durata dell’incarico e agli atti dispositivi del patrimonio ereditario. A tal fine si impone all’esecutore di dar conto della sua gestione al termine della stessa e in caso di colpa è chiamato a rispondere dei danni verso gli eredi. Si noti che il testatore non può esonerare l’esecutore dall’obbligo di render conto o dalla responsabilità della gestione (art. 709). È ovvio che tutto ciò che pone in essere l’esecutore vincola anche gli eredi, quindi nel caso in cui venga autorizzato ad alienare un bene ereditario, l’atto sarà loro opponibile e verrà altresì trascritto contro gli stessi e a favore dell’acquirente. Si discute se nel caso di nomina dell’esecutore venga meno il potere di disporre dei beni ereditari da parte degli stessi eredi. Si preferisce la tesi secondo la quale, se nulla è precisato dal testatore, gli eredi non perdano tale potere purché lo esercitino senza ostacolare la funzione dell’esecutore.

    Da quanto detto è evidente che la scelta di nominare l’esecutore può rivelarsi particolarmente utile per il testatore in tantissime situazioni. È pur sì vero che normalmente questi sarà una persona diversa rispetto agli eredi, ragion per cui vi è sempre il rischio di eventuali contestazioni circa il suo operato. Per questo motivo si consiglia sempre di rivolgersi al proprio Notaio di fiducia il quale, nella redazione del testamento, vi consiglierà se e quando ricorrervi e, in tal caso, secondo quali modalità, al fine di attribuirgli i poteri necessari per l’esatta esecuzione delle vostre volontà.

     

    Notaio Massimo d’Ambrosio

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    L’esecutore testamentario. Cos’è e quando nominarlo? ultima modifica: 2019-11-23T17:29:25+01:00 da notaio



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