• Il conferimento di una azienda già esistente in una società

    L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Comprende quindi le attrezzature, le merci, la clientela, l’avviamento e tutto quanto necessario all’esercizio dell’attività. L’azienda può, ovviamente, essere ceduta, affittata o conferita in società.
    Per conferimento si intende l’operazione con cui un’azienda (oppure un ramo aziendale dotato di autonoma capacità di reddito) viene conferita (ossia trasferita) ad un ente giuridicamente diverso dall’impresa conferente, non in cambio di denaro, ma di azioni o quote della società cui ha effettuato l’apporto. A seguito dell’acquisizione di tale partecipazione da parte del conferente occorrerà innanzitutto stabilire le percentuali di riparto degli utili e delle perdite di quest’ultima. Sarà pertanto necessaria una valutazione del conferimento, che avverrà con modalità diverse a seconda che si tratti di società di persone o di capitali.

    Il conferimento come apporto di denaro o altri beni

    Il conferimento è dunque un’operazione mediante la quale si apportano denaro, crediti o altri beni in natura ad una società (di persone o di capitali), sia essa di nuova costituzione o preesistente.
    In pratica si scambia l’azienda conferita con una partecipazione nella società che riceve il conferimento.
    Sono coinvolti quindi due distinti soggetti:
    − il conferente che è la società (o un’impresa individuale) che conferisce la propria azienda o ramo d’azienda in cambio di azioni o quote della società che la riceve: il conferente è quindi colui che apporta l’azienda ricevendone partecipazioni;
    − il conferitario che è la società, già esistente oppure da costituire, che riceve l’azienda o ramo d’azienda che le viene conferito e che, anziché pagare con denaro l’acquisto dell’azienda, assegna al conferente un determinato ammontare di azioni o quote della società conferitaria: il conferitario è quindi colui che riceve l’azienda, aumentando di conseguenza il proprio capitale.

    Conferimento di azienda o di ramo di azienda

    Come appena accennato, è possibile conferire sia l’intera azienda, sia un ramo della stessa, ossia una parte dell’attività aziendale, purché si tratti di un complesso di beni e rapporti giuridici potenzialmente idoneo a produrre un autonomo reddito dal punto di vista funzionale e organizzativo.
    Il conferimento d’azienda viene utilizzato per il perseguimento di diverse finalità, come il riassetto organizzativo – produttivo dell’impresa (utile soprattutto nelle imprese di grandi dimensioni) o per agevolare processi di liquidazione attraverso la liquidazione di parte del patrimonio dell’impresa (ad es. in caso di presenza di settori in perdita) .
    L’atto di conferimento di azienda deve essere stipulato da un notaio e successivamente deve essere iscritto nel registro delle imprese.
    Con il conferimento si produce la continuazione dell’impresa, con esso muta il titolare dell’attività e i rapporti preesistenti continuano con il nuovo titolare. Il conferimento quindi è un vero è proprio trasferimento e quindi si applicano tutte le norme in tema di cessione di azienda, quali il divieto di concorrenza, successione nei contratti in essere e nei debiti e nei crediti, nonchè tutte le norme in tema di conferimenti societari.

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    Il conferimento di una azienda già esistente in una società ultima modifica: 2020-08-11T12:08:24+02:00 da notaio



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