• Imposta sostitutiva sui mutui bancari e agevolazione prima casa

    imposta sostitutiva sui mutui bancariIl contratto di mutuo che ha una durata superiore a 18 mesi stipulato con una banca è assoggettato, su espressa opzione della banca stessa resa in atto, all’ imposta sostitutiva sui finanziamenti prevista dal DPR 601/1973. Rientrano nell’ambito applicativo di quest’ imposta i mutui ipotecari, i mutui chirografari e le aperture di credito in conto corrente ipotecarie che hanno una durata superiore ai 18 mesi.

    Imposta sostitutiva di bollo, registro, ipotecaria e catastale

    L’ imposta sostitutiva è dovuta dal contribuente, ma è trattenuta dall’istituto di credito che concede il mutuo.

    La banca opera infatti da sostituto d’ imposta e si occupa del pagamento dell’imposta per conto del suo cliente.

    Tale scelta di applicazione dell’ imposta sostitutiva, che appunto deve essere manifestata per iscritto nel contratto, determina l’esenzione dall’ imposta di bollo, dall’imposta di registro, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle da tasse sulle concessioni governative.

    Un’ imposta sostitutiva è infatti un tributo che viene pagato al posto di una o più imposte diverse. L’applicazione dell’imposta sostitutiva è quindi alternativa al regime fiscale ordinario, è opzionale ed evita il pagamento di altre imposte (quali, appunto, le imposte ipotecarie, di registro, di bollo, catastali e le tasse sulle concessioni governative) che sono molto più onerose e che invece sono dovute nel caso di mutui contratti con privati o con istituzioni non bancarie. Ricordatevi naturalmente che per l’acquisto prima casa sono ammesse anche detrazioni di interessi per il mutuo della prima casa.

    La necessità della esplicita opzione

    In precedenza non era richiesto che la banca indicasse questa opzione e l’utilizzo dell’imposta sostitutiva avveniva in automatico. Ma l’articolo 12 del Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013 convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha introdotto questa novità, modificando l’articolo 17 comma 1 del DPR n. 601 del 29 settembre 1973.

    Occorre quindi verificare sempre che nel contratto di mutuo sia specificata l’applicazione dell’aliquota sostitutiva, che è più vantaggiosa rispetto alle aliquote ordinarie.

    L’aliquota è differente a seconda della finalità del mutuo.

    In particolare, i mutui è contratti per l’acquisto, la costruzione e/o ristrutturazione di immobile (e sue pertinenze) adibito o da adibire a “prima casa”, oppure per finalità di liquidità (personale o imprenditoriale) sono sempre soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota dello 0,25% sull’ammontare complessivo del finanziamento .

    Se il mutuo è contratto per l’acquisto, la costruzione e/o ristrutturazione di un’abitazione per il quale non sussistono i requisiti per accedere alle agevolazioni “prima casa”, lo stesso sarà assoggettato all’aliquota del 2% sull’ammontare totale del finanziamento.

    Per beneficiare della minore aliquota dello 0,25%, il mutuatario deve dichiarare “espressamente” nel contratto di mutuo (o in un allegato al medesimo) che il mutuo è destinato ad “acquisto prima casa” o “liquidità”.

    Se il mutuo è cointestato, è necessario che la dichiarazione venga resa da tutti i mutuatari, in quanto l’aliquota d’imposta sostitutiva da applicare è determinata in base alla destinazione attribuita ad ogni quota parte del finanziamento erogata a ciascun mutuatario.

    Le sanzioni

    È infine prevista una sanzione per il caso di decadenza dall’agevolazione (ad esempio, per dichiarazione mendace sulla finalità del mutuo, o in caso di decadenza dall’agevolazione “prima casa”).

    Se il fisco scopre che il mutuatario non aveva diritto all’aliquota dello 0,25% per cento, oltre a recuperare la differenza (tra l’importo dell’ imposta dovuta pari al 2% e quella pagata allo 0,25%) applica una sanzione pari al 30% di detta differenza.

    Se invece avete diritto ma poi cambiate idea e magari volete rivendere la casa il notaio suggerisce di precipitarvi a compiere il ravvedimento operoso per la decadenza dell’agevolazione.

    notaio Massimo d’Ambrosio

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    Imposta sostitutiva sui mutui bancari e agevolazione prima casa ultima modifica: 2017-09-15T20:27:25+02:00 da notaio



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    4 Commenti su “Imposta sostitutiva sui mutui bancari e agevolazione prima casa

    • DD ha detto:

      Ipoteca volontaria su mutuo di 100.000 euro funzionale per acquisto in asta per un immobile commerciale. L’ipoteca deve avvenire per il doppio ovvero per 200.000 euro.

      per la cancellazione di Ipoteca bancaria questi dovrebbero essere i costi fiscali:

      200 imposta ipotecaria codice tributo 649T
      59 euro Bollo codice tributo 456T
      35 euro Tassa ipotecaria codice tributo 778T
      294 tot

      per la iscrizione di ipoteca volontaria bancaria ovvero quando un aggiudicatario in asta sottoscrive mutuo/finanziamento bancario garantito da ipoteca ed il delegato di vendita del Tribunale iscriverà l’ipoteca in conservatoria insieme alla trascrizione del decreto di trasferimento in caso non si opti per la imposta sostitutiva si possono applicare il carico fiscale in misura fissa ? in caso affermativo corrisponderebbero all’imposizione fiscale della cancellazione?

      l’imposizione sostitutiva del 2% di 100.000 euro= 2.000 euro.

      l’imposizione sostitutiva del 2% di 10.000 euro= 200 euro.

      imposizione in misura fissa 294 euro

      La regione è il Lazio ed il notaio lo sceglie la banca.

      • notaio ha detto:

        Di solito le Banche iscrivono ipoteca per un importo pari al doppio del debito. Le iscrizioni di ipoteche volontarie a favore di Istituti bancari godono del trattamento fiscale di favore previsto dal T.U. bancario. In pratica la parte può optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (0,25% o 2% a seconda dei casi) anzichè per l’applicazione delle imposte ipotecarie, di registro, di bollo, catastali e le tasse sulle concessioni governative. In assenza di espressa opzione si applicano le imposte che ho descritto in altro mio articolo (Qual’è il costo di una iscrizione di ipoteca?).

    • GIANLUCA.S ha detto:

      Buongiorno, le prospetto questo caso.
      Bene immobile intestato al soggetto “ALFA” (prima casa) e Mutuo Stato avanzamento lavori intestato ad “ALFA e GAMMA”. Si specifica che GAMMA è solo comodatario sul bene immobile e non detiene altri diritti reali su altre proprietà / non coniugati.

      L’importo derivante dal mutuo, sarà impiegato per la ristrutturazione del bene immobile e la restituzione a genitori e familiari di somme prestate, mediante bonifico bancario, per i lavori già effettuati sino a quel momento e per l’acquisto del bene immobile (avvenuto nei mesi precedenti).

      1) Secondo lei, quale imposta sostitutiva si applicherà al mutuo?
      2)Il fatto che una parte di questo mutuo, quella richiesta da GAMMA, possa essere giustificata nella dichiarazione resa in atto di mutuo, esclusivamente ai fini di liquidità, può dare problemi con un mutuo SAL ? (GAMMA non è in possesso di diritti prima casa sul bene oggetto di ristrutturazione)

      • notaio ha detto:

        Il suo quesito non è di facile risoluzione, bisognerebbe capire quanta parte del mutuo sia destinata a ristrutturazione e quanta per liquidità. La legge però stabilisce che l’imposta sostitutiva dello 0,25% si applica sia alla ristrutturazioni di immobili adibiti a prima casa sia ad ogni altra finalità diversa dall’acquisto, la costruzione e/o ristrutturazione di un’abitazione che non possiede i requisiti per accedere alle agevolazioni “prima casa” (ipotesi nella quale l’imposta sostitutiva è del 2%).