Negozio fiduciario e negozio simulato
Il negozio fiduciario non ha niente a che vedere con il negozio simulato.
Il negozio simulato è quello che le parti fingono di porre in essere, ma in realtà non lo vogliono porre in essere, o comunque vogliono porre in essere qualcosa di diverso da quello che appare nella realtà giuridica.
Il negozio simulato è sempre impugnabile da tutti quelli che ne hanno diritto, cioè, ad esempio, eventuali legittimari lesi nella legittima per effetto di uno spossessamento del bene in vita da parte del de cuius tramite una simulata vendita, oppure può essere impugnato anche da una delle parti stesse che possono fare apparire, tramite una sentenza, l’effettiva reale volontà, diversa da quella che formalmente avevano sancito.
Il negozio fiduciario invece è vero, e consiste in una vera e materiale manifestazione di volontà con la quale un soggetto investe un altro soggetto di una posizione giuridica rispetto ai terzi per realizzare un fine che è previsto dalle parti normalmente in una separata intesa fiduciaria. In un altro precedente scritto abbiamo trattato dei rischi del negozio fiduciario
C’è quindi il negozio vero, reale, con il quale, ad esempio, si trasferisce effettivamente la proprietà di un bene immobile, e la sottostante intesa fiduciaria nelle quali le parti convengono che questo effettivo e reale trasferimento venga gestito per motivi ulteriori e diversi.
Ad esempio il fiduciante vuole beneficiare un amico che per motivi giuridici non può ricevere da lui, e quindi trasmette a terzi l’immobile, con l’intesa fiduciaria sottostante che il fiduciario lo trasferisca poi successivamente al suo amico. Ovviamente il fiduciario deve osservare non solo il negozio sovrastante ma anche la sottostante intesa fiduciaria, e cioè, nell’esempio sopra fatto, l’obbligo di trasferimento del bene a colui che non poteva ricevere dal fiduciante. È ovvio che, come dice la parola, l’operazione va a buon fine quando c’è un solido rapporto di fiducia tra fiduciante e fiduciario, perché il fiduciario può anche abusare dei poteri che gli vengono dati con il negozio fiduciario, e non osservare il contratto fiduciario sottostante. Il fiduciante di conseguenza può agire in giudizio ottenendo una sentenza costitutiva di esecuzione specifica di concludere il contratto, di riottenere indietro il bene trasferito nel negozio fiduciario, ovvero di ottenere il risarcimento del danno se le prime ipotesi non sono possibili.
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Non so se l’usufrutto è andato anche a sua moglie: dipende da come l’ha comprato. Potrei darle molti consigli, ma purtroppo sono cose che si possono trattare solo di persona: vada da un (buon) notaio di cui si fida