Obbligo per il notaio di incassare subito parcella, onorario e costi
Stabilito il divieto per il notaio di concedere dilazioni di pagamento della parcella, onorario e tasse, al cliente che stipula un atto presso di lui. Questo è il risultato della nuova legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha modificato l’articolo 1, commi da 63 a 67, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
Ai sensi del precedente articolo 28 della legge notarile “il notaro può ricusare il suo ministero se le parti non depositano presso di lui l’importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell’atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio…”.
Secondo la legge notarile dunque il notaio aveva ampia facoltà di decidere se concedere al cliente dilazioni di pagamento sulle spese notarili. Se il cliente era una persona fidata il notaio ben poteva stipulare l’atto e attendere, successivamente, il pagamento della parcella, rischiando ovviamente in proprio per la sua valutazione.
Peraltro c’era del tempo a disposizione per il notaio e il cliente, perché il pagamento delle tasse da parte del notaio avviene al momento della registrazione, per la quale c’era (e c’è tuttora) un termine di giorni trenta dal rogito.
Solo quindi se il cliente non gli dava sufficiente fiducia, o comunque a sua totale discrezione, il notaio secondo la legge notarile poteva rifiutarsi di stipulare l’atto: circostanza rilevante perché costituiva una eccezione all’obbligo legale del notaio di ricevere tutti gli atti che non fossero stati contrari all’ordine pubblico e alla legge. L’articolo 28 della legge notarile era, in definitiva, una giustificazione per il notaio che avesse deciso di non stipulare.Pagamento parcella obbligatorio ed immediato
Ora la situazione è cambiata, perché la nuova legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), del comma 63, cosi come modificata dall’articolo 1 comma 142, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ci dice che “il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell’atto, l’importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell’atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio”.
E’ evidente la novità. La norma è radicalmente cambiata: non c’è più la “possibilità” del notaio ma l’obbligo dello stesso di rifiutare il suo ministero, cosi come inequivocabilmente prescritto con la parola “ deve”.
Il cliente quindi che ancora oggi, ingenuamente, comunica al notaio che passerà a pagare il giorno dopo, deve ora sapere che sta chiedendo al notaio di compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio e che ha rilevanza penalistica.
Il cliente che paga successivamente il notaio compie infatti una frode allo Stato, e se il notaio vi aderisce può essere considerato anche lui complice di tale comportamento delittuoso.
Interesse pubblico tutelato dalla legge
Perché questa mia affermazione cosi rigida? È semplice, basta riflettere sull’interesse pubblicistico che lo Stato vuole tutelare con la prescrizione dell’obbligo per il notaio di ricusare il suo ministero.
La nuova norma è infatti contenuta nella nuova disciplina del c.d. “deposito prezzo“, ed è espressamente collegata alla lettera a) del nuovo articolo 63, della legge 147/ 2013, che fa obbligo al notaio di depositare immediatamente nel “ conto dedicato”, che produce subito interessi a favore delle piccole e medie imprese, quella parte di somma che il cliente paga a titolo di tributo.
La legge vuole dunque che il cittadino, al momento in cui stipula l’atto paghi immediatamente al notaio quelle somme previste dall’articolo 63, lettera a della legge, e vuole che il notaio versi immediatamente quelle somme su quel conto speciale, perché vuole immediatamente incassare gli interessi, finalizzati al finanziamento delle piccole e medie imprese, e che sono pertanto da considerare dello Stato, e cioè di proprietà pubblica.
Rimane certamente la possibilità per il notaio di registrare l’atto nei termini ordinari, ma il danaro, che deve essere versato immediatamente dal notaio nel conto dedicato, ha già una connotazione pubblicistica, perché immediatamente frutta interessi a favore dello Stato (che li destina alle piccole e medie imprese).
Il cliente che non paga i costi commette peculato
Se il notaio non versa immediatamente questa somma nel conto dedicato sottrae allo Stato una disponibilità, e quindi compie una appropriazione indebita nei confronti dello Stato, che è penalmente rilevante. Trattandosi di danaro avente contenuto pubblicistico ben può configurarsi il reato di peculato.
Certamente il notaio può “fare finta” di essere stato pagato e quindi staccare un assegno da un altro suo conto privato e incassarlo sul conto dedicato come se fosse la parcella che il cliente non ha versato, ma si tratta, a mio modo di vedere, di una escamotage truffaldina, perché la legge non vuole che sia il notaio a pagare come responsabile di imposta (qualifica che rimane inalterata per il versamento delle tasse all’erario al momento della registrazione) ma vuole che sia lo stesso contribuente, il cliente, la parte che ha stipulato l’atto, a versare la somma (tramite il notaio) nel conto speciale dedicato.
Ed ecco perché il legislatore adopera la parola “deve” al posto del precedente termine “ può”, perché se al notaio una volta era data la possibilità di scelta di “fare credito” al cliente (erano fatti suoi), ora lo Stato ha già deciso di non dare alcun credito, mai, al cliente che ha stipulato l’atto, e il cliente deve quindi essere ben avvertito che la dilazione di pagamento lo espone a rischi gravi anche penali nei confronti dei quali il notaio farà bene a prendere le opportune distanze.
notaio Massimo d’Ambrosio
Il notaio Massimo d'Ambrosio vi informa sempre! Votalo con 5 stelle! Grazie!Obbligo per il notaio di incassare subito parcella, onorario e costi ultima modifica: 2018-08-28T14:35:46+02:00 da
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Salve notaio.
Volevo chiederle se in una cessione di ramo d’azienda, la parte affittuaria, responsabile del pagamento dell’atto notarile, non esegue il pagamento di esso (il notaio ha accettato il pagamento posticipato poi non eseguito ).
Io parte cedente mi trovo chiamato in causa (con tanto di conto corrente bloccato) dallo stesso notaio in quanto sostiene che debba essere io a pagare la parcella non pagata dalla parte affittuaria . È possibile che possa succedere questo? Ho qualche possibilità di evitare questo problema? La ringrazio
Purtroppo tutti quelli che partecipano all’atto, persone fisiche e giuridiche, sono solidali verso il fisco ed il notaio. Non rimane che pagare, fermo restando che, una volta pagato, lei si surroga nei diritti del notaio verso il debitore principale e può agire contro di lui per essere rimborsato
Grazie della sua disponibilità. Buona giornata