Perché molti notai sconsigliano la donazione?
La donazione è l’atto con cui un soggetto (donante) trasferisce ad un altro soggetto (donatario) un proprio bene per spirito di liberalità, senza, cioè, alcun corrispettivo. Si tratta di un atto che viene spesso richiesto sia perchè ha un costo molto più basso rispetto ad una vendita, sia per “sistemare” i patrimoni familiari.
Revocabilità della donazione
Molti non sanno, però, che la donazione ha degli inconvenienti anche notevoli, perchè è un atto revocabile e impugnabile per molti motivi.
L’azione revocatoria può essere esperita dal donante per ingratitudine del donatario o per sopravvenienza di figli. Quindi anche dopo che la donazione è perfezionata e ha iniziato a dispiegare i suoi effetti, la legge prevede queste due ipotesi in cui può divenire inefficace, a seguito della pronuncia giudiziale di revocazione emessa con sentenza.
L‘azione revocatoria può essere esperita anche dai creditori del donante i quali ritengano che l’atto abbia recato pregiudizio alle loro ragioni. Anche in questo caso è necessaria una pronuncia giudiziale. In entrambi i casi però l’esperimento vittorioso dell’azione revocatoria (da parte del donante o dei creditori) comporta il venir meno degli effetti della donazione con conseguente restituzione dei beni in natura o dell’equivalente in denaro.
Impugnabilità dai coeredi e dai creditori
Ma non è tutto. La donazione è considerata dal legislatore come un anticipo sulla successione, ed è pertanto soggetta agli stessi tipi di impugnazioni cui è soggetto il testamento da parte degli eredi legittimari: da parte, cioè, di quelle categorie di eredi che possono vantare un diritto ad una quota dell’eredità del donante.
Il nostro ordinamento, infatti, riserva a determinati soggetti, detti “legittimari”, (coniuge, figli e ascendenti del defunto) una quota di eredità detta “legittima” della quale non possono essere privati.
Se un legittimario ritiene di essere stato privato o semplicemente leso della sua quota di legittima per effetto di una o più donazioni effettuate in vita dal defunto a favore di altri soggetti (che siano altri legittimari o non), può far valere il proprio diritto (sempre in via giudiziale) all’ottenimento dell’intera quota di legittima a lui spettante mediante un’apposita azione giudiziaria, ossia l’azione di riduzione.
L’azione di riduzione va proposta dopo la morte del donante e contro il donatario, e se questi ha ceduto a terzi l’immobile che aveva ricevuto in donazione, il legittimario (solo se ed in quanto il donatario non abbia altri beni sui quali soddisfare le proprie ragioni) può chiedere ai successivi proprietari la restituzione del bene (azione di restituzione).
La prescrizione
Tutte queste azioni sono soggette a termini di prescrizione:
- l’azione revocatoria proposta dal donante per ingratitudine si prescrive in 1 anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione;
- l’azione revocatoria per sopravvenienza di figli si prescrive in 5 anni dal giorno della nascita del figlio o dalla notizia dell’esistenza del figlio o dell’avvenuto riconoscimento del figlio naturale;
- L’azione revocatoria proposta dai creditori del donante si prescrive in 5 anni dalla data dell’atto;
- l’azione di riduzione proposta dagli eredi legittimari si prescrive in 10 anni dalla morte del donante;
- l’azione di restituzione proposta dagli eredi legittimari si prescrive trascorsi 20 anni dalla donazione. In termine di prescrizione viene sospeso però nel caso in cui gli eredi notifichino e trascrivano un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Naturalmente il diritto ad opporsi alla donazione è anche rinunciabile.
In sintesi si può stare tranquilli solo qualora siano passati 20 anni dalla donazione e non vi sia stata opposizione da parte degli eredi legittimari.
Problemi per rivendita e per mutuo
Proprio perché la donazione è astrattamente a rischio di un’impugnazione che la renda inefficace e renda, conseguentemente, inefficace ogni successiva rivendita o costituzione di diritti sul bene donato, rivendere un bene ricevuto per donazione è difficile, in particolar modo nel caso in cui il terzo acquirente debba fare un mutuo per acquistare l’immobile, dato che le banche non accetteranno di essere garantite da un’ipoteca su di un bene che un domani potrebbe essere loro sottratto.
Ci sono dei rimedi più o meno efficaci per ovviare alla situazione sopra descritta (quali risoluzione della donazione per mutuo dissenso, fidejussioni a carico del donante e/o dei legittimari, rinuncia da parte dei legittimari all’azione di opposizione alla donazione o all’azione di restituzione, ecc.) che naturalmente vanno valutati caso per caso.
Per questi motivi è bene rivolgersi preventivamente al notaio nel caso in cui si voglia fare un atto di donazione, in modo che si sia sufficientemente informati sui rischi connessi nel caso specifico e la scelta dello strumento sia sufficientemente ponderata affinchè non ci si debba pentire amaramente un domani.
A maggior ragione adeguata informativa deve essere fornita a chi vuole acquistare un immobile che provenga da una donazione.notaio Massimo d’Ambrosio – Pescara
Il notaio Massimo d'Ambrosio vi informa sempre! Votalo con 5 stelle! Grazie!Perché molti notai sconsigliano la donazione? ultima modifica: 2015-01-25T13:10:24+01:00 da
Vuoi interpellare il notaio Massimo d'Ambrosio per un quesito personale?
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490 Commenti su “Perché molti notai sconsigliano la donazione?”
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Salve, chiedo una info. mi trovo in una situazione in cui dovrei impugnare una donazione fatta nel 2004\2005 posso agire tramite legale o è troppo tardi?si tratta di donazione di immobili terreni e denaro. si tratta di mio nonno, e per la precisione è mia mamma che deve impugnare la donazione. è stata avvisata quando i genitori erano in vita con una telefonata.ora che sono deceduti tutti e due, i fratelli non l’hanno neppure considerata. grazie per l’interessamento.
I termini per la impugnazione sono di 20 anni dalla donazione oppure 10 anni dalla morte del donante. Vale il termine più breve. Venti anni non sono passati. Quindi dipende da quando è morto il donante.
Salve,mio padre vuole risposarsi e prima di farlo vuole fare l’atto di donazione di alcuni immobili a me e mio fratello.La futura moglie può impugnare l’atto per e chiedere la legittima? Se l’atto viene stipulato con la dispensa di collazione cambia qualcosa?Ci sono altre vie per far si che questo non avvenga?Grazie x la disponibilità.
La futura moglie diventerà erede legittimario e quindi potrà impugnare le donazioni fatte in vita dal marito, qualora ritenga che la sua quota di legittima sia stata violata. La dispensa dalla collazione è valida ed efficace solo nei limiti della quota disponibile, infatti restano ferme le norme sull’intangibilità della legittima. Una soluzione potrebbe essere quella di procedere ad una vendita con regolare pagamento di un prezzo.
Notaio, buongiorno. Le scrivo per un suo consiglio e grazie per il suo blog che è realmente molto interesante.
La questione è che mia zia vuole comprare un appartamento per un mio futuro figlio ma non esserne io il proprietario, rimanendo semplicemente come amministratore dei beni del mio futuro figlio.
È possibile che mia zia faccia una compravendita per un nascituro non concepito? Tenendo conto che mia cugina( sua figlia), e il suo sposo siano d’accordo completamente che gli effetti della compravendita vadano al non concepito?
Cosa si può fare per realizzare una compravendita,per un nascituro non concepito, così desiderata?
No, per il non concepito si può donare o lasciare per testamento. Non comprare.
Buonasera Notaio, le scrivo per un mio dubbio..
Io sono un terzo estraneo alla famiglia che mi sto apprestando a comprare una casa del valore di circa 50.000€.
La casa era di proprietà del padre che ha lasciato casa 1/2 madre 1/4 ai 2 figli quando morto.
Alla morte della madre Il mezzo è stato diviso tra i due figli.
Dopo di che c’è stata circa 8 mesi dopo uno scambio di donazione tra i due fratelli. La controparda cui compro è in pieno possesso del bene dal 2014.. l’altra ha ricevuto e in accordo donato al figlio un terreno seminativo.
Oggi io mi appresto a comprare dal donatario di 1/2 casa? A che rischi vado incontro? Atto di restituzione?? L’atto di restituzione vale per l’intero immobile o solamente per un mezzo? Inoltre posso tutelarmi con una polizza contro la donazione o devo per sicurezza far firmare il figlio del fratello del donatario (il donante del mezzo della casa è morto)… la situazione è un po’ ingarbugliata e spero di essere stato chiaro!
L’azione di riduzione e di restituzione spettano ai legittimari lesi nella legittima. Deve verificare coi documenti se c’è stata questa lesione dalla successione del padre o della madre.
egr. notaio le scrivo per un suo pregiato consiglio mia madre dispone di un solo appartamento ed è ancora in vita. Nel 1994 ha donato la sua quota astratta pari a un terzo a mia figlia all’epoca minore.Noi siamo tre figli e nel 2012 mia madre fa una donazione in vita a me e mio fratello i due terzi della casa e una quota in soldi poi effettuiamo una quota a stralcio che mi viene assegnata quindi i due terzi sono in mio possesso mia sorella ne è al corrente e tutto va bene ma se un domani vorrebbe crearmi dei problemi per la sua quota che problemi possono nascere, la donazione avrà ancora il suo effetto ? Mia sorella dato che sono passati oltre 14 anni può invalidare il tutto?
Si, sua sorella può assolutamente far trascrivere un atto di opposizione alla donazione per bloccare il decorso del termine ventennale. Inoltre, se alla morte di sua madre ritenga che sia stata violata la sua quota di legittima, potrà esperire l’azione di riduzione.
Buonasera Sig.Notaio, le pongo il seguente quesito: nel 2011 alla morte di mio padre (gia’ vedovo da 10 anni) io e mio fratello abbiamo ereditato da successione l’appartamento di proprieta’ di mio padre (mio fratello viveva con lui ). I primi mesi mio fratello era intenzionato a vendere la casa dove tutt’ora risiede a titolo gratuito e dividere il ricavato tra noi per poi acquistare un appartamento tutto suo con la sua parte di ricavato. Ora capisco che è molto affezionato alla casa dove vive e abbiamo passato l’infanzia entrambi e non è più intenzionato a venderlo quindi vorrei cedergli gratuitamente la mia parte di proprietà. È un semplice operaio e non ha risorse sufficienti per acquistare la mia metà e l’idea di accendere un mutuo lo terrorizza. Siamo in buoni rapporti anche se è un bambinone ansioso e un po’ sprovveduto… vorrei pertanto evitargli ansie da mutui e nel contempo evitare di pagare imu come seconda casa in quanto vivo con mio marito e mia figlia nella casa di proprietà di mio marito. Cosa mi consiglia?
Grazie del tempo che mi dedicherà.
Cordiali saluti
Elisabetta.
La cessione gratuita si chiama donazione. Non vedo problemi a stipularla.
La ringrazio per la tempestiva risposta. Seguirò sicuramente il suo consiglio.
Saluti.
Buonasera, mio padre e mio fratello (nostra madre è morta anni fa) mi danno il tormento perchè mio padre doni l’unica casa di proprietà a me. Ma un giorno mio fratello non potrebbe appunto volere la sua metà? Per stare tranquilla anche per il futuro mio fratello dovrebbe mettere per iscritto la sua rinuncia futura? Altrimenti credo sia inutile fare una cosa del genere…la ringrazio per la risposta in anticipo ma ripeto mi danno il tormento: mio fratello è ossessionato così dichiara almeno che mio padre sistemi le cose per tempo. Saluti
Purtroppo ha visto bene. Le donazioni ai figli sono da considerare in conto anticipata successione. E se c’è una lesione di legittima suo fratello potrà richiedere la sua parte. La rinuncia anticipata è proibita dalla legge. L’unica soluzione è fare anche un testamento in cui suo padre le concede l’intera disponibile, sicchè in futuro la richiesta di suo fratello non sarà la metà ma molto meno.
salve,ho letto con interesse questa descrizione e pensavo se fosse possibile che il fratello non possa impugnare la sua parte dichiarando che lei abbia già riscattato meta’ del valore dell’immobile tramite pagamento in denaro.Mi spiego meglio:se la sorella si recasse insieme al fratello da un notaio e dichiarassero che metà del valore dell0immobile è stato dato in denaro al fratello e firmassero tale dichiarazione, si potrebbe considerare unica erede la sorella?
La qualità di erede non si può cancellare. Certo un riconoscimento di debito in un atto notarile potrà essere valutato per il calcolo della legittima
Buonasera, mio padre acquistò un immobile nel 1956 con scrittura privata mai registrata, sono venuto a conoscenza in questi giorni che il venditore ha donato l’immobile ad un ente pubblico (comune) nel 2013 (data della delibera) , esiste la possibilità di chiedere la nullità dell’atto o altra soluzione per rientrare in possesso dell’immobile?
Grazie, cordiali saluti
Oh perbacco! Mai fatto il rogito? Non rimane che una causa per usucapione chiamando in giudizio venditore ed acquirente e dimostrando al giudice che voi avete avuto il possesso qualificato di proprietario nec vim nec clam, per almeno 20 anni
Gent.mo Notaio, buonasera. Grazie per il suo interessantissimo blog che è stato fonte di ispirazione!
Ho infatti acquistato una casa (e acceso mutuo) proveniente da donazione e stipulato polizza AON “Donazione Sicura” per mia tutela. La donazione è infatti avvenuta nel 2008 e il rogito nel 2016.
Solo per curiosità mi chiedevo che probabilità di successo possa avere una eventuale azione di riduzione, considerato che:
1) il donante è il marito, il donatario la moglie (e parte venditrice), in regime di comunione dei beni
2) la coppia di cui sopra ha due figli, ma come potrebbero questi rivalersi se sostanzialmente il patrimonio è uscito dalla porta (padre), ma rientra dalla finestra (madre) e i due sono in comunione dei beni?
Grazie per l’attenzione, cordiali saluti
Tatiana
E’ invece ipotesi tipica di controversia: alla morte del padre perchè mai i figli dovrebbero consentire che la madre si goda un bene che potrebbe essere (in parte) loro? Inoltre, se fanno causa alla madre, essa, in quanto tale, è più propensa a compensarli per chiudere una vicenda incresciosa. Quanto alle “probabilità di successo” la mia opinione è che in giudizio nulla è scontato e che essere innocenti o colpevoli (nel processo penale), o nella ragione o nel torto (nel processo civile) è sempre più un optional che influisce sempre meno sull’esito finale.
In effetti ha ragione. Per fortuna da quanto è dato sapere il patrimonio del padre è cospicuo e credo potrà soddisfare i figli nonostante il bene di cui sopra sia stato alienato. Ma in ogni caso c’è la polizza, meglio stare tranquilli!
Sull’esito di un processo concordo assolutamente con lei, purtroppo.
Grazie e buona giornata!
Tatiana
Salve
Mia madre (vedova) ha 80 anni è proprietaria di un appartamento dove vive. Io e mio fratello stiamo cercando di salvaguardare la casa famigliare dai debiti di mio fratello.
Quando mia madre non ci sarà più la casa diventerà proprietà di noi due ma siamo preoccupati dai creditori di mio fratello che potrebbero attaccare la proprietà.
Stiamo cercando delle soluzioni. Posso comprare la casa da mia madre e renderla usufruttuaria a vita o magari comprare mio fratello fuori dall’asse ereditario?
Grazie
Giusta preoccupazione. Acquista solo tu a titolo oneroso la casa da tua madre. Al più presto. Puoi ovviare alla mancanza di danaro innanzitutto lasciandole il diritto di abitazione, e poi stipulando un contratto di assistenza.
Gent.mo Notai buon giorno desideravo esporle un problema che mi assilla :
A seguito di atto di Divisione – donazione -divisione tra padre,figli e cognato ( essendo nostra sorella deceduta e non aveva figli) sono proprietario di un appartamento sito al piano terra . In detto appartamento esiste un caminetto la cui canna fumaria attraversa l’appartamento soprastante e fuoriesce sulla terrazza di un secondo appartamento( entrambi , appartamento e terrazzo sono di proprietà il primo di mia sorella e la seconda di mio fratello). Nell’atto predetto si legge testualmente “” Il presente contratto prevede altresì i seguenti patti speciali “” ……il sig…. si impegna fin da ora ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinchè la canna fumaria al servizio dell’appartamento catastalmente individuato…che attualmente attraversa la terrazza posta lateralmente al fabbricato e di proprietà …..,sia di minor pregiudizio possibile per lo stesso sig….( mio fratello). Nonostante ciò mio fratello mi sta creando problemi perchè a suo dire devo del tutto togliere la predetta canna fumaria . Preciso che la canna fumaria esiste dal 1985 circa e l’atto notarile è stato redatto nell’anno 2003.Invio distinti saluti e grazie per una sua risposta
Che la servitù esista è indubbio. Peraltro è pure confermata dalla clausola che mi ha riportato e che ne conferma l’esistenza. Devi fare quello di cui ti sei impegnato e basta. E non ti sei impegnato a toglierla, anzi, tuo fratello si è impegnato ad accettarla, purchè col minor pregiudizio possibile. Che vuol dire minor pregiudizio? Che se inventano ad esempio una nuova canna fumaria che non da fumi, la cambi con quella nuova, se inventano – ad esempio – un apparecchio che aspira i fumi nel comignolo, lo applichi… e così via.
Grazie mille per la risposta. È un problema il fatto che io sono residente all’estero?
Grazie ancora
assolutamente no… devi solo controllare la canna fumaria che non si otturi inavvertitamente all’improvviso…. 🙂
Grazie mille
Gent.mo Notaio, Le espongo il mio quesito.
In data 11Febbraio 2016 mio padre ha trasferito con atto di donazione a me e mio fratello le quote della sua società (S.R.L), a suddetta società é intestato un bene di notevole valore,motivo per cui vogliamo quindi capire se dobbiamo tutelarci e in qual modo eventualmente.
Mio padre ha effettuato la donazione in regime di separazione legale, per a distanze di due mesi( aprile) ottenere la sentenza definitiva di divorzio.
Nelle sue intenzioni visto la convivenza e la relazione che porta avanti da oltre 10 anni ci sarebbe l’idea di risposarsi ed è dunque qui che sopraggiunge la mia domanda.
La futura moglie potrebbe in quanto leggitimaria impugnare questa donazione anche se è stata fatta quando lei ancora giuridica parlando nn rappresentava nulla,essendo anteriore all’istaurazione del rapporto di coniugo? E se si in che modo ci si può tutelare?
Ringraziandola anticipatamente, porgo distinti saluti.
Si, sicuramente può impugnare la donazione essendo legittimaria, così come possono farlo tutti i figli del donante, sia nati che nascituri. Ci sono dei rimedi più o meno efficaci per ovviare alla situazione quali la risoluzione della donazione per mutuo dissenso, la fidejussione a carico del donante e/o dei legittimari, la rinuncia da parte dei legittimari all’azione di opposizione alla donazione o all’azione di restituzione, ma la certezza assoluta si può avere solo decorsi venti anni dalla donazione senza che il legittimario abbia trascritto un atto di opposizione alla donazione.
Gentile Notaio volevo chiederle alcuni chiarimenti circa il mio caso.
Mio padre è deceduto nel 1980, ha lasciato in eredità diversi beni tra cui case, locali e terreni. Noi siamo tre figli e dopo la successione del 1981 i beni risultavano intestati a tutti e tre, appunto per un 1/3. Avevamo fatto una carta privata di divisione mai tramutata in atto pubblico.
Qualche settimana fa, ho scoperto facendo alcune visure catastali che su alcuni beni ereditati, mio fratello ha fatto un atto di DONAZIONE AL FIGLIO UNICO precisamente nel 2005. Ha dichiarato nell’atto di averli usucapiti. La casa insieme ad alcuni terreni, risulta intestata ora a mio nipote 1000/1000.
Posso impugnare l’atto di donazione? Cos’altro posso fare per riportare tutto allo stato originario per poi fare la divisione ereditaria? Grazie
Si. La donazione “per possesso” presuppone la dichiarazione del donante sotto la sua responsabilità di aver usucapito i beni. Il condividente che ha dichiarato ciò, di fronte al reclamo degli altri coeredi, deve dimostrare questo possesso esclusivo, che è qualcosa di più e di diverso del possesso come comproprietario che lui aveva legittimamente. Questo in teoria, mentre dal punto di vista pratico non posso certo prevedere gli sviluppi perchè non conosco gli eventi accaduti, ne tantomeno cosa avete scritto nella “carta privata”. Ovviamente col suo avvocato verificherà anche i termini di prescrizione e la convenienza della operazione: i beni potrebbe averli usucapiti con l’usucapione abbreviata non suo fratello ma il suo figlio successivamente al 2005
Grazie mille per la risposta. Preciso che nell’atto mio fratello ha dichiarato che i cespiti gli sono pervenuti in virtù di “pregresso titolo” ed anche in virtù di usucapione. Il pregresso titolo non esiste! (poiché vi era solo il compromesso di divisione mai tramutato in atto pubblico). Per quanto riguarda i termini, ho scritto delle raccomandate a mio fratello e mia sorella nel 2006 e nel 2008. Mio fratello nel 2008, mi ha risposto… da titolare del bene.
Mi scuso ancora per la lunghezza del commento. Ancora GRAZIE.
Gentile notaio,
In famiglia ci troviamo ad affrontare una scelta: donazione o acquisto in nuda proprietá.
Mia madre (divorziata e figlia unica) ha dei debiti con creditori e stato, é unica ereditiera di un immobile (casa) proprietá dei miei nonni, entrambi in vita e in salute attualmente.
Per non perdere l’immobile quando i miei nonni nn ci saran o piu, ci é stato consigliato da un suo collega l’acquisto in nuda proprietá da parte mia; ma vedo che anche la donazione non comporta rischi, tenga conto che io e mia madre siamo in ottimi rapporti e mai andrebbe a impugnare una donazione al momento della successione. Non vi sono altri soggetti in famiglia coinvolti.
Cosa conviene fare per avere il bene a salvo?
Ri vrazio
Il collega ha consigliato bene. E’ ovvio che sua madre non impugnerebbe… ma i creditori possono sostituirsi a lei e impugnare loro, con gli stessi poteri e diritti di sua madre!
Gent.mo Notaio, Le espongo il mio caso. Mio padre ora novantenne circa 10 anni fa ha donato tutte le sue proprietà a me e mio fratello con regolare atto notarile trascritto alla quale è succeduto un atto di divisione dei beni donati tra me e mio fratello. Ora, a distanza appunto di 10 anni, avevo intenzione di vendere una proprietà in mio possesso e, nonostante la divisione fatta, l’acquirente sta opponendo problemi. Poichè non è più possibile fare una rinuncia alla donazione per mutuo dissenso perchè i beni sono stati divisi e mio fratello non ha alcuna intenzione di revocare la donazione fatta all’epoca, tanto più che per equiparare i bene ha ricevuto anche una somma in denaro trascritta sull’atto di divisione, come si può risolvere il problema?
La ringrazio anticipatamente e le porgo
Distinti Saluti
Io sono il primo ad aver rappresentato onestamente i problemi connessi alla donazione. Problemi recenti, tra l’altro, perchè una volta non ci si sognava affatto di preoccuparsi della donazione. Ma non bisogna esagerare con sensi di colpa. Ciò premesso ci sono vari sistemi per “smorzare” le preoccupazioni: fideiussione degli altri eredi, polizza fideiussoria o assicurativa (ne ho parlato in altro articolo, intervento in garanzia di donante e possibili coeredi in atto, ecc. ma la vera questione è quanto correre appresso alla banca o all’acquirente per vendere. Fare una donazione non è illecito, essa non è una pregiudizievole da riferire alla controparte a pena di inadempimento, se si fa un preliminare mica va riferita l’esistenza di una donazione. Quindi il mio suggerimento è sentire che suggerisce l’acquirente affinchè si senta tranquillo e poi si valuta se quello che richiede lo si può fare, e se è conveniente.
Grazie mille per la risposta.
Mia zia ha accumulato nel tempo un bel po’ di risparmi che intende lasciare ai propri nipoti. Si tratta di buoni fruttiferi postali, assicurazioni e altri strumenti di risparmio, sempre alle poste.
Ora lei stessa, che non è sposata ne ha figli, vorrebbe dividerli ai propri nipoti, ma non tutti. Vorrebbe infatti evitare di dare qualcosa ad alcuni nipoti che mai l’hanno considerata.
Inoltre vorrebbe trovare la via migliore per pagare il meno possibile di tasse in questo passaggio.
Cosa è consigliabile?
Se i valori sono trasmessi con un testamento le tasse di successione vanno pagate. Se invece vengono ceduti durante la vita non ci sono tasse di successione da pagare.
Buongiorno Notaio. Io ho letto e compreso ,almeno credo tutto ciò che è stato detto. Però qualcosa ancora non mi è del tutto chiaro. Se io ho ricevuto una donazione e trascorsi i 20 anni (senza nessun reclamo) decido di vendere il probabile acquirente può incontrare problemi per ridere il mutuo o no? 2. E possibile richiedere usucapione abbreviato per le donazioni? E terzo se io per tot anni ho usufruito del bene donato ma vi ho speso diverse somme per lavori di tipo straordinario es. Ristrutturazione condominiale gli eventuali aventi diritto che volessero impugnare la donazione non devono tenere conto di queste spese?Grazie e mi scusi per la lungaggine
A) nessun problema per le donazioni ante ventennio; B) no, l’usucapione significa escludere il proprietario, e lei è il vero proprietario!; C) si, le spese (documentate) vanno rimborsate o calcolate nella determinazione delle quote
Buonasera, avrei bisogno di alcuni chiarimenti che da tempo mi porto dentro e se potesse aiutarmi saprei almeno come muovermi.
Siamo una famiglia di quattro persone; i miei genitori, mio fratello ed il sottoscritto.
Tempo fa, per evitare spiacevoli situazioni per questioni ereditarie dopo la morte dei miei genitori, questi pensarono di mettere tutto nero su bianco lasciando a mio fratello una casa ( ereditata da mio padre da mio nonno ) nella quale già ci abita ed a me la casa dove loro abitano ma diventerò proprietario effettivo solo dopo la loro morte.
Ora, considerando che lui ha ricevuto ed ottenuto una proprietà con i genitori in vita, quando loro verranno a mancare, la casa di famiglia ( unico bene non assegnato in vita ) sarà a tutti gli effetti di mio o sarà un bene da spartire in due?
Devo temere la possibilità di qualche recriminazione o posso dormire tranquillo considerando che anche lui ha sottoscritto quell’atto?
La ringrazio.
qualsiasi atto lei abbiate sottoscritto è nullo, essendo vietati gli accordi su eredità future. Non comprendo che vuol dire con “lasciare” le case: avete fatto una donazione? Se è un altro accordo tra di voi è nullo. Fantastico sistema per evitare liti! Cmq, ipotizzando una donazione valida, mi spiace ma i beni relitti seguono la normativa ordinaria. Si calcola il valore del donato, si stabiliscono le quote, e si riparte il resto secondo la legge. Unico elemento positivo è che avendo lei ricevuto solo la nuda proprietà ha ricevuto in vita di meno di suo fratello, poichè il consolidamento dell’usufrutto non rientra nell’asse ereditario. Veda http://mioblog.notaiopescaradambrosio.it/quote-legittima-erede-successione/
Gentilissimo Notaio: io mi trovo in una situazione abbastanza simile ma ancora piu nebulosa:
Il mio fidanzato appena ha compiuto la maggiore età e’ stato accompagnato a firmare un atto notarile in seguito alla morte della nonna. Premetto che e’ l ultimo di 5 fratelli.
Tale firma prevedeva che tutti i fratelli si impegnavano a rinunciare alle 2 case patrimonio familiare ereditate dalla mamma di un valore complessivo stimato per 1 milione di euro e donate a 2 delle figlie, a rinunciare a morte avvenuta dei genitori all azienda familiare di cui il fratello maggiore possiede il 40% delle quote a favore unico del fratello ed all’appartamento comprato alla quarta sorella. Rinunciare dopo morte alla casa di famiglia a favore del fratello più piccolo,mio fidanzato, al quale non e’ stata fatta ancora nessuna donazione non c è proprietà nuda in quanto i genitori ne sono a tutti gli effetti proprietari avendo previsto il lascito solo dopo morte. Su base fiduciaria ovvero i fratelli hanno dichiarato che non chiederanno quota di quella casa.
Ma il tutto è ancora più ingarbugliato in quanto essendo una casa grande, ed essendo lui il più piccolo, sarebbe dovuto essere stato l ultimo a lasciarla così è stato indotto dai genitori con mia partecipazione economica a restaurarne metà e condividerla con loro con la promessa che poi ci sarebbe rimasta in tutte le sue parti. Purtroppo nella fiducia è stato fatto.
Ma ora genitori e fratelli rivendicano spazi e appartenenza, giustamente e da furbi, alla fine e’ a tutti gli effetti casa loro; gli ingenui siamo stati noi che a 24 anni abbiamo investito nel restauro tutti i risparmi. Ora vorremo sposarci ed essendo divenuta una situazione insopportabile in quanto invitati pure a uscire ed andarcene oltre a ricatti psicologici da parte dei genitori riguardo al fatto che hanno dovuto rinunciare a degli spazi abitativi per noi, abbiamo chiesto un aiuto economico per ricominciare e poter accedere ad un altro immobile (rinunciando quindi a tutto l investimento fatto di miglioria della casa 6 anni fa) ma ci hanno risposto che non hanno più liquidità e dobbiamo arrangiarci.
I fratelli ci hanno anche recriminato di godere della compagnia di un cane di 5 kg che e’ risultato non gradito a genitori e fratelli in quanto la casa è frequentata dai nipoti e temono possa trasmettere loro malattie pur non uscendo mai dagli spazi nei quali siamo confinati o meglio barricati… mi consenta il termine.
La ringrazio per l attenzione mi scuso se sono stata prolissa ma la prego, può darmi un consiglio?
Può essere impugnato quell’ atto? La legge accetta che in vita dei genitori annullino l’intero patrimonio familiare a favore solo di alcuni? O alla loro morte tutto decade? A chi possiamo rivolgerci?
O dobbiamo incassare che sia stato diseredato e che a 31 anni siamo senza risparmi con l invito a metterci sulla strada?
Finisco con riportarle una frase agghiacciante: quando e’ stato capito che avevamo iniziato a capire il possibile inganno la risposta della madre è stata: ” quando si hanno 5 figli, mica si può salvarli tutti”.
Aspetto davvero con fiducia una Sua risposta
Grazie
Ilaria
Situazione spiacevolissima, incresciosa, anzi dolorosa. Purtroppo i fatti sono tutti da te esposti in maniera troppo atecnica e approssimativa. Essi cozzano con un principio inderogabile, e cioè che nessun atto di rinuncia può essere compiuto su una eredità non ancora aperta. Le donazioni sono revocabili (o forse l’atto che avete firmato è un atto di rinuncia alla opposizione?). Anche contro gli acquisti fatti con danaro dei genitori si può agire. Ma per darvi un consiglio occorre studiare tutte le carte e dedicarcisi per un po’ di tempo. Cosa che io ovviamente non posso fare per la distanza. Trovate un notaio o un avvocato coscienzioso che studi bene il tutto, possibilmente con una parcella modesta.
Gentilissimo Notaio, la ringrazio per la sua cortese risposta.
In effetti per ‘lasciare la casa’ intendevo dire donare la casa.
Dunque, alla luce di quanto detto, cosa mi consiglia di fare per essere certo che un giorno, la casa attualmente dei miei genitori, possa essere mia senza che mio fratello ne rivendichi una quota?
In che modo un giorno quella casa sarà al 100% mia?
La ringrazio nuovamente, buona giornata.
Deve acquistarla con atto tra vivi mediante una prestazione di mantenimento passata e futura. Contratto aleatorio ineccepibile.
Gent.mo Notaio, vorrei un suo consiglio perché sto ricevendo diversi pareri. Mio zio ottantenne, sposato e senza figli, in accordo con la moglie, vorrebbe donarmi un rustico di sua proprietà, che a suo tempo ha ricevuto in eredità dal padre (mio nonno). Questo per evitare che un domani venendo a mancare, la proprietà resti frazionata.
Chiedendo informazioni per procedere con l’atto, un notaio mi consiglia di fare la compravendita con successiva dichiarazione da parte di mio zio di rinuncia al compenso, un altro invece mi ha detto che non ci sono problemi a redigere un atto di donazione in quanto l’unica persona che può eventualmente impugnare la donazione è la moglie di mio zio…lei cosa mi consiglia? C’è effettivamente la possibilità che altri eredi (fratelli di mio zio? altri nipoti?) possano impugnare la donazione?
Grazie in anticipo per un suo riscontro, cordiali saluti
Le percentuali statistiche di rischio le può calcolare solo lei! Il problema principale a mio avviso è che eventuali futuri acquirenti o banche mutuanti non si fidano se c’è una provenienza donativa. Propendo per la compravendita. No rinunce però, che sanno tanto di simulazione. Io certo non stipulerei se sapessi che di fronte a me le parti stanno simulando. Suggerisco una vera compravendita con pagamento attraverso prestazione di mantenimento.
Buongiorno Sig. Notaio,
sto chiedendo un mutuo per l’acquisto di un appartamento del quale è stata donata la nuda proprietà alla Chiesa nel 2004 e la cui proprietaria-donante è deceduta nel 2013 all’età di 102 anni senza lasciare presumibilmente eredi legittimari. La banca mi comunica che possono esserci problemi con la concessione del mutuo trattandosi appunto di un bene donato. Vorrei chiederle se è possibile concedere qualche ulteriore garanzia alla banca (un’assicurazione? dei garanti?) o se comunque, valutando il caso specifico di tale donazione, la banca può concedere il mutuo.
La ringrazio per la disponibilità e la saluto cordialmente
Certo, nulla osta giuridicamente alla concessione del mutuo e alla iscrizione di ipoteca di I grado. Il problema è come la banca la pensa: oggi le banche aprono molte pratiche di mutuo per far vedere all’opinione pubblica e al Governo che sono disponibili, ma le portano a compimento in numero limitatissimo. Recentemente proprio il Presidente dell’ABI ha dichiarato che le banche sono pronte a concedere molti mutui ma… non trovano mutuatari adatti. Quindi, se la banca non vuol concedere il mutuo la donazione è una ottima giustificazione. Come suggerimento cerchi una banca che accetta l’assicurazione, di cui ho parlato in altro articolo.
Gent.mo Notaio mi permetto di chiederle un parere. Ho acquistato una seconda casa di villeggiatura da una persona che l’aveva ricevuta in donazione nel 2001. Messo al corrente degli eventuali rischi ho comunque rogitato nel 2005. Come garanzia ho richiesto al venditore (donante) e a suo padre ancora in vita (donatario) una fideiussione privata che mi garantisca per l’intero importo di stipula. Ora vorrei vendere questo appartamento, il nuovo acquirente non essendo passati i termini per la prescrizione immagino possa storcere il naso. Eventualmente una mia fideiussione privata ritiene possa essere soddisfacente per l’eventuale compratore?
Cordiali saluti e grazie in anticipo per un suo riscontro.
Non posso sostituirmi al compratore: non so come la pensa e che gli suggeriscono. Personalmente la ritengo una buona garanzia, perchè il donante/fideiussore perde interesse a creare problemi. Tutt’al più le incertezze, se ci sono, possono risolversi con una adeguata informativa sulla situazione familiare retrostante alla donazione.
Egregio Notaio vorrei sottoporle la seguente problematica: i miei genitori hanno donato a me e mio fratello, con il medesimo atto, un terreno edificabile. Preciso che il terreno è frazionato ed ognuno detiene la propria parcella identica nelle dimensioni e nel valore.
Nell’ipotesi in cui volessi vendere il bene e avessi difficoltà nel trovare un acquirente posso rinunciare alla donazione e far vendere il bene direttamente dai miei genitori? Ci sarebbero dei problemi se l’atto in cui ci vengono donati i due beni è lo stesso?
La ringrazio anticipatamente per l’attenzione
Non ci possono essere problemi se con un unico atto sono state eseguite due donazioni, che rimangono giuridicamente distinte. Quanto alla retroversione della donazione, si, è il sistema più radicale per agevolare l’acquirente e la sua eventuale banca mutuante.
Gentile Notaio,
è qualche settimana che mi sto documentando, vorrei chiederle un consiglio per riuscire a prendere una decisione.
Mio padre vorrebbe donarmi una quota della bifamigliare che ha acquistato per me e mio fratello.
Mio fratello (l’unico) è già proprietario dell’altra quota.
La donazione ci sembra la soluzione più semplice. è corretto o secondo lei ci sono altre soluzioni da valutare?
Invece di trasferirmici subito vorrei continuare a tenerla in affitto (mio padre negli ultimi anni l’ha sempre affittata). Pur essendo per me la prima casa ho letto che, in caso di affitto, pagherei l’IMU all’80%, è corretto?
Se dovessi scegliere di andare momentaneamente a vivere in affitto in un secondo appartamento (più piccolo rispetto alla casa in questione, troppo grande per una persona sola) incontrerei dei “problemi”? Il notaio ha suggerito a mio padre che dovrei mantenere la residenza nello stesso comune in cui viviamo e in cui si trova la casa, è solo una questione di tasse o c’è qualche ulteriore inconveniente da considerare?
La ringrazio per l’attenzione.
Cordiali saluti
La questione dell’affitto è inconferente. La prima casa può essere affittata, basta la residenza nello stesso comune, non nella casa. Per l’IMU deve rivolgersi ad un commercialista. La donazione presenta invece problemi seri. Se suo fratello la sua quota l’ha acquistata, quel valore non entra nella determinazione delle quote di eredità mentre la sua donazione ci rientrerebbe. Sicchè suo fratello potrebbe chiederle la sua quota di valore della donazione fatta a lei. Suggerisco quindi un atto di compravendita.
Gent.mo Notaio,
Mio padre ha donato alcuni anni fa una casa a me e mio marito. Su questa casa negli anni abbiamo effettuato dei lavori di ristrutturazione prelevando il denaro da un conto corrente cointestato. Purtroppo mio marito ha chiesto la separazione. Per il momento, visto che ho un figlio minore, io sono il coniuge affidatario della casa, ma quando mio figlio diventerà economicamente indipendente potrei essere costretta da mio marito a vendere la casa che per me ha un grande valore affettivo.
La mia richiesta è la seguente: la separazionè a cui seguirà il divorzio può essere una manifestazione di ingratitudine di mio marito nei confronti del donante nella figura di mio padre. Può mio padre effettuare un’azione revocatoria nei confronti di mio marito?
Nel caso di risposta positiva, è importante che mio marito manifesti per iscritto una volontà unilaterale di separazione, in quanto volevo accettare una separazione consensuale per non far soffrire mio figlio.
No, la separazione non può essere considerata un atto di ingratitudine: è un diritto. Il suo avvocato potrà però chiedere al Giudice di valutare la donazione a suo marito come liberalità da considerare nella determinazione dell’assegno di mantenimento. Potrà pure chiedere, oltre al mantenimento, il trasferimento a lei del 50% donato a suo marito. A mio avviso dovrebbe essere accordato. Inoltre non vedo perchè lei possa essere obbligata a vendere la casa coniugale (tra l’altro metà di sua proprietà) che le spetterà anche senza figlio. Ovviamente sono questioni complesse sulle quali non è facile trovare un consenso. Sarà difficile evitare la giudiziale.
Gent.mo Notaio, forse nel mio precedente post ho omesso un particolare rilevante. L’adulterio e l’abbandono del tetto coniugale in presenza di minore da parte di mio marito può essere considerata come una manifestazione di ingratitudine nei confronti del donante nella figura di mio padre, visto che ha arrecato danni morali a tutta la famiglia.
Saluti.
Le offese alla figlia del donante non sono motivo per la revoca per ingratitudine. Anzi, neppure le offese contro il donante.
Gent.mo Notaio, vorrei gentilmente chiederle un parere, purtroppo avendo una ditta individuale a responsabilità illimitata, ho contratto con equitalia un forte debito.
I miei genitori ancora in vita entrambi, vorrebbero donare la prima casa e unica di proprietà alle altre tre mie sorelle per evitare che la mia parte venga aggredita appunto da equitalia.
E’ una scelta corretta? E’ possibile che dopo la morte dei miei genitori, equitalia in qualche modo contesti questa donazione?
Aggiungo anche che i miei genitori negli ultimi anni mi hanno “donato” molti soldi equivalenti al valore del quarto della casa per cercare di salvare la mia ditta ed è possibile dimostrarlo dai movimenti bancari.
Ringrazio anticipatamente
Cordiali Saluti
Alessandro
Se la donazione alle sue sorelle lede la sua quota di erede legittimario lei può impugnare la donazione per violazione della riserva. Se non lo fa un suo creditore può sostituirsi a lei e promuovere la causa contro le sue sorelle che lei non ha promosso. Se la causa il creditore la vince o la perde (magari dimostrando in giudizio che lei è stato già soddisfatto dai suoi genitori in vita con donazioni di danaro) è una premonizione impossibile.
Gentilissimo Dottor D’Ambrosio,
Vorrei anche io un suo cortese parere su una potenziale donazione. Le faccio prima un preambolo: 4 anni fa ho acquistato un appartamento usufruendo delle agevolazioni prima casa. Dopo qualche mese ho conosciuto quella che è la mia attuale compagna, che aveva già un bimba e da circa 10 mesi abbiamo avuto anche un figlia assieme. Per farla breve, in 4 è diventato ormai impossibile vivere in quell’appartamento che avevo scelto quando ero ancora single. Da qui la necessità di cambiar casa. Ho visto che le ultime normative prevedono la possibilità di riacquistare casa con le agevolazioni “prima casa” a condizione che quella precedente venga alienata entro 12 mesi dall’acquisto della nuova. Quindi sarei intenzionato a percorrere questa strada. Il punto è il seguente: il mercato immobiliare rispetto a 4-5 anni fa si è ulteriormente contratto e l’idea di vendere casa al 20-30% in meno di quanto l’ho pagata non mi entusiasma affatto. Ben venga se dovessi riuscire a trovare un acquirente disposto a darmi almeno il prezzo pagato all’epoca, ma ne dubito fortemente. Di qui l’idea, nel caso non dovessi riuscire a venderla, di darla in donazione alla mia neonata figlia, perché da quel che ho capito la legge impone l’alienazione del bene e non obbliga alla cessione a titolo oneroso (da cui ho dedotto che anche una donazione entro i 12 mesi dovrebbe permettermi di rispettare i termini della legge). Ora però leggendo il suo articolo mi assale un dubbio: e se fra 5 o 10 anni, magari quando il mercato immobiliare si sarà ripreso, volessi decidere di vendere la casa? In virtù della donazione e di quanto lei scrive nel suo articolo, la casa sarebbe praticamente invendibile. Dovrei attendere almeno 20 anni dalla donazione, con l’aspetto non secondario che tra 20 anni mia figlia sarà maggiorenne quindi di quella casa potrebbe disporne in totale autonomia. Vengo al punto: c’è un modo che mi permetta di alienare la casa entro i 12 mesi e di poterla vendere senza rischi magari tra 5 anni?
Ultima domanda: dal momento in cui la casa è donata a mia figlia, immagino che, essendone io il tutore e fin quando mia figlia sarà minorenne, potrò decidere se affittarla e conseguentemente percepirne gli affitti. Dico bene? Perché l’idea era proprio quella di affittarla per i prossimi anni in modo da pagarci una parte del mutuo della nuova casa, per poi rivenderla più in là, quando (si spera) il mercato immobiliare avrà ripreso fiato.
Mi scusi se mi sono dilungato. La ringrazio infinitamente per la sua disponibilità.
Saluti
Lucio
ragionamento esattissimo. La minore età di sua figlia è un ostacolo insormontabile per il suo progetto. Potrebbe essere una idea cedere la casa alla sua compagna, ovviamente con una scrittura privata sottostante tra di voi e pure una procura speciale a suo favore, in modo che lei possa riprendersi la casa (per poi rivenderla senza donazione) o venderla così com’è.
Grazia mille per la sua disponibilità. Quando parla di cedere la casa alla mia compagna, intende fare una compravendita, con tanto di rogito notarile e con trasferimento di denaro dalla mia compagna a me?
No, la risposta prendeva in considerazione la sua idea di donare. Comunque è sempre meglio una vendita a titolo oneroso.
Mi chiedevo…:nel momento della retrocessione, per poi vendere la “vecchia prima casa” senza il vincolo della donazione, ma come vendita normale….all uff delle entrate non risulta poi che nei 12 mesi non si è riuscito a vendere il bene e quindi si comprometterebbero i benefici prima casa??? Nn so se sono stato chiaro….perchè mi trovo nella stessissima situazione! Cioè siccome la retrocessione ho visto che riporta il tutto a com era prima……peró risulterebbe poi la vendita dell immobile, magari dopo 2 anni….! Nn vorrei perdere le agevolazioni prima casa in quanto all agenzia delle entrate risultasse poi la nn vendita del immobile nei 12 mesi…….grazie mille in anticipo
Non sono sicuro di aver ben capito la sua situazione. Comunque l’atto di risoluzione per mutuo dissenso sconta le imposte fisse come da risoluzione n. 20/E del 14 febbraio 2014 dell’Agenzia delle Entrate, indipendentemente dal fatto che a suo tempo l’immobile era stato acquistato o meno con le agevolazioni prima casa. Quindi non ci sono limiti di tempo per venderla. Inoltre, se dopo aver fatto la donazione, ha acquistato altro immobile con le agevolazioni prima casa, l’atto di risoluzione per mutuo dissenso della precedente donazione non dovrebbe comportare la caducazione dei requisiti richiesti dalle norme (non possedere altro immobile nel medesimo comune in cui si intende acquistare un immobile godendo delle agevolazioni, non aver già beneficiato delle agevolazioni per l’acquisto di altro immobile su tutto il territorio nazionale), in quanto gli stessi sussistevano al momento dell’acquisto, sicchè dovrebbe restare valida la tassazione agevolata applicata per l’acquisto. Ma al suo posto, per esserne certo, farei un interpello all’Agenzia delle Entrate.
Grazie mille per l informazione. Signor notaio un’altra informazione…se possibile: in un’eventuale controllo dell agenzia dell entrate, mica si potrà configurare un abuso del diritto (dell agevolazione prima casa) ??? GraZie.
Ps comunque il quesito di prima, al quale mi ha risposto…è al contrario: io ho già acquistato….ed entro i 12 mesi devo vendere….per non perdere le agevolazioni! Peró penso non ci sia differenza dalla risposta che mi ha già gentilmente dato. Grazie ancora
Le ripeto, non dovrebbero esserci problemi, ma considerato che i vari uffici dell’Agenzia delle Entrate a volte adottano soluzioni ed interpretazioni diverse, le consiglio vivamente di presentare un interpello.
Buonasera egregio notaio, ho quesito da porle, nel 2012 mio suocero ha fatto una donazione in vita delle sue proprietà tra i sui 4 figli mentre mia suocera ha rinunciato a tutto, la casa dove vive l’ha lasciata a mia moglie tenendosi usufrutto mentre ai 3 figli ha lasciato un terreno per uno, del valore simile alla casa, tutti i figli erano d’accordo, quindi mia moglie con due dei fratelli sono stati dal notaio a pagare e registrare la donazione mentre l’altro fratello che vive fuori ha sempre rinviato (Manifestando l’intenzione di farsi l’atto al più presto). Ora siamo venuti a sapere che lui vuole la casa e non il terreno, nel frattempo noi abitiamo nella casa in questione perché mio suocero ha bisogno di assistenza continua ed abbiamo creato a nostre spese due appartamenti (uno per la nostra famiglia e l’altro per mio suocero e suocera, per una questione dì privacy, lasciando il nostro appartamento di proprietà). Come possiamo tutelarci?
Il figlio che non ha ancora ricevuto nulla può sicuramente trascrivere un atto di opposizione alla donazione e può impugnarla dopo la morte del donante solo se è stata violata la sua quota di legittima. Quindi consiglierei a suo suocero di fare un testamento in cui attribuisce l’unico terreno rimasto al figlio che non ha ancora ricevuto nulla. In tal modo, se le quote di legittima sono rispettate, è improbabile che venga instaurata una causa per ottenere un bene anzichè un’altro. Quanto ai lavori che avete eseguito sugli appartamenti dovete conservare tutti i giustificativi delle spese (fatture ecc…) in modo da poterle esibire se necessario.
Buonasera, a distanza di anni é possibile fare un atto o scrittura in cui si precisa che un immobile è stato pagato dal genitore e quindi é frutto di una donazione indiretta?
Si direi di sì, bisogna capire se fare l’atto quale mero atto ricognitivo di un avvenuto pagamento o quale rettifica dell’atto di compravendita, in quest’ultimo caso, dovranno firmare anche i venditori di allora e l’atto dovrà essere fatto dal notaio.
Gentile Notaio,
chiedevo se è possibile vendere un immobile con donazione post mortem se la stessa donazione non è mai stata registrato al catasto? Chiedo perché mia madre ha fatto un donazione post mortem a mia sorella ma vorrebbe vendere la casa per motivi personale e si è reso conto che lei risulta l’unica proprietaria registrata nel catasto e quindi voleva sapere se il immobile è vendibile essendo lei unica proprietario. Grazie per la sua disponibilità.
Mi spiace ma la “donazione post mortem” non esiste proprio! Uno la casa o la dona o non la dona. Punto. Se non l’ha donata la può vendere se l’ha donata non la può vendere perchè… è di altri. Quanto al Catasto non ci pensi proprio. Non so che c’è scritto, ma qualsiasi cosa ci sia scritto non ha alcuna importanza, perchè non ha alcun valore giuridico. Non mi riferisco alla sua casa…. tutto il catasto non ha alcun valore probatorio contrariamente a quanto si crede in giro.
Grazie per la Vostra risposta. Vi volevo ancora chiedere se questo è il caso per tutto l’Europa o solo in Italia (purtroppo ho dimenticato da dire che la casa in questione è in Austria con un Schenkungsvertrag auf den Todesfal, tradotto come donazione post mortem). Grazie in anticipo.
Non conosco il Schenkungsvertrag auf den Todesfal. Per la legge austriaca deve rivolgersi ad un notaio austriaco.
Buongiorno gentile sig. notaio,
seguo il suo forum e apprezzo i suoi commenti sempre semplici ed esaustivi.
Dunque io e mia sorella siamo subentrate in una successione ereditaria di un nostro zio venuto a mancare al posto di nostra madre,anch’ella defunta.
Il defunto in questione era malato non autosufficiente e fu deciso (a parole) tra i fratelli che a colui il quale lo avrebbe accudito i fratelli avrebbero donato,anche in termini legali, la quota spettante di terreno a morte di costui avendo poi in cambio,in seguito,una sorta di ‘ricompensa di riconoscimento’ in denaro ,dopo che fosse stato venduto.
Ora ci troviamo nella situazione in cui contrariamente a quanto ‘pattuito’ noi ed una sorella del defunto abbiamo firmato l’atto di donazione ed altri fratelli invece sono venuti meno con l’impegno(evidentemente volendo rivendicare la loro quota spettante per legge,reputandola di valore maggiore di quanto sarebbe stata la supposta ricompensa).
Quindi la mia domanda è:la nostra donazione rimane comunque valida a tutti gli effetti,e definitiva?O la mancata firma di altri eredi diretti l’ha inficiata in qualche modo?
Il sig.(nostro zio) a cui è stata fatta donazione ora sostiene che si procederà con la successione “standard” e pertanto ci ha anticipato che ci richiederà quota delle spese notarili,salvo poi “rimborsarci” quando il terreno verrà venduto …
Saltando i commenti sull’ atteggiamento,ma dal punto di vista legale ha una logica questo iter?
La ringrazio per la sua cortese risposta.
Se avete pattuito verbalmente (e non poteva essere altrimenti) che un terreno ereditato da vostro zio sarebbe andato solo ad alcuni degli eredi legittimi e non ad altri, e se qualcuno degli eredi cambia idea purtroppo non c’è niente da fare.
Se voi invece avete fatto una donazione ad altri della vostra quota, la donazione rimane valida, anche se gli altri non hanno mantenuto le loro promesse verbali. Naturalmente occorreva fare la successione prima della donazione, non dopo!
Buongiorno Notaio,Le chiedo un suo parere.Mio cognato di 49 anni e’ unico propietario di un appartamento di cui vorrei acquistare la nuda proprieta’ .E’ possibile che successivamente io faccia una scrittura privata o un testamento in cui lo doni a mio figlio minorenne l’appartamento?Le spiego:mio cognato vorrebbe che questo appartamento andasse in eredita’ a mio figlio..Siccome i rapporti tra lui e la sorella sono pessimi a causa di debiti della sorella,non vorrebbe che alla sua morte la quota di eredita’ di quell’ appartamento che spetta alla sorella andasse a lei .Cosi’ subentrerei io nell’acquisto della nuda propieta’ e in un futuro mio figlio come propietario.In questo modo mia cognata non potra’ rivendicare nessun interesse su questo appartamento se ne acquistassi io la nuda propieta’?
Dimenticavo di dirLe che io e mio marito siamo in regime di separazione dei beni.
Nessun problema neanche in questo caso. I beni acquistati in regime di separazione dei beni sono peni personali del coniuge che acquista. Quindi dopo l’acquisto può liberamente disporre dei suoi beni senza necessità del consenso del coniuge.
Se compra la nuda proprietà, pagandola, non c’è nessun problema in nessun caso. Alla morte di suo cognato lei diventa piena proprietaria e ne può disporre come vuole, anche lasciandola a suo figlio. Ha più figli? In questo caso suggerisco di far comprare la nuda proprietà direttamente a suo figlio minorenne dandogli la provvista e munendosi della autorizzazione del giudice.
Ho un unico figlio..Lei cosa mi consiglia? La mia paura e’ che se facciamo comprare la nuda proprieta’ a mio figlio di 5 anni tramite il tribunale mia cognata in un futuro possa impugnare il tutto e pretendere la sua quota.
No problem: ai suoi figli spetta tutto (o parte se ha un coniuge). Non c’è neppure bisogno di far comprare al figlio la nuda proprietà: http://mioblog.notaiopescaradambrosio.it/quote-legittima-erede-successione/
Egregio Notaio,
scrivo per un suo parere.
i miei genitori, 70enni, sono proprietari di alcuni appartamenti e vorrebbero lasciarli ai figli prima di morire.
Noi figli siamo già tutti proprietari di una prima casa.
Qual è secondo Lei la modalità migliore per lasciare a noi figli alcuni appartamenti, tenendo conto delle varie tasse da pagare ed eventuali complicazioni burocratiche?
Considerato alcuni problemi da Lei elencati con la donazione, conviene forse fare una vendita classica? O vendita della nuda proprietà magari? O altro?
Non comprendo il problema: i figli sono legittimari, ed ereditano tutto. Se i suoi genitori vogliono poi fare scelte particolari basta fare un testamento e assegnare a ciascuno gli immobili che si vogliono, anche decidendo sulla disponibile. Il trasferimento in vita si fa quando le scelte possono ledere la quota di riserva a danno di qualcuno dei figli e si vogliono evitare litigi post-mortem
Buongiorno,
il motivo è la possibile/probabile futura introduzione di forti tasse sulle eredità, da cui si parla da diverso tempo.
Per questo motivo i miei genitori vorrebbero lasciare a noi figli gli appartamenti già ora.
se si vogliono evitare future tasse di successione certamente può essere opportuno trasferire i beni con atto inter vivos. Se scegliere donazione o vendita potrà deciderlo a seconda della valutazione dei problemi sulla donazione che ho già elencato. In tutti i casi i costi diminuiscono ovviamente se si trasferisce la sola nuda proprietà
Gentile Notaio Le sottopongo il mio triste caso nella speranza di avere un suo vonsiglio.
Io ho 37 anni, da 7 anni vivo una situazione di grave disabilità riconosciuta al 100% e purtroppo incurabile. Ho vissuto del mio lavoro fino a qualche anno fa, sforzandomi ogni giorno ma questo ha avuto conseguenze sulla mia salute. Sono stata sottoposta a diversi interventi chirurgici e tutt’ora sono allettata. In questa situazione ho la famiglia distante ed ho chiesto aiuto economico che mi è stato negato malgrado la florida situazione in cui riversano tutti. Ho scoperto che i beni immobili di mio padre sono stati donati, una villa a sua figlia di secondo matrimonio è un grande appartamento a suo nipote. Al momento mio padre mantiene sua figlia e la sua seconda ex moglie e si è dichiarato non in grado di sostenermi. Mia madre mi sostiene adeguatamente. So che queste donazioni sono illegittime e vorrei sapere se posso attraverso il giudice tutelare ottenere i miei diritti. La ringrazio cordialmente
Situazione davvero molto triste. No, le donazioni non sono illegittime: esse andranno calcolate ai fini della determinazione della quota ereditaria e del diritto alla legittima, come ho scritto in diversi miei scritti. Metta “donazione” nella casella di ricerca e le appariranno tutti e 4. Suggerisco comunque di fare una opposizione alla donazione trascritta per evitare la prescrizione della donazione. Completamento diverso è il diritto al mantenimento da parte del genitore che ne ha la possibilità. Qui suggerisco di andare da un avvocato e pretenderlo giudizialmente. La sua situazione di necessità è evidente.
Gent.mo Notaio,
mio padre è morto 9 anni e mezzo fa lasciando un testamento scritto a macchina e poi firmato di proprio pugno. Noi siamo tre fratelli e quando era in vita ha donato parte dei suoi beni ad uno dei suoi tre figli. Nel testamento ha poi suddiviso la restante parte tra me e mio fratello specificando che in vita aveva già provveduto, tramite donazione, al terzo figlio.
Ora ci sono due problemi: il primo è che mio fratello non accetta le divisioni fatte da mio padre poiché crede che la sua quota sia inferiore alla mia, ed essendo il testamento scritto a macchina è nullo; il secondo riguarda l’altro fratello che ha ricevuto la donazione ed ora vorrebbe approfittare della nullità del testamento per entrare di nuovo nella suddivisione dei beni. Lei cosa mi consiglia di fare?
La ringrazio anticipatamente
Come sa il testamento scritto a macchina non esiste. Purtroppo in mancanza di accordo tra le parti occorre procedere alla successione legittima, cioè in parti eguali. Ovviamente chi ha ricevuto per donazione in vita deve rimettere i beni donati nella massa ereditaria e corre il rischio che gli vengano assegnati altri beni.
Grazie mille per la sua risposta!
Un’ultima domanda: è necessario impugnare la donazione? Nel caso fosse necessario c’è un termine entro il quale si può fare?
I termini di prescrizione delle varie azioni sono elencati nel testo dell’articolo!
Gent.mo Notaio.
Circa due anni fa ho fatto un atto di donazione di un immobile a mia madre. Tutto ciò all’insaputa dei miei due figli di cui, peraltro, uno dei due a quel tempo minorenne. È possibile per loro impugnare tale atto una volta che ne saranno venuti a conoscenza ? La ringrazio anticipatamente per la sua cortese risposta.
Solo dopo la sua morte, e se la donazione ha leso i loro diritti di legittimari. Ho pubblicato diversi articoli sul punto specifico.
Gent.mo Notaio, siamo due sorelle con un alloggio a testa, il mio donato da mia mamma e quello di mia sorella acquistato dai miei genitori ma intestato direttamente a mia sorella. Mia mamma è vivente.
Come posso fare per tutelarmi nel futuro da una richiesta di legittima da parte di mia sorella? E’ sufficiente un testamento olografo?
Grazie. Luisa
Con il testamento, che a questo punto consiglio notarile, non olografo, si può assegnare la disponibile: è già qualcosa. Per il resto farei firmare da sua sorella un atto di rinuncia alla opposizione alla donazione.
Buongiorno, ho un quesito da porLe. Nel 2011 ho donato a mia moglie la quota dell’appartamento acquistato in comunione di beni e contemporaneamente dopo aver fatto un atto di separazione di beni ho acquistato un altro appartamento intestato a mio nome. nel 2011 vengo a conoscenza di una relazione extra coniugale di mia moglie e nel 2015 chiedo la separazione consensuale, senza chiedere conguaglio del valore dei due immobili (il mio appartamento vale circa la metà di quello intestato alla mia ex moglie). Ora, vorrei sapere se è ancora possibile chiedere il conguaglio oppure la revoca della donazione per ingratitudine. La ringrazio
Purtroppo no. La revoca per ingratitudine è prevista dalla legge solo per casi gravissimi, che nel suo caso non ci sono. Io sono sempre contrario a queste operazioni dovute ad un desiderio momentaneo di risparmio fiscale, ma che ledono gli aspetti sostanziali. Comunque le avrei suggerito di ricevere in donazione la metà dell’appartamento più costoso e di far acquistare da sua moglie l’appartamento meno di valore. Unica possibilità di influenza della sua generosità sarebbe stata quella di chiedere al Giudice di valutarla in sede di separazione contenziosa.
Buongiorno, una casa di proprietà di mia mamma ancora in vita e due eredi figli fratello e sorella,. Avendo già un appartamento, rinuncerei alle mie quote a favore di mia sorella, in modo che lei ne risulti al decesso della mamma interamente la proprietaria senza incorrere in donazioni, in quanto impugnabili ed evitando atti di vendita delle quote ereditate.Si puo’ risolvere la cosa con un testamento fatto da mia mma ancora in vita a favore di mia sorella?
Grazie Dario
Si certo, sua madre può fare un testamento in cui nomina erede solo sua sorella e, in pratica, disereda lei. Ovviamente il testamento sarà da lei impugnabile per lesione di legittima. Cmq non ci sono soluzioni, se non la vendita onerosa degli immobili a sua sorella da parte di sua madre in vita, perchè qualsiasi accordo di chiunque che abbia ad oggetto i beni di una futura successione è illecito e nullo.
Egr. Notaio,
Complimenti per il Suo post, molto interessante. Vorrei chiederLe un suggerimento su questa mia situazione.
Mia sorella e’ venuta a mancare e non lasciando uno specifico testamento, gli unici eredi legittimi sono io e mio fratello, i beni immobili in oggetto di successione sono un appartamento e un box, abbiamo presentato la successione e dalla voltura siamo proprietari per la metà di immobile e box. Dopo questa successione, vorremmo diventare proprietari della quota intera, io donerei la mia meta’ dell’appartamento a mio fratello e lui la metà del box. È una situazione lecita? Questa donazione potrebbe avvenire e che distanza di tempo dopo la successione?. Grazie
Non c’entra la donazione. E’ una banale divisione ereditaria che si può fare senza limiti di tempo, in cui si devono formare due distinti lotti di uguale valore. E se non lo possono essere, prevedere un conguaglio in denaro
Salve Notaio. Avrei bisogno del suo aiuto per la mia situazione un pò ingarbugliata, siamo tre fratelli compresa io che ho problemi con l’equiltalia per un debito di 35,000,00€. Sulla casa dei miei genitori furono costruiti due appartamenti rustici , uno per me ed uno per l’altro fratello, pensarono bene di farci donazione solo dell’area solare e non di ogni singolo appartamento (per cui anche quell’atto di donazione non era regolare perchè fino ad oggi ci ritroviamo ad essere proprietari solo dell’area solare e non degli appartamenti, i progetti della costruzione erano intestati a mio padre e a mia madre. Mia madre è morta nel 1997 ha donato con testamento olografo, il 50% della sua casa dove viveva con mio padre ( ancora vivo ) al mio terzo fratello, aggiungendo sul testamento che gli altri figli erano stati ricompensati diversamente ( e come per magia, anche gli appartamenti del piano superiore sono finiti per trasferimento di successione metà a mio padre e metà al terzo fratello. Nel 2004 mio padre ha donato allo stesso fratello il suo 50% della casa dove viveva con mia madre. Premetto che il mio appartamento al primo piano dal 1991 ho investito del denaro per completarlo e viverlo con la mia famiglia, solo che per ironia della sorte nel 2001 mi fù venduto all’asta per i debiti con le banche e dato che risultava indiviso con l’altro mio fratello (per via di quella donazione del’area solare ) in quell’occasione fù mio padre a riscattarlo per un valore di 28,000,00€ per cui ancora oggi (grazie a mio padre) ancora ci abito. Non sò se sono stata brava a spiegarle tutto, la mia domanda è la seguente: dato che mio padre vorrebbe donare già da adesso le sue proprietà rimanenti, compresa la mia casa riscattata in tribunale, vorrei capire se fà bene ad escludermi dal suo testamento o donazioni dirette, mettendo al posto mio i miei figli (2 maggiorenni ed 1 minorenne) Dato che per la mia situazione con l’equitalia gli altri 2 fratelli vorrebbero approfittare di farmela pagare facendosi intestare, terreni e polizze vita di mio padre con valore superiore a quello che ha donato a me sia in vita (compresa la casa rustica) che dopo la sua morte. Quello che a me interessa sapere se posso impugnare il testamento considerando la donazione di mia madre del 1997 e quella di mio padre del 2004 per avere quello che mi spetta per legge facendo uscire il mio nome e diritto, oppure lasciare perdere e riprendermi solo la mia casa con donazione ai miei figli. La ringrazio e mi scuso per essermi prolungata.
No, non è stata chiara perchè adopera termini che sarebbero esatti ma in modo non conforme. Comunque sono del parere che i suoi problemi non debbano sortire effetti punitivi su di lei. Deve spiegarlo ai suoi familiari e proporre una soluzione equa che tuteli tutti, anche dai debiti. Quanto all’impugnazione non posso dirle nulla: essa le spetta dopo la morte di suo padre e a seconda di cosa faranno. Suggerisco di trovare un notaio che prenda a cuore la situazione, che legga tutte le carte, e le suggerisca come cautelarsi prima della morte di suo padre.
egregio notaio,casa a me intesata accollandomi un mutuo le cui rate sono state da mio papàancora in vita tramite un nuovo conto cointestato tra me e lui (mio fratello ne e’ fuori). in questa casa ci vive esclusivamente mio papà ed è stata comprata per necessità in quanto sfrattato. Avendo un po’ di risparmi bisognava comunque fare un mutuo e vista la sua tarda età, come ha voluto lui,ho provveduto io a intestarmelo cosi’ come la casa con l’ accordo verbale che l’ avrei aiutato io economicamente nel caso fosse insorto qualche problema. Per mio papà l’ appartamento è mio a tutti gli effetti. AI tempi mio fratello Alessio che già vive in una casa di mio papà e per la quale ne erediteremo le quote, era contrario all’acquisto, (voleva che andasse in affitto) e su mia proposta non ha voluto condividere ne il mutuo ne la casa in quanto queste responsabilità non se le sarebbe prese
Qualche anno fa il mutuo è finito regolarmente. Mi chiedo se alla morte di mio papà mio fratello potrebbe impugnare o richiedere qualcosa sull’ appartamento? e in tal caso mio papà puo’ fare qualche atto che mi possa tutelare?
Grazie
Personalmente credo di no perché la giurisprudenza in questo caso dice che la donazione è di danaro, non della casa, sicchè suo fratello può richiedere tutt’al più che sia sottoposta a collazione la somma di danaro che suo padre ha utilizzato, ma c’è anche chi dice che in questo caso si configura una donazione indiretta dell’immobile e, come tale, soggetta a tutti i rischi della donazione, ivi compresa la possibile impugnazione da parte degli altri coeredi. Eventualmente suo padre può donare l’altra casa a suo fratello in modo da coprire la sua quota di legittima e pareggiare i diritti e i doveri.
Grazie, una ultima domanda, eventuali assegni fatti e firmati da mio papà a mio favore su un altro conto a me intestato possono essere contestati da mio fratello?
Infine per fare entrare mio fratello con delega nel conto cointestato tra me e mio papà è meglio fare un conto nuovo cointestato a tutti e tre e lasciare intatto il conto vecchio trasferendo di comune accordo tutti i liquidi sul conto nuovo?
Il mio blog fornisce risposte giuridiche di carattere generale che possano essere utili a tutti i lettori. Per i casi pratici come il suo, che oltretutto richiedono l’esame di documentazione e/o sono troppo particolari da potersi trattare in poche righe, occorre rivolgersi al proprio notaio / avvocato / commercialista di fiducia.
Buonasera voglio ringraziarla.per il servizio reso. Le dico la.mia situazione. Mio suocero ha acquistato un terreno edificabile prima del matrimonio in comunione di beni con la moglie….dopo il matrimonio con il patrimonio familiare (erano stipendiati in Germania sia lui che.mia suocera)hanno costruito un appartamento al primo piano +garage è una terrazza coperta al secondo piano. Lui ha ceduto il garage a una figlia e la terrazza coperta a mia moglie. Nello specifico io ho acceso un mutuo a mio nome con terzo datore di ipoteca mio suocero. Nel 2014 mio suocero ha provveduto ha donare alle due figlie rispettivamente il piano terra (ex garage e ora appartamento) e il secondo piano (appartamento completato con il mutuo da me pagato). Purtroppo mio suocero ha perso il cervello e pertanto chiedo: 1) può recedere la donazione verso le sue figlie? 2) mia suocera può richiedere diritti dell’immobile visto che anche lei ha lavorato per costruire l’immobile 3) posso richiedere diritti economici visto che ho accesso un mutuo per completare appartamento (era una terrazza) grazie
1) No, la donazione è irrevocabile, salvi i casi previsti dalla legge. 2) e 3) tutti i contributi e le spese che arricchiscono qualcun altro vanno rimborsati. Ovviamente bisogna provare le spese e determinare a vantaggio di chi sono andate.
mi scusi se ho scritto male, le rate sono state pagate interamente da mio papà aprendo un nuovo conto cointestato tra me e lui.
Ribadisco che personalmente credo che trattasi solo di donazioni di denaro (e non della casa) nonostante vi siano anche diverse correnti di pensiero, e che, quindi Suo fratello può richiedere tutt’al più che sia sottoposta a collazione la somma di danaro che Suo padre ha utilizzato per pagare un Suo debito (il mutuo con la Banca).
Gent.mo notaio,avrei bisogno si sapere da Lei un suo parere circa la impugnabilita’ di un testamento.Se una persona non sposata, e con dei fratelli, desidera lasciare dei beni a solo uno dei fratelli e’ opportuno fare un testamento non scritto di suo pugno,in quanto potra’ poi essere impugnato per la legittima dai restanti fratelli,ma redatto dal notaio? Potra’ essere impugnato anche questo ?
In assenza di coniuge e figli la legge riserva agli ascendenti (cioè ai genitori) una quota di legittima pari ad 1/3 del patrimonio. I genitori potranno quindi impugnare il testamento se viene violata la loro quota di legittima. In assenza dei genitori (perchè premorti) il loro diritto si trasmette agli altri figli (ossia i fratelli), sempre nei limiti della quota di 1/3 complessiva. Certo il testamento notarile resiste di più ai motivi di impugnazione
Un’altra domanda: mio marito ha una ditta individuale , che per il momento non ha problemi finanziari. Per salvaguardare i nostri beni( in quanto mio marito ha un appartamento,non quello dove risediamo, intestato a suo nome) ci e’ stato consigliato un fondo patrimoniale..anche se ci e’ stato detto da un suo collega che puo’ essere intaccato da eventuli creditori in quanto potrebbero vantare ugualmente diritti di riscossione.Allora abbiamo pensato all’acquisto da parte mia della nuda propieta’..ma anche qui un suo collega ci ha detto che potremmo incorrere in questo inceppamento.Chiedo un suo parere….
Le confermo quello che le hanno detto i miei colleghi. Una soluzione potrebbe essere quella di acquistare la proprietà lasciando a suo marito solo il diritto di abitazione. Naturalmente tutta l’operazione non deve avere finalità elusive altrimenti l’atto può essere sempre impugnato.
Buongiorno a tutti, ho un’informazione da chiedere. Qualche anno fa io e mia moglie abbiamo stipulato un atto di vendita con miei suoceri. Abbiamo regolarmente pagato, tramite assegni, l’importo dell’immobile. Miei suoceri non hanno mai incassato gli assegni nonostante le pressioni che gli abbiamo fatto milioni di volte ed ora, mio cognato, nonostante i miei suoceri siano vivi e vegeti ha impugnato la vendita dinanzi al tribunale e vuole far periziare la casa. Valutate che noi abbiamo ristrutturato tutto perché non esistevano neanche gli impianti. Questa cosa è possibile? Vi ringrazio per ogni suggerimento. Michele
Se gli assegni non sono mai stati incassati si configura una donazione o meglio una donazione dissimulata o vendita simulata, in quanto avete solo stipulino apparentemente una vendita, quindi suo cognato può ben impugnare l’atto. Suggerisco di rifare la vendita, questa volta regolarmente. In sede giudiziale dovrete dimostrare di aver apportato a vostre spese le migliorie all’immobile in modo da vedervi riconosciuto il vostro diritto ad avere quanto vi spetta.
Buongiorno a tutti avrei un quesito da esporre al signor notaio: siamo 7 fratelli abbiamo ereditato un terreno del quale non sappiamo cosa fare visto che siamo tutti molto lontani dal posto in cui si trova e vorremmo donarlo …per una eventale donazione servono le fime di tutti gli eredi ?o basta la maggioranza?in attesa di una sua gentile risposta le invio i più cordiali saluti
Servono le firme di tutti i proprietari. Comunque è possibile rinunciare all’eredità da parte di 6 fratelli, in modo che il proprietario rimanga uno che ci fa quello che vuole (se non ci sono altri beni nella eredità), oppure semplicemente che ciascuno si rechi dal notaio più vicino e faccia una procura speciale dando i poteri ad uno solo.
Gentile Notaio, volevo chiederle un consiglio. Nel 2012 i miei genitori mi hanno donato la loro casa mantenendo loro l’usufrutto. Volevo sapere siccome mi sto attivando per attuare la legge 3/2012 del sovraindebitamento volevo sapere cosa devo fare per tutelare la casa dei mie genitori frutto di anni di lavoro. Se i creditori chiedono la liquidazione dei miei beni ( ho solo questa casa) possono toccarla. Mi consiglia Revocare la donazione da parte dei miei genitori? o cosa posso fare? Grazie
Ho già risposto allo stesso quesito in margina ad altro mio articolo
La ringrazio molto per le sua gentile risposta…. quindi visto che uno dei 7 fratelli si è trasferito all’estero ed è irreperibile noi altri 6 non possiamo fare niente per donare il terreno?
I suggerimenti operativi esulano dai limiti di questo blog, dove rispondo solo in base a principi generali: per eventuali consigli pratici deve rivolgersi al suo notaio di fiducia che incaricherete della stipula dell’atto di donazione.
Gentilissimo
Le propongo un caso:
un soggetto sposato dona pariteticamente ai quattro figli una parte di quote di una Srl.
Uno di questi figli (sposato e con figli) viene meno (con genitori e fratelli in vita).
La quota ricevuta da questo figlio mancato, all’apertura della successione del padre (donante), è da considerarsi come “quota disponibile” di cui il de cuius ha disposto in vita? I figli del soggetto prematuramente venuto meno, nonchè parenti in linea retta di secondo grado del donante (che hanno ereditato le quote della srl) non hanno alcun diritto successorio nei confronti del nonno (donante)?
Grazie
Riccardo
Le donazioni ai figli passano in eredità ai nipoti che rappresentano in tutto e per tutto il padre premorto dal lato passivo e da quello attivo. Eventuali lesioni di legittima continuano a poter essere oggetto di impugnazione contro i nipoti. Anche i nipoti del donante avendo gli stessi diritti successori attivi che aveva il padre premorto, possono quindi resistere ad impugnazioni sulla legittima e – al contrario – reclamare i diritti di legittima che spettavano al padre.
Gentile Noaio, anni fa comprai il 50% dell’immobile di proprietà di mio fratello,dopo un pò di anni mio fratello decise di donarmi il suo 50% in quanto io sono sempre stata l’unica ad abitarci e a ristruttturare qual’ora c’è ne fosse stato bisogno. Adesso mi trovo davanti un trasferimento e devo vendere questa casa. In quanto proprietaria posso vendere? come posso tranquillizzare un possibile acquirente o come posso assicurarlo. Ho letto della polizza “donazione sicura Aon” , è una soluzione? e in quel caso dovrebbe farla l’acquirente? Io la Ringrazio in anticipo
La polizza è una possibile soluzione. Naturalmente sarete voi a decidere chi debba accollarsene le spese. L’altra soluzione è fare un atto di risoluzione della donazione per mutuo dissenso. In pratica Lei e Suo fratello dovete tornare dal notaio e revocare la donazione. In tal modo il 50% dell’immobile torna in proprietà di Suo fratello e poi entrambi potete tranquillamente vendere la vostra quota all’acquirente.
Gentile Notaio, è stata fatta una donazione da mia zia a me di un esercizio commerciale. Notificata il 31 ottobre, per motivi personali non posso continuare l’attività. È possibile annullare questa donazione? Cosa devo fare? Grazie
Certo, tutte le donazioni possono essere revocate, ma ci vuole l’accordo di entrambi – donante e donatario – che vadano dal notaio e gli chiedano un atto di revoca consensuale.
Grazie mille, c’è un tempo limite? La revoca riporta tutto allo stato iniziale? Grazie ancora buon lavoro.
Non c’è un tempo limite, basta andare dal notaio e revocare l’atto, naturalmente finchè donante e donatario siano ancora in vita. La risoluzione della donazione per mutuo dissenso ha effetto retroattivo, ossia come se la donazione non fosse mai stata compiuta sin dall’origine.
Buongiorno,
sono proprietaria di una quota di 6 carati di una imbarcazione a vela.
Gli altri 6 carati sono di proprietà del Sig. 1 , mentre 12 carati del Sig. 2
Il Sig. 2, a mia insaputa, ha donato i suoi 12 carati al Sig. 1 con un atto notarile di donazione.
Cosicchè il Sig. 1 ad oggi si è presentato innanzi a me con la pretesa di impormi la sua volontà nella gestione di oneri ed onori della suddetta imbarcazione.
Chiedo cortesemente un parere del Dottore sulla legalità o meno di questa operazione di donazione e di questo “comportamento” nei miei confronti.
Ringrazio anticipatamente per la Sua gradita risposta.
Il proprietario può sicuramente disporre come meglio crede dei suoi diritti. Detto questo l’articolo 259 del codice della navigazione testualmente dispone:
“Le deliberazioni prese dalla maggioranza, previa convocazione di tutti i caratisti, vincolano la minoranza per tutto quanto concerne l’interesse comune dei comproprietari della nave, salvo il disposto degli articoli seguenti.
La maggioranza è formata dal voto dei comproprietari che hanno complessivamente più di dodici carati della nave.
Quando la maggioranza è detenuta da un solo caratista, le determinazioni di questo vincolano la minoranza per quanto concerne l’ordinaria amministrazione, anche se prese senza convocazione degli altri caratisti, purché siano a questi ultimi comunicate entro otto giorni con lettera raccomandata.”
Buongiorno,
Vorrei sottoporre la mia situazione:
I miei genitori hanno donato l’immobile a me e mia sorella siamo gli unici eredi legittimi). Io ho, contestualmente all’atto della donazione, venduto la mia parte a mia sorella che mi sta pagando mensilmente senza interessi fino al 2029.
Mia sorella vorrebbe liquidarmi e quindi chiedere mutuo alla banca che non lo concede essendoci di mezzo la donazione. E’ possibile revocare la donazione in modo tale poi da consentire a mia sorella di chiedere il mutuo? oppure esiste un’altra scappatoia per annullare/impugnare/revocare questa benedetta donazione per procedere poi alla mia liquidazione della parte? Preciso che siamo tutti di comune accordo ad annullare eventualmente e a liquidare e i miei genitori sono entrambi in vita ad oggi.
Grazie mille
saluti
Potete sicuramente procedere alla risoluzione della donazione per mutuo dissenso. Essa avrà effetto retroattivo, ossia come se la donazione non fosse mai stata compiuta sin dall’origine. In tal Sua sorella dovrebbe poi rivolgersi alla Sua Banca di fiducia per ottenere un finanziamento per acquistare la casa direttamente dai genitori e la Banca non dovrebbe fare problemi. Il mio consiglio è però quello di esporre prima la situazione alla Banca perchè, purtroppo, alcune Banche non concedono mutui per acquisti tra familiari.
Gentile Notaio,
Le chiedo se è possibile fare una vendita con donazione, senza cioè il pagamento di un corrispettivo ed in caso questo cosa comporterebbe.
grazie mille
La vendita comporta un pagamento di un corrispettivo, la donazione no. Quindi non esiste una “vendita-donazione”…o vendita…o donazione. Se manca il corrispettivo si tratta di una donazione con tutte le conseguenze ed i rischi che ho esposto.
Egregio notaio, ma posso farle una domanda? Il notaio del posto è risaputo che faccia regolarmente uso della cosiddetta “finta vendita” per passare case dai genitori ai figli (caso classico). In pratica si fa l’atto di vendita, il figlio emette assegno e poi il genitore non lo riscuote mai. Ma un atto del genere, nell’asse ereditario, assume poi valore di che donazione (in quanto l’assegno non è stato percepito) o cosa altro? Io ho rinunciato alla donazione di mio padre proprio per questo motivo, anche perché sia io che lui siamo concorsi a venderla e al momento la affittiamo.
Volevo poi sapere se la vendita con nuda proprietà col corrispettivo di prestazione è possibile anche con persone che non sono eredi legittimi. In sostanza io mi occupo di una persona che per me è tutto, lui è stato praticamente abbandonato dalla figlia, la moglie è deceduta. Lui vorrebbe lasciare la sua casa a me ma credo sia possibile a meno non la venda. Francamente mi ha proposto una finta vendita ma io non voglio accettarla assolutamente, perchè non voglio trovarmi i suoi parenti alle calcagna un domani. La ringrazio davvero per le ottime indicazioni che fornisce su questo blog.
No, no! La “finta” vendita, non è una cosa deontologicamente corretta! Il notaio non può essere cosciente partecipe di una simulazione! Comunque tale vendita simulata (ovviamente se ci sono le prove) rientra totalmente nell’asse ereditario, anche perchè essendo di fatto donazione manca dei requisiti di forma essenziali per essere donazione valida. Per quanto riguarda la vendita dietro obbligo di assistenza al posto del passaggio di danaro invece essa non è affatto “finta”, è valida, inattaccabile e ineccepibile
P.S.: grazie delle tue buone parole!
Grazie a lei notaio. Le assicuro che purtroppo per alcuni notai è una pratica piuttosto diffusa… Il mio compagno ha perduto una casa di famiglia a causa di una finta vendita ala sorella e non ha mai voluto o potuto contestare la donazione perché gli avvocati all’epoca lo sconsigliarono… ma dieci anni fa alla morte della madre avrebbe potuto fare qualcosa (all’epoca non lo conoscevo). La prescrizione effettiva per la riduzione dell’asse ereditario della sorella da quando decorre, dalla morte della madre, dalla denuncia di successione o dal termine delle pratiche di successione? Grazie molte
Ma la vendita dietro obbligo di assistenza al posto del passaggio di danaro non è contestabile da eventuali eredi legittimi? Ad esempio che la prestazione non è commisurata al valore dell’immobile non essendoci ovviamente ricevute delle prestazioni o o altre dichiarazioni del venditore in merito?
La prescrizione decorre dalla morte del de cuius. Il contratto con obbligo di assistenza è un contratto aleatorio, e non deve esserci corrispondenza tra il valore attribuito nell’atto e quello effettivamente prestato. Per intenderci, altro tipico contratto aleatorio sono le assicurazioni
Grazie Notaio. Ma se venissi a fare le pratiche da lei?
Io sono sempre disponibile a fare il mio mestiere
Gentile Notaio,
mio padre, risposatosi da poco, vorrebbe intestare a me una piccola casa vacanza di sua proprietà di cui ignoro il valore. Le chiedo cortesemente se esiste una modalità per far si che mi possa intestare l’immobile e che sua moglie non possa in qualche modo dopo la sua morte avanzare eventuali pretese. Preciso che non abbiamo preso in considerazione l’ipotesi di una vendita in quanto io nullatenente.
La ringrazio anticipatamente.
L’intestazione è a titolo gratuito od oneroso. Nel mio scritto sconsiglio la donazione, e se lei dice che esclude il titolo oneroso non c’è scampo. Pero non si preoccupi, il suo notaio di fiducia le illustrerà quali sono le modalità di una vendita che non richiedano passaggio di danaro.
Buongiorno,
Vorrei sapere se è possibile in qualche modo impugnare la vendita, e non la donazione, di un’azienda?
Grazie,
Cordiali saluti.
In Italia tutto si può impugnare e contestare giudizialmente: siamo la patria delle cause! Però per avere successo occorre che i motivi siano seri! Così, ad esempio, se lei prova che il venditore o l’acquirente aveva una pistola alla tempia mentre firmava, certamente avrà possibilità di vittoria (mai la sicurezza).
Grazie mille per la risposta.
Se il caso fosse che l’azienda è stata venduta dal padre a uno solo dei suoi figli, che quindi otterà poi una parte più alta dell’eredità(possedendo l’azienda)rispetto agli altri, è possibile per gli altri figli fare qualcosa?
La vendita di per sè non è impugnabile a meno che non si dimostri che in realtà si è trattato non di una vendita ma di una donazione ossia che le parti hanno stipulato apparentemente una vendita (contratto a titolo oneroso), seppur con l’accordo sottostante e mascherato di non pagarne il prezzo, giacché la vera volontà era di porre in essere un contratto a titolo gratuito (donazione).
Buonasera Sig. notaio d’Ambrosio, io e i miei due fratelli siamo proprietari, in egual quota, di un appartamento. I miei fratelli vorrebbero donare l’appartamento a me perché disoccupata e loro no. L’appartamento è al momento affittato a terzi, e quindi l’affitto è percepito da noi tre. Dopo la donazione rimarrebbe comunque affittato, ed io sarei l’unica a percepire l’affitto. Se in futuro volessi vendere l’appartamento, potrei revocare la donazione applicando la risoluzione della donazione per mutuo dissenso? Oppure non si può revocare vista la presenza di un affitto?
Poiché la risoluzione della donazione per mutuo dissenso avrà effetto retroattivo, dovrò ridare parte degli affitti percepiti ai miei fratelli?
Grazie per la sua risposta,
cordiali saluti.
L’affitto non ostacola la risoluzione per mutuo dissenso, e i suoi canoni non devono essere restituiti. Piuttosto mi sembra anomalo programmare una donazione pensando già al momento della risoluzione. Trovi una altra soluzione che non comporti i rischi da donazione in caso di rivendita.
Buonasera Dottore, grazie innanzitutto per le preziose informazioni presenti nel suo blog. Sono un consulente finanziario e mi permetto di sottoporle un quesito al termine del seguente caso: abbiamo una donante con patrimonio molto importante, senza fratelli, senza coniuge, mai sposata, senza discendenti ma solo parenti collaterali entro il sesto grado con i quali non corre affatto buon sangue. La donante ha fatto testamento e ha fatto una donazione per una parte importante del suo patrimonio, beneficiari della quale sono tre persone (una madre e i due figli) di una famiglia a lei molto vicina da decenni. La domanda è la seguente: gli importi oggetto di donazione, a parte i casi di sopravvenienza di figli (inverosimile nel caso perché la donante ha 70 anni) o di ingratitudine, sono revocabili o rivendicabili da parte di qualche collaterale nel caso di decesso della donante? Blindare tali importi su una polizza mista unit linked con comprovabili aspetti previdenziali, insequestrabile e impignorabile ai sensi dell’art.1923 C.C., potrebbe essere una soluzione o sarebbe soltanto un banale paravento? La ringrazio in anticipo per quanto potrà suggerirmi.
I soggetti ai quali la legge riserva la quota di eredità sono coniuge e figli (ed i genitori in caso di mancanza di figli) quindi i parenti lontani non hanno alcun diritto alla quota di legittima.
Salve,
i miei genitori hanno una casa molto grande, suddivisa al catasto in 2 immobili. Sto pensando di sistemare l’immobile attualmente non in uso per andarci a vivere con la mia famiglia finchè i miei sono in vita e con la prospettiva, in futuro quando i miei non ci saranno più, di sistemare l’altro immobile, più grande, per stabilirmi lì definitivamente. Ho altri 2 fratelli che sarebbero contenti di questa scelta, perchè vivono distanti, non sono interessati ad andarci a vivere (in nessuno dei due immobili), e così sarebbero anche più sereni sapendo che abito vicino ai miei, ormai anziani.
C’è però il problema dell’eredità. Tutti siamo concordi nella necessità di trovare una soluzione che sia per me definitiva, ovvero che mi renda proprietaria unica e legittima di entrambi gli immobili già adesso, per evitare che in futuro vengano fuori problemi. Altra cosa: entrambi i miei fratelli dichiarano di essere disposti a “rinunciare alla loro parte” (economicamente parlando) sugli immobili, in mio favore.
C’è una soluzione praticabile?
Aggiungo: un fratello è sposato senza figli, l’altro è sposato con figli.
Grazie anticipatamente per il suo parere.
Non si può rinunciare all’eredità di una persona finchè questa è ancora in vita quindi la rinuncia da parte dei suoi fratelli potrà essere fatta solo dopo la morte dei suoi genitori. Per sistemare le cose sin da subito potete fare una vendita con obbligo di assistenza e mantenimento quale corrispettivo della vendita stessa.
Buongiorno,
la ringrazio per la puntuale risposta. Le faccio un’altra domanda, più nel dettaglio: mi è stato consigliato di acquistare a titolo oneroso l’immobile più piccolo, mentre per l’immobile più grande di procedere così: mio padre fa la donazione a noi 3 fratelli in parti uguali, ed io acquisto da loro le loro quote.
Mi chiedo: ma essendoci di mezzo una donazione, non dovrebbe poi un domani, all’apertura dell’eredità, tornare a far parte dei beni da spartire? Perlomeno la mia parte… quel terzo di casa che mi è stato donato.
Anche io le ho consigliato di fare una vendita ma non mediante pagamento del corrispettivo in denaro (come il 99% delle vendite) ma mediante obbligo di assistenza (che è sempre una forma di pagamento ma diversa dal denaro), perchè da quello che mi ha scritto, mi sembrava che rispecchiasse proprio la sua situazione. Quanto alla donazione, se questa è equa tra i tre figli, non può essere impugnata dai donatari stessi, ma solo da eventuali creditori o altri eredi legittimari.
Buongiorno signor notaio, avrei un quesito da proporLe,
mia moglie circa 15 anni addietro, ha ricevuto in donazione, unitamente alle sorelle, una piccola abitazione di circa 78 metri quadri, attualmente mia suocera versa in condizioni economiche disastrose percependo una piccola pensione di 500 euro mensili, che non bastano neppure per la donna che di notte dorme con lei (mia moglie nel frattempo si è ammalata gravemente e le altre figlie l’hanno abbandonata e quindi ci bado io, con grandi sacrifici economici per la mia famiglia). Attualmente il comune le ha inviato duemila euro da pagare per TARSU ed IMU arretrate. La mia domanda, se non paga nulla, quando lei sarà defunta (ha 90 anni) ci toccherà pagare quel debito in virtù di quella donazione di 15 anni fa?
Grazie
Se il debito si riferisce al periodo in cui la casa era già di sua moglie sono debiti di sua moglie. I sacrifici a favore della donante sono una espressione di solidarietà che purtroppo non trova compenso giuridico, salvo la donazione già effettuata.
Egregio notaio, le scrivo per avere maggiore chiarezza su quanto descritto nell’articolo e nello specifico in riferimento al caso che le descriverò di seguito.
Mio padre si separa da mia mamma 28 anni fa donando a me e mia sorella l’abitazione, garantendo a mia madre l’usufrutto vita n.d.
Mia madre ha sempre provveduto in tutti i bisogni dei figli e casa “mantenimento,tasse ecc” .
Ad un certo punto 14 anni fa dalla nuova relazione di mio padre nasce un figlio però prima della nascita dello stesso faccio in modo che mio padre acquisti un appartamento e lo intesti a se stesso.
Ora è arrivato il momento in cui vuole il divorzio da mia madre, forse per sposare la nuova compagna.
In che modo rischio che qualcuno possa richiedere qualcosa donato a me e mio fratello oltre 28 anni fa? In che modo oppormi? Visto che ho investito molto nell’immobile con ampliamenti ristrutturazioni e miglioramenti? Prima della concessione del divorzio possiamo fare qualche ulteriore atto o qualcosa che ci protegga? Faccio presente che gli investimenti sono stati fatti tutti con bonifico e ad alcune spese ha partecipato anche mia moglie ora ho anche un figlio.
La ringrazio per il suo enorme contributo all’aiuto di tanti che attraverso i suoi consigli trovano anche un po’ di conforto.
Purtroppo quanto donato dal padre ai figli è sempre un anticipo della successione, e come tale va calcolato per la quota di legittima. E’ vero però che le migliorie al bene sono un credito nei confronti della eredità. Suggerisco di preparare le prove di quanto speso. Ovviamente la situazione potrebbe migliorare se suo padre lasciasse per testamento la disponibile a voi. Peraltro unica possibilità pratica che vedo è la revoca della donazione e il successivo riacquisto da parte vostra, ma è una procedura costosa.
Gentile Notaio,
mio nonno ha diversi immobili, una ditta individuale non ancora cessata e nessuna liquidità. Ha anche diversi debiti, anche fiscali, ed è il convenuto per il una causa civile di risarcimento ancora in corso, che potrebbe risolversi a suo sfavore e quindi comportare l’aggressione dei suddetti beni, peraltro oggetto di sequestro cautelare. Ha 80 anni ed è adesso in una situazione di salute molto grave. Volevo chiederle: se dovesse in un tempo prossimo accadere l’irreparabile, può mia madre, unica erede, preventivamente all’accettazione dell’eredità, donare i beni di sua proprietà a me e mia sorella? So che potrebbe accettare con beneficio d’inventario piuttosto, ma al fine di cessare l’attività di mio nonno (ufficialmente non ancora cessata, ma i cui dipendenti sono già stati licenziati e ai quali si sta versando il tfr in tranche), fra tfr e tasse, potrebbe dover arrivare a versarli dopo il decesso, il che comporterebbe l’accettazione pura e semplice. E i beni donati a me e mia sorella sarebbero attaccabili dai creditori dei debiti che venissero a crearsi in capo a mia madre in seguito all’accettazione dell’eredità? Oppure, visto che la situazione debitoria in capo a mia madre non esiste al momento della donazione, i creditori non possono ottenere la revoca della donazione?
Il mio consiglio è di non fare nessuna donazione in quanto revocabile anche dai creditori. La soluzione migliore è l’accettazione con beneficio d’inventario. In tal modo non si ha confusione del patrimonio (debiti e crediti) di suo nonno con quello di sua madre e sua madre non risponderà dei debiti di suo nonno con il suo patrimonio personale. Con l’accettazione con beneficio di inventario sua madre potrà tranquillamente pagare i debiti del nonno (TFR e tasse) senza decadere dal beneficio stesso.
Buongiorno, ho bisogno di capire alcune cose,
mia madre è proprietaria di un appartamento avuto in eredità a sua volta da parte di mio nonno, lei risulta essere l’unica proprietaria, ad oggi è intenzionata a disfarsene per affrontare un periodo difficile che è venuto a crearsi dopo la morte di mio padre, siamo 3 figli ed io sono interessato a comprare l’immobile. purtroppo a causa di problemi familiari mia madre si è messa in testa di voler lasciare questo immobile solo a me ed un altro fratello, escludendo cosi il terzo erede. Ad oggi come posso fare per acquistare la l’immobile senza incorrere in una richiesta futura da parte del terzo erede escluso dal bene?
Mi è stato consigliato l’acquisto con l’usofrutto da parte di mia madre oppure comprare la nuda proprietà, inoltre io risiedo in questa casa da alcuni anni e quindi ho intenzione a ”riscattarla” se cosi si può definire.
Può consigliarmi quale è la strada più sicura?
P.S. ho inserito questo commento anche in un altra sezione del suo sito web mi scuso se ho fatto confusione su dove era meglio riportarlo. Grazie Alessio
L’acquisto oneroso è l’unica strada. O la nuda proprietà da sua madre, o, meglio, la donazione di sua madre della nuda proprietà a tutti e tre, con il contestuale acquisto da parte sua, nello stesso atto, della quota di nuda p. appena donata a suo fratello.
Gentilissimo Notaio, mio padre defunto il 5/04/2006 mi lasciò in donazione nel 1984 in seguito al mio matrimonio una casa nella quale risiedo da allora con la famiglia, il 04/04/2016 mia sorella mi invia una lettera raccomandata A.R. per lesione della legittima e opposizione alla donazione, da me ricevuta in data 06/04/2016, il 21/12/2016 mi viene recapitata una raccomandata A.R.da parte di un Istituto di Mediazione, con domanda di mediazione, oggetto della controversia “lesione quota legittima e la reintegrazione mediante riduzione” vorrei gentilmente sapere se i termini di prescrizione si sono compiuti e posso stare tranquillo, essendomi stata notificata sia la prima lettera di mia sorella che la domanda di mediazione nei giorni successivi al compimento del decimo anniversario dalla morte, la ringrazio e mi scuso per aver nuovamente scritto non avendo ancora ricevuto risposta
I termini sono stati da me esposti. Quanto al termine decennale purtroppo in alcune sentenze si legge che il termine decennale decorre dalla data della morte (come ritengo logico), ma in altre che decorre dalla data dell’accettazione dell’eredità. Per conoscere con esattezza se si è verificata o meno la prescrizione nel caso specifico è opportuno che si rivolga ad un legale.
buongiorno,
le descrivo spero esaudientemente e brevemente:
mia moglie ha ricevuto una donazione dalla nonna(che ne mantiene l’usufrutto poiché ancora in vita ) in data 19/02/1996 da valere sulla quota disponibile.Poichè la donante ha due figli,potranno questi ,alla morte della donante,impugnare l’atto di donazione?
grazie
Salvatore
La nonna ha scritto così bene: “sulla disponibile”! La disponibile può essere data a chiunque. L’unico problema potrebbe nascere se, alla morte della nonna, apparisse che la donazione ha in realtà ecceduto la disponibile. In questo ultimo caso gli eredi potrebbero chiedere la riduzione della donazione.
Buonasera, avrei un quesito da sottoporle: mio nonno vuole donarmi alcuni terreni, e i suoi due figli sono disposti a rinunciare alla azione di restituzione già al momento della stipula dell’atto di donazione (a quanto mi risulta, l’azione di riduzione, invece, non è rinunciabile prima della morte del donante).
Potrei avere comunque difficoltà nella circolazione del bene, nonostante la rinuncia? Inoltre, la rinuncia deve essere fatta solo dai due figli di mio nonno o anche da tutti i nipoti? E nella prima ipotesi (solo dai due figli), nel caso di malaugurato decesso di uno dei rinunciatari, la rinuncia resta efficace anche nei confronti degli eredi del rinunciatario deceduto? La ringrazio anticipatamente. Angelo Caputo
Purtroppo la rinuncia è efficace solo per chi l’ha sottoscritta. Non per i suoi figli, ad esempio, o per i creditori dei rinunciatari.
Buongiorno Notaio avevo un quesito:
Mia mamma ha suddiviso le sue proprietà con donazione a tutti e tre fratelli. La stessa consiste in un appartamento ciascuno di uguale grandezza e di stesso valore catastale e di un locale commerciale per 1/3 ad ognuno.
Ora siccome i miei fratelli hanno un debito con me hanno deciso di donarmi il restante 2/3 del locale commerciale. Potrebbero loro cedere la loro parte a titolo oneroso? I figli dei miei fratelli un giorno potrebbero impugnare l’atto? Grazie della risposta.
La donazione è un atto a titolo gratuito, ossia il trasferimento viene fatto senza corrispettivo. Nel suo caso il trasferimento viene fatto per compensare un debito quindi non si tratta più di una donazione ma di una cessione a titolo oneroso che, di per sè, non è soggetta ad impugnazione. Naturalmente tutto ciò deve essere riportato nell’atto di trasferimento.
Buongiorno Notaio, avrei un quesito da porle in merito ad una donazione.
Mia nonna ha sempre espresso il desiderio di lasciare a me, suo nipote, la casa di sua proprietà.
Mia nonna è vedova e l’unica proprietaria dell’immobile. In vita c’è un figlio, mentre l’altro è deceduto lasciando due figlie.
Mio padre, il figlio in vita, non avrebbe assolutamente intenzione di opporsi alla donazione dell’immobile, mentre potrebbero esserci richieste da parte delle figlie dell’altro figlio deceduto.
Se avvenisse la donazione, fatta in maniera del tutto legale, quali richieste potrebbero avanzare le altre nipoti?
La ringrazio
Gli altri nipoti hanno diritto alla quota che la legge riserva al loro genitore quindi 1/3 del patrimonio. Se alla morte di sua nonna i beni presenti nella massa ereditaria non sono sufficienti a coprire la quota, possono sicuramente chiedere l’azione di riduzione delle donazioni fatte in vita da sua nonna.
Gentile notaio,
nel 1995 mio marito insieme alla sua unica sorella ha ricevuto dal padre in donazione il 50 % dell’intero appartamento in nuda proprietà di un immobile di sua unica proprietà con atto registrato stilato da un notaio conservandone l’usufrutto.
Stessa cosa per il restante 50% ancora nel 2005 sempre dinanzi al medesimo notaio . In entrambi gli atti è utilizzata la formula tecnica “e per l’eventuale uso in conto disponibile”
Poco dopo la seconda donazione il de cuius (sempre nel 2005) è convolato a nozze con una giovane donna di nazionalità rumena.
Nel 2016 detto de cuius è deceduto lasciando un testamento olografo nelle mani della vedova in cui dichiara con poche parole che lascia la quota disponibile a sua moglie.
Naturalmente la vedova, tramite il suo avvocato, ha reso noto di pretendere la metà dell’immobile in questione come se le due donazioni non vi fossero mai state.
Sempre la vedova naturalmente minaccia di esperire azione di riduzione per lesione della sua quota di legittima davanti al giudice.
Ebbene l’azione di riduzione travolgerebbe entrambe le donazioni?
Ed ancora potrebbe essere utile rinunciare all’eredità con la conseguenza che non assumendo la qualità di eredi resterebbero estranei ad ogni ipotesi di collazione?
Utile può essere conoscere che è intenzione degli eredi fratello e sorella liquidare una buona cifra alla vedova proponendo una quota fissata e pattuita in anticipo sul prezzo di vendita (entrambi i figli non posso liquidare la vedova se non vendendo l’immobile peraltro prestigioso) e chiederebbero in cambio la rinuncia ad esperire l’azione di riduzione.
Quali sono con esattezza i limiti delle pretese della vedova in ordine alla offerta economica che i figli potrebbero fare?
Le sarei immensamente grato se facesse un poco di chiarezza sulla spinosa vicenda. Grazie
Al coniuge, in presenza di più figli, spetta per legge 1/4 del patrimonio del defunto. La quota disponibile è di 1/4. Se con testamento suo padre ha lasciato la disponibile alla moglie, vorrà dire che ad essa spetterà la metà del patrimonio (ossia 1/4 a titolo di legittima ed 1/4 a titolo di disponibile). Se i beni presenti nella massa ereditaria al momento della morte non sono sufficienti a coprire la sua quota, può sicuramente chiedere l’azione di riduzione delle donazioni fatte in vita da suo padre. Non credo che sia di alcuna utilità rinunciare all’eredità. Non posso quantificarle in termini economici di quale entità debba essere l’offerta ma deve rivolgersi ad un avvocato.
Gentile notaio,
la ringrazio innanzi tutto! Se ho ben inteso la sua risposta a nulla vale il fatto che la prima donazione del il 50 % dell’intero appartamento in nuda proprietà ai figli (a mio marito insieme alla sua unica sorella) sia avvenuta nel 1995 e che quindi al momento della decesso, avvenuto nel giugno 2016, si era già consolidata?
L’azione di riduzione dunque travolge anche le donazioni consolidate?
Tra l’altro la prima donazione era stata pensata per colmare una ingiustizia grave commessa! La casa in questione era stata comprata con i soldi anche della moglie del de cuius il quale per ragioni fiscali si era intestato la casa.
Alla morte prematura della moglie del de cuius e madre dei figli, mio marito e la sorella non avevano dunque ereditato nulla.
Il padre aveva sentito l’obbligo morale di riparare all’ingiustizia con la prima donazione.
Queste circostanze non sono considerate nel calcolo della legittima?
Grazie mille
Passati 20 anni dalla donazione non può più essere richiesta la restituzione dell’immobile, ma resta fermo il diritto di esperire l’azione di riduzione entro 10 anni dalla morte. Il fatto che la prima moglie abbia partecipato alle spese per l’acquisto dell’immobile può essere considerata come una donazione in denaro da vostra madre a vostro padre ed ormai sono decorsi i tempi per voi figli per richiedere la legittima relativamente alla successione di vostra madre.
Grazie ancora e mi perdoni la pedanteria! Voglio essere sicura di aver capito bene: la vedova del de cuius può esperire azione di riduzione quindi su entrambe le donazioni intercorse anche su quella avvenuta nel lontano 1995?
Con la conseguenze che potrebbe trovare un giudice che le dia ragione assicurandole la metà del valore della casa?
Si. Può esperire l’azione di riduzione su tutti i beni donati in vita dal marito entro 10 anni dalla morte dello stesso. Quello che non può più fare è chiedere la restituzione dei beni donati da più di 20 anni.
Egregio Notaio, mi permetto di sottoporLe il seguente quesito.
Mia zia, nubile, senza figli, ed ultima superstite di 7 fratelli è mancata pochi giorni fa.
Nel 1999 la zia mi donò la nuda proprietà di un appartamento riservandosi l’usufrutto.
Le chiedo se i miei cugini hanno, in linea teorica, la possibilità di impugnare la donazione entro i famosi 20 anni.
La ringrazio anticipatamente per la risposta.
Gli unici soggetti che possono impugnare la donazione sono solo gli eredi legittimari, ossia coniuge e figli, ed in mancanza dei figli, i genitori.
Gentile Notaio,
mio fratello ha ricevuto 20 anni fa un appartamento in donazione dai nostri genitori ancora in vita, potrebbe oggi rinunciare alla donazione ricevuta? Grazie mille
Cosa intende per rinunciare? Se intende che vuole restituire l’immobile ricevuto in donazione certamente può farlo, ma bisogna tornare dal notaio e rifare il tutto di comune accordo.
Egr. notaio mio padre 12 anni fa voleva donare l’appartamento al secondo piano dell’edificio dove abitiamo a mio fratello perché si doveva sposare ma il notaio consigliò di fare una compravendita perche in futuro io e l’altro mio fratello non avevamo nessun diritto su quel appartamento. Ora l’altro mio fratello si deve sposare e vuole anche egli un appartamento che all’epoca si disse che doveva essere il primo piano dove abitiamo tutt’ora con i miei genitori. I miei genitori la vogliono dare solo dopo la loro morte. A me spetterebbe la mansarda che tra l’altro neanche è condonata. I miei genitori hanno anche un altro appartamento di circa 70 mq. e una casa al mare. La casa di mio fratello è di 220 mq. Vorrei sapere come fare per avere la mia parte.
La risposta è semplice, purtroppo. Le donazioni sono un anticipo della successione, le compravendite no, a meno che non si dimostri in giudizio che sono donazioni mascherate. Fin quando sono in vita i tuoi genitori possono fare quello che vogliono coi loro beni. Anche dissiparli al casinò di Montecarlo. Solo dopo la morte si possono fare i conti e a quel punto si divide tutto equamente, escluso le compravendite, salvo quanto ho precisato prima.
Buonasera Notaio. Il mio quesito è il seguente:
Il mio compagno ha avuto 3 figli dal precedente matrimonio (uno dei quali ha 15 anni), ed una figlia con me (7 anni). In preparazione al divorzio dalla prima moglie, questa gli chiede la garanzia che la casa di cui loro due sono proprietari, venga intestata o donata ai 3 ragazzi (in modo da escludere me e mia figlia). Il mio compagno può accettare?
Si, può accettare, ma non sarebbe una donazione, bensì di una cessione irrevocabile conseguente ad una sentenza di omologazione. Dipende dalla valutazione delle conseguenze che fa il tuo compagno. A volte meglio la casa piuttosto che assegni divorzili salatissimi ed eterni, conditi da cause interminabili e dolorose verso la ex e i suoi tre figli.
Buonasera,
Vorrei mettere alla sua attenzione la situazione che sto affrontando in questo momento. Io sono già proprietaria di un’immobile acquistato prima del matrimonio contratto come divisione di beni, e che purtroppo non riusciamo a rivendere.
Ora con mio marito stiamo acquistando un altro immobile nello stesso comune, per me seconda casa e per mio marito prima.
Stiamo pensando di intestare l’intero immobile a mio marito per ovvie ragioni di tasse di registro che in questo momento non ci è facile sborsare, ma specificando all’interno dell’atto di acquisto che in caso di separazione e/o di vendita dell’immobile il 50% deve essermi corrisposta come “donazione”. Può essere una soluzione?
Oppure ci conviene che dopo la vendita del mio immobile (Ovviamente chissà quando) converrà fare un’altra compravendita tra me e mio marito?
Abbiamo anche una figlia di 4 anni, insomma non vorrei che dopo tante fatiche e sacrifici di entrambi un domani per qualsiasi ragione potremo separarci e potrei trovarmi con un pugno di mosche, vorrei in qualche modo tutelare anche me.
Grazie per la sua risposta. Saluti.
Qui il problema è semplice. Pagare di più o rischiare? Non ci sono altre strade. Mi spiace ma tutte le soluzioni da lei ideate non la tutelano affatto. E anche quelle cose complicate che il figlio del cugino dell’usciere dell’ufficio di suo marito, bravo studente in giurisprudenza, le consiglierà in futuro. Io consiglio di farsi fare il calcolo esatto della maggior somma che pagherà se acquista come seconda casa il 50% della nuova abitazione, dopodichè deciderà. Pagare o rischiare? Nessuno potrà esonerarla dalla decisione.
Cessione da fare all’interno del ricorso per divorzio o con scrittura pubblica davanti a notaio? E come tutelare mia figlia da questa estromissione?
Gentilissima signora, ho capito benissimo la drammaticità della situazione. Ma i dettagli del meccanismo giuridico della assegnazione di un immobile al coniuge separando/divorziando deve farseli spiegare con calma dal suo avvocato/notaio: purtroppo qui si possono solo dare risposte sintetiche. Pure la richiesta generica di tutela di sua figlia non consente qui risposte. Un consiglio del genere non può che essere personalizzato, e cioè dopo aver studiato la situazione economica e giuridica di tutti e aver preso atto del desiderio e della volontà di tutti. Anche qui si rivolga al suo avvocato/notaio, e gli porti prima le carte e/o le informazioni necessarie
Buongiorno e grazie per i consigli che Lei da.
Vorrei sapere: in caso di donazione, senza testamento alcuno, la quota di legittima di chi impugna l’atto – in questo caso un il cogniuge contro l’unico figlio del donante – di quant’è?
Grazie e saluti.
Tutti i prospetti sono stati da me chiaramente indicati in: https://mioblog.notaiopescaradambrosio.it/quote-legittima-erede-successione/
Lei ha ragione ma non riesco a capire il mio caso a cosa fa riferimento. Mia madre ha donato a me una casa, mio padre (coniuge) vuola la sua parte ora che mamma è mancata. Ha diritto a 1/2 o 1/3 della donazione?
La quota di legittima spettante al coniuge superstite che concorre con un solo figlio è di 1/3 del patrimonio ereditario. All’unico figlio spetta sempre 1/3 e l’altro 1/3 è la quota disponibile. In caso di successione senza testamento invece la quota è di 1/2. Per sapere se la donante ha previsto qualcosa sulla disponibile e ricorre l’una o l’altra ipotesi bisogna studiarsi l’atto di donazione. E’ dettagliato tutto qui: https://mioblog.notaiopescaradambrosio.it/quote-legittima-erede-successione/
Salve, sono titolare di una ditta individuale. Ai fini delle imposte, c’è differenza se ricevo una donazione di denaro da parente come privato, quindi sul mio conto corrente, oppure se ricevo la donazione come ditta, quindi sul conto corrente della mia ditta?
Grazie mille!
L’importante è che sia chiaro che si tratti di un regalo alla sua persona e non, ad esempio, di un finanziamento alla sua attività. Il suo commercialista saprà come chiarire le cose in contabilità e, se del caso, precostituirsi le prove contro eventuali contestazioni.
Buongiorno Notaio,
Paolo dona 1/3 di un immobile alla Zia. (gli altri 2/3 sono della mamma e della sorella)
La Zia dopo alcuni anni viene a mancare e Mario ridiviene proprietario del 50% donato (1/6).
Ora Paolo e gli altri proprietari vogliono vendere l’immobile.
Quali rischi corre l’acquirente ?
Che posso dirle, oltre a quanto scritto? Una volta non ci si badava, essendo la donazione un atto di trasferimento valido. Ora, forse per spinta delle banche che cercano mille scuse per non dare i mutui, si è diffusa la psicosi da donazione anche per casi in cui il rischio è infinitesimale e inferiore statisticamente al rischio di prendersi un vaso di fiori sulla testa mentre si passeggia.
Gentilissimo Notaio.
Vorrei acquistare una casa che nei passaggi di proprietà ebbe una donazione nel 1995. Il donante è ancora in vita (moglie) mentre il donatario è morto (marito) che vendette la casa agli attuali proprietari nel 1997. Passati i 20 anni dalla trascrizione della donazione pensavo fosse tutto ok ma un suo collega ci ha avvertiti che essendo una donazione ante riforma 2005, l’azione di risoluzione può essere prescritta solo dopo 10 anni dalla morte del donante. E’ corretta questa versione?
Grazie e saluti
Alcuni notai ritengono che il nuovo articolo 563 c.c., che ha introdotto il termine ventennale, si applichi solo alle donazioni successive alla riforma stessa. Io sono di parere diverso in quanto non trovo assolutamente legittima la differenza di trattamento tra donazioni ante riforma e donazioni post riforma.
Buongiorno Notaio Le vorrei cortesemente descrivere la seguente situazione :nel testamento olografo viene espresso il desiderio di lasciare un immobile a eredi non legittimi.L’immobile in questione pero’ risulta essere stato venduto anni prima dallo stesso autore del testamento.I “mancati” destinatari possono rifarsi sulla
donazione (in quota di disponibile)di un altro immobile fatta a favore di un altro erede non legittimo ?
La ringrazio
cordialmente
Salvatore
Purtroppo no. La vendita in vita di un immobile che il de cuius aveva posto come oggetto di una disposizione testamentaria equivale alla revoca della disposizione.
Buongiorno Notaio. Complimenti per il suo interessantissimo blog.
Le vorrei chiedere se il mutuo dissenso annulla effettivamente tutte le problematiche legate alla circolazione dell’immobile donato o se al contrario la restituzione del bene al donante originario da parte del donatario possa essere impugnata dai suoi legittimi eredi, complicando ancor più la questione.
grazie ancora per i suoi preziosissimi chiarimenti.
cordiali saluti.
Ahahaha… capisco le sue perplessità.. un po’ come il gatto che si morde la coda! No, può stare tranquillo: anche se fiscalmente è una contro-donazione e sconta le relative imposte, civilisticamente è proprio una risoluzione del precedente contratto di donazione.
Gentilissimo Notaio,
è possibile prevedere in un Atto di donazione che il bene donato non possa essere trasferito dal donatario (a soggetti diversi dai discendenti in linea retta del donatario stesso) fino alla morte del donante?
Grazie
Cordialmente
I divieti di alienazione non sono validi se non sono contenuti entro convenienti limiti di tempo e se non rispondono ad un apprezzabile interesse di una delle parti.
Egregio notaio Le scrivo per un suo pregiato consiglio, un mio zio, coniugato e senza figli, nel 1987 mi ha donato un appartamento con regolare donazione sancita da atto notarile. Questo mio zio è poi morto nel 2003. La moglie, mia zia diretta (sorella di mia madre e moglie del defunto) è venuta a mancare nel 2016 lasciando un testamento olografo nel quale mi indicava come unico erede di tutto quanto contenuto nella casa. Vorrei sapere se mio cugino (figlio della sorella di mio zio) può impugnare la donazione della casa fatta da mio zio e quanto contenuto nella casa, seppur alcune cose sono chiaramente appartenenti a mio zio (regali ricevuti da lui o acquisti fatti per sue collezioni personali).
La ringrazio per i suoi preziosissimi e competenti chiarimenti.
cordiali saluti.
Gli unici eredi che possono impugnare la donazione ed il testamento sono il coniuge ed i figli, e solo in mancanza di figli, anche i genitori. Quindi il figlio della sorella di suo zio non può avanzare pretese.
Salve notaio,
La mia compagna defunta mi ha donato un appartamento con testamento ma avendo buoni rapporti con il resto della sua famiglia (ovvero i nipoti e il fratello) gli stessi hanno deciso di firmare la rinuncia a impugnare testamento nell’atto di pubblicazione dello stesso. Se non potevano impugnarlo comunque perché il notaio ha proposto questa soluzione? È comunque corretta?
Grazie
La rinuncia all’azione di riduzione e di restituzione può essere fatta solo dagli eredi legittimari della de cuius – coniuge, discendenti e in loro assenza gli ascendenti – questi sono gli unici legittimati a rinunciarvi. Gli eredi potevano impugnare il testamento se in lesione di legittima
MIA MADRE (DONANTE) IN VITA CON MIA SORELLA (DONATARIA), DI NASCOSCO ALLO SCRIVENTE E AD MIO TRATELLO, SI SONO RECATI DAL NOTAIO, NEL MARZO 2012, PER EFFETTUARE UN ATTO DI DONAZIONE CON USUFRUTTO DELLA CASA DOVE ABITA MIA MADRE.
QUANDO SCOPERTA LA COSA, MIA MADRE (DONANTE) IN VITA CON MIA SORELLA (DONATARIA), HANNO FATTO UNA FARSA DI RIUNIONE, NOVEMBRE 2012, PER METTERCI ALL’OCCORENTE DELLA QUESTIONE GARANTENDO ALLO SCRIVENTE E A MIO FRATELLO LA PROPRIETA’ DI UN ALTRO IMMOBILE INDIVISA, CON LA RINUNCIA DELLA QUOTA DI MIA SORELLA (DONATARIA).
IN DATA ODIERNA QUESTA PROPRIETA’ E’ STATA VENDUTA SENZA ESSERE STATI INFORMATI.
1/4 INDIVISA (4 FRATELLI) E’ STATA IN PARTE DIVISA, QUINDI MIA MADRE, MIA ZIA E UNO DEI MIEI ZII HANNO RINUNCIATO ALLA QUOTA DI UN QUARTO LORO FRATELLO, CHE ACQUISISCE 1/4 AL 100% LA QUOTA SPETTANTE CON LA RINUNCIA, DELLO STESSO, ALLA QUOTA DEGLI ALTRI FRATELLI.
L’ALTRA INDIVISA DI 1/3 MIA MADRE, MIA ZIA E L’ALTRO MIO ZIO HANNO VENDUTO LA PROPRIETA’ PERCHE’ APPUNTO INDIVISA E NON PER NECESSITA’.
MIA MADRE NON HA PROBLEMI GRAVI DI SALUTE E’ HA VENDUTO LA PROPRIETA’ IN QUANTO DA CIRCA 4 ANNI NON CI FREQUENTIAMO A CAUSA DI QUESTI DIVERBI.
ADESSO CHE LA PROPRIETA’ CHE SPETTAVA ALLO SCRIVENTE A MIO FRATELLO E STATA VENDUTA SI PUO’ IMPUGNARE L’ATTO DI DONAZIONE ANCHE SE MIA MADRE E’ IN VITA’?
SI RINGRAZIA ANTICIPATAMENTE.
DISTINTI SALUTI.
Per il momento potete solo trascrivere un atto di opposizione alla donazione in modo da bloccare la prescrizione dei termini per l’impugnazione della donazione.
Gentilissimo Notaio buon giorno e congratulazioni per l’attività del blog.
Premetto che mi sono letta quasi tutti i quesiti del Blog per vedere se vi fosse una situazione simile alla mia in modo da poterci capire qualche cosa ma ognuna ha una storia a parte.
Mentre le scrivo e le rappresento la problematica provo un po’ d’imbarazzo.
Famiglia con genitori in vita, figli io e mio fratello, residente nel SUD Italia famiglia con forti tradizioni arcaiche e contadine, dove il figlio maschio (mio fratello) che porta il nome e il cognome di mio nonno ecc. in fatto di donazione e successivamente per l’eredità sarà quello privilegiato a cui sarà destinato quasi la maggior parte dei beni di famiglia rispetto alla figlia femmina, così come già peraltro preannunciato da mio padre in quanto con lui era stato fatto così e sarà fatto anche adesso. I beni sono costituiti nella maggior parte da Terreni, e una abitazione molto grande di famiglia dove mio fratello già ne occupa una parte con la sua famiglia. Io invece sono stata costretta a costruirmi una casa stipulando un mutuo tutto a mio carico. In questi giorni sia mia madre che mio padre hanno già paventato di fare delle donazioni di questi beni per iniziare la suddivisione che ovviamente sarà assolutamente sfavorevole per me. Questa cosa che le sto rappresentando oltre che a destare sgomento mi preoccupa moltissimo per cui le chiedo se la legge in qualche modo protegge queste ingiustizie e se mi oppongo posso sperare di avere esattamente la metta’ dei beni, divisi in parti uguali? e quali sono le cose che posso fare per tutelare i miei interessi? Che tempi ci sono per fare valere i miei diritti? Per il momento non ho voglia di rovinare i rapporti familiari anche se varrebbe la pena rompere del tutto.
Grazie
Cordialità Loredana.
Grazie delle buone parole sul mio blog. Mi spiace della situazione incresciosa. Ora non ha diritto alcuno. Alla scomparsa dei suoi potrà reclamare certamente la sua quota di legittima ricalcolando il valore di tutti i beni donati e delle somme di danaro al momento della scomparsa del de cuius. Naturalmente nel frattempo non firmi nulla, non faccia atti di acquiescenza, non partecipi neppure allo stesso atto di donazione. Insomma non faccia nulla di nulla, salvo accumulare le prove di eventuali benefici concessi in vita.
Buongiorno Notaio, Le vorrei chiedere un consiglio. Mia madre ha ricevuto in eredità con le sue sorelle un immobile dai genitore, defunti oramai da molti anni. L’immobile è stato per più di 30 disabitato e pertanto si trova in una situazione di degrado. Per anni l’immobile è stato messo in vendita ma non c’è stata nessuna offerta. Avendo ora bisogno di manutenzione e non volendo avere esborsi economici gli eredi vorrebbero donarlo o venderlo ad un prezzo irrisorio a una famiglia (che non ha relazioni familiare con loro) che vive in un abitazione di proprietà confinante con l’immobile. A livello di tutela per gli eredi quale potrebbe essere la situazione migliore? La ringrazio.
Non vedo i rischi dai quali essere tutelati. Sia con la donazione che con la vendita l’immobile si dismette e non ci sono più problemi. Faccia magari scegliere le modalità al confinante.
Buongiorno,
ho un appartamento acquistato come prima casa che vorrei donare alla moglie per motivi fiscali. Vorrei procedere con la donazione per l’importo molto minore delle relative pratiche notarili rispetto ad una compravendita seconda casa.
L’immobile è locato e per 5 anni non verrà messo sul mercato, poi non si sa!
Vorremmo essere liberi di poterlo vendere anche con la donazione.
Parlando con la banca dicono che non vi sono grossi problemi se la donazione è regolare.
Parlando con alcuni professionisti sul ramo immobiliare dicono che ci sono delle garanzie date da assicurazioni sottoscritte che evitano ogni impugnabilità della donazione.
Sinceramente vorrei cedere nel fare la donazione (la differenza è di circa 5000 euro di tasse) ma non vorrei rischiare di rendere “invendibile” l’immobile.
Cosa mi potrebbe segnalare riguardo questo mio commento?
Saluti e grazie
In effetti le imposte sulle donazioni sono molto più basse rispetto alla vendita, ed in caso di seconde case la differenza è molto rilevante. Ma non sottovalutate il fatto che la maggior parte delle banche non concedono mutui quando l’immobile da ipotecare è di provenienza donativa ed alcune non accettano neanche le assicurazioni (Vedi un mio articolo specifico). Con la donazione non posso escludere che vi saranno problemi in caso di futura rivendita.
Salve signor Notaio,
la mia domanda è questa: per avere diritto ad una parte di casa data in donazione dal padre (defunto), spettante un terzo di essa, cosa bisogna fare?
Si ringrazia anticipatamente.
Distinti saluti.
Fai il calcolo per verificare se la donazione ha leso i tuoi diritti di legittimario. In caso affermativo puoi esercitare l’azione di riduzione ed ottenere quanto ti spetta in immobili o danaro.
Gentile Notaio,
le pongo il seguente quesito:
mio nonno ha donato una casa a mio padre nel 1984 tenendo per se l’usufrutto. Nel 2004, ha provveduto a donare anche l’usufrutto a mio padre, che da nudo proprietario è diventato proprietario dell’ immobile.
Mio nonno è morto nel dicembre 2008.
Un’ erede legittimario può avanzare richiesta di riduzione o restituzione sui beni?.
Mio padre ha firmato tre giorni fa un preliminare per la vendita dell’immobile.
Grazie
No, perchè sono decorsi più di 20 anni dalla donazione della nuda proprietà e l’usufrutto si estingue con la morte quindi anche senza la seconda donazione (del 2004) l’usufrutto si sarebbe estinto nel 2008. Tuttavia non essendo ancora decorsi 10 anni dalla morte gli altri eredi legittimari possono esperire azione di riduzione nei confronti di suo padre, ma non azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente, quest’ultimo non corre quindi alcun rischio.
Egregio Sig. Notaio, vorrei un chiarimento, nel 1978 mia zia dona alle sorelle (tra cui mia madre) la propria quota di un appezzamento di terreno, contemporaneamente alla donazione viene effettuata la divisione e relativo frazionamento e accatastamento le due sorelle riceventi Su questo terreno hanno realizzato due distinti fabbricati. Oggi mia madre a distanza di oltre 38 anni della donazione vuole vendere il suo immobile, ci sono problemi per il probabile acquirente, anche per la stipula di un mutuo?
Grazie
Trascorsi 20 anni dalla donazione l’immobile è liberamente commerciabile ed il terzo acquirente dell’immobile a suo tempo donato non correrà più rischi.
Gentile Notaio, sono a richiederle un Suo parere per la vicenda che mi occupa.
Fatto
Ho ricevuto nel 1988 da mio padre e mia madre una donazione avente per oggetto un lastrico solare (nel corpo dell’atto esso viene indicato come appartamento, in realtà era un sottotetto); successivamente ho ricevuto nell’anno 2004 un’ulteriore donazione, da parte dei miei genitori, avente per oggetto un appartamento con riserva di usufrutto nei confronti degli stessi. Al momento della stipula dell’atto di donazione mio fratello ha sottoscritto una scrittura privata, senza data e non autenticata con la quale dava atto delle predette donazioni e dichiarava di aver ricevuto una somma in contanti, nonché la donazione di un bene strumentale. Preciso che nelle more e precisamente nel 2008 mio padre é deceduto mentre mia madre é ancora in vita. Atteso quanto sopra sono a chiederle:
1) Essendo passati oltre 20 anni dalla prima donazione posso ritenere che l’azione di restituzione non possa più essere espletata da mio fratello? Di conseguenza, un presunto acquirente non dovrebbe avere alcuna difficoltà a richiedere un mutuo non esistendo alcun rischio di restituzione?
2) Atteso che, la prescrizione all’impugnazione della donazione é di 10 anni, posso ritenere che decorso il decennio dalla morte di mio padre, in mancanza di un’impugnazione, la sua quota pari al 50% dei beni donati si possono considerare acquisiti senza alcun rischio?
3) In relazione alla dichiarazione resa da mio fratello del seguente tenore “prestare piena adesione ed acquiescenza alle suddette donazioni,rinunciando espressamente ad ogni eccezione o riserva e ad ogni azione di riduzione…con la chiosa finale di non aver più nulla a che pretendere”, la stessa quale tipo di valenza giuridica potrebbe avere?
La ringrazio, resto in attesa. Distinti saluti.
Dalla prima donazione sono passati oltre 20 anni quindi può stare tranquilla. Dalla seconda no. Inoltre, non sono ancora decorsi 10 anni dalla morte di suo padre (nel 2008). Quindi la seconda donazione è a rischio. Quanto al terzo quesito, la scrittura privata sottoscritta da suo fratello potrebbe essere interpretata solo come una rinuncia all’opposizione alla donazione e non come rinuncia all’azione di riduzione che non è ammissibile finchè vivono i donanti. La legge non prevede una particolare forma e pertanto la rinuncia si ha per perfezionata qualsiasi sia la forma in cui essa venga dichiarata. In un eventuale contenzioso sarà quindi il giudice a deciderne la valenza giuridica.
Buonasera,
vorrei sottoporre alla sua attenzione il seguente caso.
Nel 1990 è stato acquistato un terreno agricolo da parte di tre comproprietari in parti uguali.
Una quota di un terzo, sebbene intestata nell’atto di compravendita ad una sola persona,
è stata acquistata in realtà da due persone in parti uguali.
Tra queste è stata redatta un scrittura privata nella quale veniva indicata la
proprietà congiunta della quota del terreno.
La scrittura privata non è stata autenticata ed è stata firmata dalle parti e dai rispettivi coniugi.
La persona intestataria della quota del terreno nell’atto di compravendita è deceduta e
gli eredi in fase di successione hanno inserito la quota ereditata per intero.
Considerando che l’altra persona intestataria della scrittura privata è ancora vivente, che
gli eredi riconoscono la scrittura privata e che tutti di comune accordo ritengono opportuno intestare ad ognuno la propria parte, quale sarebbe la soluzione migliore da adottare?
In attesa di un suo gentile riscontro
Cordiali saluti
Non ci sono soluzioni miracolose nei diritti reali. Dopo la successione gli eredi che vogliono rispettare la scrittura privata debbono donare o vendere (dichiarando il prezzo come già pagato all’epoca) la quota di terreno al terzo intestatario della scrittura privata.
La ringrazio per la gentile delucidazione.
Per “dichiarando il prezzo come già pagato all’epoca” intende dire che non sarà necessario nessun nuovo passaggio di denaro?
Sarà quindi sufficiente indicare nell’atto di vendita che la quota è stata già pagata in passato facendo riferimento alla scrittura privata?
Grazie ancora per la sua disponibilità
Cordiali saluti
Esatto, ma senza fare riferimento a nessuna scrittura privata. Basta una generica dichiarazione
Polizza vita di euro 120.000, nonna decide di intestarla (cambio di contraenza) ad assistente familiare che è anche l’assicurata, senza modificare il beneficiario (che rimane quindi la nonna). Il suo ragionamento è: quando morrò tu potrai decidere se riscattarla o farne ciò che vuoi. La domanda è: si configura una donazione? Il nuovo contraente dovrebbe regolarizzare l’eventuale imposta di donazione?
Ma che polizza vita è? Quando muore la nonna la assicurazione paga il premio della polizza agli eredi della nonna, e non c’è più niente da riscattare. Comunque la risposta è negativa. Il cambio di contraenza non è di per se una donazione. Occorrerebbe studiare il rapporto sottostante alla luce del tipo di polizza e delle sue clausole.
Scusi, non sono stata molto chiara … la polizza è a vita intera e il beneficiario caso morte è il contraente. L’assicurato è una terza persona. Il contraente/beneficiario, venisse a mancare prima dell’assicurato, vorrebbe che l’assicurato stesso possa disporre della polizza, per questo ha pensato al cambio di contraenza. Se invece fosse l’assicurato a mancare, non ci sarebbero problemi, il contraente è beneficiario e rimarrebbe a lui la somma. La ringrazio molto per la pazienza…
Con sentenza del 19 febbraio 2016 n. 3263, la Cassazione ha statuito che le polizze sulle vita aventi contenuto finanziario, nelle quali è designato, come beneficiario, un soggetto terzo non legato al contraente da vincolo di mantenimento o dipendenza economica sono configurabili, fino a prova contraria, come “donazioni indirette” a favore dei beneficiari delle polizze stesse e pertanto scontano le relative imposte.
Gentile sig. Notaio, dovrei ricevere in donazione 1 casa sulla quale é acceso un mutuo purtropo io non sono mutuabile dalla mia banca perche’ piccolo imprenditore con una non adeguata situazione contabile, la mia domanda é la seguente: mia sorella che sarebbe la proprietaria della casa con la donazione sarebbe svinvolata dalla banca come garante e dall immobile come prima casa? Premetto che il mitio in questione é a nome dei miei genitori con mia sorella come garante. Grazie anticipatamente.
Purtroppo gli accolli sono tutti non liberatori dei precedenti mutuatari, quindi indipendentemente da chi riceve la donazione occorre sempre un documento della banca con cui si liberano i precedenti mutuatari e garanti. Provi a chiederlo. Altrimenti l’unica soluzione è quella del nuovo mutuo.
Buonasera,
premetto che son disabile e quindi magari non mi esprimerò al meglio ma spero che capisca; volevo chiederle una cosa: circa 3 anni fa con atto notarile i miei fratelli mi han donato il piano terra della casa dei genitori (al piano sopra verrà a vivere un fratello che ha comprato questa parte). Ciò che volevo sapere era se la donazione la posson revocare o no, visto che son disabile totale 100% ed ora non siamo in buonissimi rapporti per vari motivi e poi volevo sapere se posso lasciare la mia parte di casa a chi voglio o i nipoti (i figli dei miei fratelli, tutti più vecchi di me) han la priorità, anche se alcuni non so neanche che faccia abbiano dato che non si fan mai vedere. La cosa mi cruccia parecchio perchè io ci ho speso dei soldi per vari lavori (ho pure fatto rifare il bagno adatto ai disabili) e ho comprato quasi tutti i mobili che ho ora e poi ci sono le mie collezioni a cui tengo tantissimo e non vorrei facessero una brutta fine perchè io intenderei lasciarle ai soli 3 amici che ho. Spero di avere una risposta che mi chiarisca un pò le idee e la ringrazio tantissimo, cordiali saluti.
È stato molto chiaro e capisco bene la sua situazione ma purtroppo gli eredi dei suoi fratelli (coniugi e figli) possono impugnare la donazione fatta a suo favore, se ne ricorrono i presupposti (violazione della legittima). Nel caso ciò dovesse accadere, dovrà prendersi come valore di riferimento il valore dell’immobile donato al momento della morte del donante, escluse naturalmente le migliorie da lei apportate e tutto ciò che vi è all’interno e che è di sua esclusiva proprietà. Gli unici soggetti ai quali la legge riconosce una quota di legittima sono solo i figli ed il coniuge (ed in assenza di figli i genitori), quindi, in assenza di tali soggetti lei può tranquillamente fare testamento e lasciare i suoi beni a chi preferisce.
Buongiorno Dottore,
Avrei una situazione complicata da esporvi.
Nel 2005 mio padre ha donato 2 soffitte a me e mio fratello , tenendo L usufrutto.
Mio padre ha altri immobili ed è ancora in vita .
Io ho restaurato la soffitta e L ho trasformata in un appartamento dove ora vivo con moglie e figlia.
Nel 2016 ho comprato anche la soffitta di mio fratello.
Ora i rapporti con i miei genitori si sono guastati.
Potrebbero impugnare la donazione e togliermi l’ appartamento?
Potrebbero con la scusa dell usufruttò farmi uscire di casa ?
Potrebbe cedere L usufruttò a mio fratello?
Ho speso tutti i miei risparmi per fare L appartamento , ho una figlia piccola e trovarmi in mezzo a una strada sarebbe davvero grave , non lo accetterei.
Grazie per L aiuto .
Capisco il grave problema. La donazione non è revocabile. Purtroppo il titolare dell’usufrutto può reclamare l’uso dell’immobile fino alla sua morte. E potrebbero anche vendere il loro usufrutto a terzi però con il limite della vita del primo usufruttuario. Naturalmente lei può chiedere il rimborso delle migliorie effettuate nell’appartamento.
Buongiorno Notaio, ecco il mio quesito : mio padre nel 2013 e’ venuto a mancare. Siamo io e 3 fratelli + la seconda moglie. Ora dopo la successione stiamo tentando di trovare un accordo per la divisione. Nel lontano 1985 mio padre per affrontare un processo penale ( assolto in 1° con formula piena ) a liquidato una societa’ a responsabilita’ limitata assegnato con atto notarile ( liquidazione quote ai soci) un appartamento a mio fratello maggiore ed un secondo a sua moglie. Mio fratello minore ( siamo in mediazione presso il tribunale ) ritiene che quelle assegnazioni fatte siano considerate donazioni indirette e debbano rientrare nella asse ereditario ( cosa non fatta dal notaio )
. Lei come le considererebbe ?. Grazie mille. Eugenio
L’assegnazione di beni ai soci non una donazione ma è un modo per liquidare in natura (anzichè in denaro) i soci. Quindi a mio avviso non sono oggetto di collazione a meno che il valore dei beni assegnati ecceda di molto il valore della quota. Per valutare questo occorre però incaricare un perito.
Buonasera notaio.
Nel 1992 i miei nonni mi donarono la nuda proprietà di un immobile come quota disponibile, e l usufrutto a mio padre come quota leggittima.
Nel 2007 mia nonna e nel 2009 mio nonno sono deceduti e l anno scorso e venuto a mancare mio padre.
Ai miei zii nello stesso 1992 gli vennero donati altri immobili come quota leggittima.
Ora vorrei sapere se la mia donazione è ancora impugnabile e nel caso lo fosse quali dovrebbero essere i motivi, quando dovrebbe andare in prescrizione,e a me di quella donazione spetterebbe una quota leggittima essendo il nipote?
La ringrazio anticipatamente.
Le donazioni non possono più essere impugnate una volta trascorsi 20 anni, salvo che nel ventennio sia stato trascritto da parte degli eredi un atto di opposizione alla donazione.
Gentilissimo notaio,
le chiedo gentilmente un parere sulla mia situazione. Nel 2004, quando ero incinta del mio unico figlio, il mio ex marito fece un atto di donazione della casa a me. Un anno dopo, quando mio figlio aveva poco meno di un anno, mi convinse a trasferirci e a firmare un atto di retrocessione. Dopo un paio di mesi ha venduto casa e ci ha abbandonati. Premetto che nel frattempo, con una mia delega, ha venduto anche un’altra casa acquistata in comunione dei beni, di cui ho ricevuto una parte dei soldi solo dopo lunghe battaglie legali. All’epoca della donazione avevo 20 anni, e mi sono fidata ciecamente di lui.. Essendo mio figlio erede di quella casa, quell’atto di retrocessione con conseguente vendita può considerarsi legale a tutti gli effetti? Non c’è possibilità di impugnarlo considerato il fatto che il soggetto in questione non si prende cura del bambino (moralmente ed económicamente) da ormai 12 anni? La ringrazio, cordiali saluti.
La retrocessione della donazione non è considerata una nuova donazione ma una risoluzione della precedente donazione per mutuo dissenso quindi non può essere impugnata, nè la retrocessione della donazione nè la successiva vendita.
Gent.mo, le pongo il mio quesito: dopo morte di papa’, mamma al 66% e i 3 figli per l’11% cad. circa, siamo proprietari di un appartamento dove vivo io da 21 anni. Essendo tutti d’accordo e’ possibile fare una donazione a me? Il problema potrebbe essere una vendita in futuro ma se tutti sono appunto d’accordo? Non potendo effettuare una vendita per mia insufficiente disponibilita’, quale altra soluzione ci potrebbe essere? grazie per la cortesia. saluti
Non ci sono altre soluzioni. O procedete con un trasferimento a titolo gratuito (donazione) con tutti i rischi che ne conseguono, o con un trasferimento a titolo oneroso (vendita). Consideri solo che il pagamento del corrispettivo di una vendita può anche non essere costituito dal denaro ma può essere effettuato anche con altre modalità come ad esempio l’obbligazione di mantenimento, assistenza ecc…
Buonasera, il mio quesito è: ho un fratello – a parte noi due non ci sono altri figli-, i miei genitori vorrebbero donare a me un terreno e a mio fratello un appartamento di pari valore, entrambi siamo d’accordo sulla parità di valore delle due donazioni, che in caso verrebbero effettuate contestualmente. Dal momento che io sul terreno -che è già edificabile- vorrei costruire, potrei avere problemi in futuro? Un terzo parente suggerisce di fare una vendita, ma mi sembra che fiscalmente sarebbe molto sconveniente.
la tassazione per la donazione del terreno per me rientrerebbe nel regime di “prima casa” anche se la casa di fatto deve ancora venire costruita?
infine: il valore dei beni donati, in sede di successione, concorreranno nel calcolo della franchigia o si considereranno già usciti dall’asse?
ringrazio anticipatamente
A.
Se la costruzione viene fatta a sue spese dopo la donazione non dovrebbe avere problemi. La donazione di un terreno non può essere tassata con le agevolazioni “prima casa” in quanto trattasi di un terreno e non di una casa. Infine, quando si farà luogo a successione a causa di morte, le donazioni dovranno essere indicate della dichiarazione stessa ai fini del calcolo della franchigia. Quanto alle difficoltà che spesso frappongono Banche e/o acquirenti ho scritto nel mio articolo.
Buona sera signor Notaio, a me è capitato questo, in famiglia sono state fatte delle donazioni a noi figli, che ne siamo 5, solo una delle figlie non ha partecipato perché non aveva il denaro per pagarsi le spese Notarili come noi 4. Ma adesso viene il casino, le donazioni sono 5 appartamenti di cui uno non completo solo struttura in cemento con garage, che non la voleva nessuno. Per risolvere questo problema abbiamo fatto tirare a sorte da un nostro nipote i nomi di tutti e 5 in un sacchettino, ed è uscito a me il fabbricato….purtroppo. Questa donazione è stata fatta perché mio padre non poteva assorbirsi tutte le spese IMU di 4 appartamenti+ il fabbricato, e in più non aveva denaro per completare il Fabbricato. Ogni appartamento completo vale 140 mila euro + o – ed il fabbricato che vale 50 mila +o-. Dopo un paio di anni l’ accordo dei nomi nel sacchettino non è stato rispettato, perché due mie sorelle si sono scambiati gli appartamenti e a me questo non va giù. Mio padre ha anche i soldi per terminare il mio fabbricato…..ma non melo vuole finire e questo non mi è piaciuto.Volevo sapere se i miei fratelli e sorelle devono integrare la differenza in denari diviso 4. Poi, volevo sapere se possa impugnare tutto quello che è stato fatto 7 anni fa, e cosa fare. La ringrazio in anticipo per la risposa.
Mi scusi, forse la domande è un po confusa. Insomma volevo sapere se posso impugnare le donazioni fatte, tuttora in vita, di mio padre, per richiedere +o- lo stesso valore che hanno avuto i miei fratelli e sorelle.
Cordiali Saluti
Silvio
Non durante la vita di tuo padre. Dopo la morte potrai calcolare se con le donazioni è stata lesa la tua legittima ed agire di conseguenza
Le donazioni possono essere impugnate quando violino la quota di legittima riservata agli eredi legittimari. Non so dirle se le quote siano state violate o meno e se, quindi, vi sono o non vi sono i presupposti per l’impugnazione. Posso solo dirle che i termini per proporre azione di riduzione sono di 10 anni dalla morte del donante ed i termini per proporre azione di restituzione sono di 20 anni dalla donazione.
La ringrazio per la risposta.
Cordiali Saluti
Silvio
Salve,
vorrei sapere se è possibile fare una donazione anche senza il consenso del beneficiario…
Abbiamo una situazione un pò ‘particolare’: mio marito ha ricevuto in eredità 1/8 della casa paterna alla morte del padre, ora abbiamo acquistato una seconda casa e quella ci crea ‘reddito’ quindi vorremmo tagliare tutti i ponti con mia suocera per vari motivi per cui chiedo se sia possibile fare donazione a lei (dato che quella è la casa in cui vive)o magari quale sia il percorso migliore da seguire in questo caso…
Grazie mille per la disponibilità.
Cordiali Saluti
Daniela
No, la donazione è un contratto necessariamente bilaterale. Occorre quindi il consenso del donante e del donatario. Suggerisco di cedere ad altri o di chiedere la divisione coattiva.
in cosa consiste la divisione coattiva? Eventualmente si potrebbe anche fare una rinuncia abrogativa?
Eh..vedo che ci sarebbe molto da spiegare… la divisione coattiva è quella causa con cui un condividente esce dalla comunione per ordine del Tribunale, anche vendendo la casa all’asta se necessario. Per la rinuncia abrogativa non so che dirti. Non l’ho mai sentita nominare… mi sa che è qualche fake news che ha messo in giro Putin
Buongiorno,
Vorrei porLe una questione.
Se il nonno paga ad un nipote studi universitari poi nell’ambito della successione queste spese sostenute saranno soggette a collazione in favore degli altri figli?
Bisogna vedere se queste somme pagate dal nonno rientrano nelle spese ordinarie sostenute per l’istruzione o nelle donazioni indirette. Nel primo caso non sono soggette a collazione, nel secondo caso si. Non si può stabilire a priori se le spese sostenute per l’istruzione eccedono o meno la misura ordinaria ma occorre tener conto di vari aspetti, in primo luogo delle condizioni economiche del defunto.
Salve notaio, avrei una questione da porle, siamo due fratelli,
mio padre attualmente in vita ha donato a mia sorella 120.000 euro tramite bonifico, la quale si è ristrutturata una casa (di proprietà di mio padre) nella quale andrà a vivere con il marito. Mia sorella non ha firmato nessun foglio ed io non ho neanche la certezza del quantum di questa donazione.
Nessun foglio è mai stato notificato davanti ad un notaio, ne firmato da entrambi cioè mio padre ha donato, mia sorella ha preso, volevo sapere se era valido e se in futuro potrebbe pure essere oggetto di controllo per una tassazione su quella che potrebbe essere a tutti gli effetti donazione.
Come posso rendere ufficiale il trasferimento di denaro che è avvenuto?
E per di più, come posso tutelarmi per avere anche io la stessa parte? Posso impugnare la donazione (mio padre ha diversa liquidità disponibile, e molti immobili, quindi la donazione potrebbe essere una parte ridotta del totale ed essere inferiore al classico terzo dell’asse ereditario).
La ringrazio anticipatamente e le porgo
Cordiali Saluti
La donazione in denaro fatta ai figli non sconta alcuna tassazione al di sotto della franchigia di 1.000.000 di euro quindi potete stare tranquilli dal punto di vista fiscale. Quanto alla prova della donazione stessa, anche se non è stata fatta dinanzi ad un Notaio è comunque tracciata in quanto è stata fatta con bonifico. Finchè suo padre è in vita non può si fare nulla, alla sua morte dovete dichiarare tutte le donazioni fatte in vita al fine di ristabilire le quote.
La ringrazio della risposta,
quindi in fase di successione è prassi che venga fatta questa richiesta.
La dichiarazione delle donazioni effettuate/ricevute sarebbe, in caso di successione, a cura di mia sorella che per vari motivi potrebbe dichiarare qualcosa di diverso da quanto effettivamente dovuto. Come faccio ad essere certo che sia la cifra corretta? Potrebbe anche essersene dimenticata o non avere più i dati per poterlo dire con certezza, sopratutto se dovesse succedere tra molti anni.
Posso recuperare estratti conto, vecchi di diversi anni in qualche modo?
Ringrazio anticipatamente e le porgo
Cordiali Saluti
La dichiarazione di successione è un documento sottoscritto da uno solo degli eredi indifferentemente. Naturalmente le dichiarazioni in esso contenute devono essere veritiere per non incorrere in responsabilità, oltre che per evitare contestazioni da parte degli altri coeredi che non l’hanno sottoscritta. Finchè suo padre è in vita non può certo ottenere estratti conti, dopo la sua morte, può farlo ma deve essere autorizzato dall’autorità giudiziaria. Presupposto è quindi che vi sia un contenzioso tra eredi.
Salve,
sono rimasto figlio unico dopo la perdita di mia sorella, 10 anni fa.
5 anni fa è mancata anche mia madre.
3 anni fa mio padre si è rivolto a un notaio che gli ha consigliato di fare la donazione dei due appartamenti (dove abitiamo) e un altro nei miei confronti, onde pagare, da parte mia, meno tasse dopo.
Da quello che però ora leggo, essendomi impratichito un po’ di internet, resto un po’ spaventato e sembra che un domani, da quanto riportato in vari siti, avrò problemi a vendere le due case. Non pochi problemi, poiché le banche non concedono mutui su case donate.
Questo notaio dice che non c’è problema perché sono figlio unico.
Ma i dubbi mi restano. E non pochi.
Lei cosa mi consiglia? E’ stato disonesto il notaio? Mi consiglia di annullare la donazione tanto che mio padre è in vita?
L’annullamento costa molto (per la donazione avevo speso 4 mila euro circa…)?
Grazie per ogni consiglio,
e il più cordiale saluto.
Ho già risposto ad un quesito simile. No, il notaio non è stato disonesto: i problemi relativi alla provenienza donativa sono recenti. Non posso consigliare nulla: è difficile prevedere il futuro. Per i costi occorrerebbero il certificato catastale e il precedente atto: vada da un notaio vicino a lei per chiedere un preventivo
Stimatissimo Notaio,
innanzitutto grazie per questo servizio incredibile!
Vorrei acquistare un immobile donato e ho necessità di accedere al mutuo. Non sono passati 20 anni dalla donazione e non sono passati 10 dalla morte del donante. Quindi in teoria non ho speranze.
Mi resta un unico dubbio: dal momento che chi ha ricevuto in dono l’immobile era l’unica figlia e l’unica erede, non è che per caso la donazione “non ha più valore”?
Grazie infinite per la sua preziosa risposta.
La sua domanda riguarda la situazione di fatto, e quanto mi dice riduce i rischi a livello infinitesimale. Ma teoricamente la donazione rimane sempre un atto impugnabile.
Grazie per le sue buone parole.
Buonasera, ho letto sopra di un caso simile a quello nel quale ci troviamo noi ora.
Vorremmo acquistare un immobile da una signora, il quale immobile le è stato donato dal marito prima della sua prematura scomparsa. I due hanno dei figli e non sono passati 10 anni dalla morte, per cui potrebbero – in futuro – impugnare la donazione.
Da quello che apprendo per essere tutelati noi, occorre
a) verificare che la quota legittima di eredità spettante ai figli possa essere coperta dal capitale totale lasciato in eredita. Se ad esempio la casa che andiamo a comprare costa 200.000 euro, il patrimonio dovrebbe essere almeno 800.000.
b) far sottoscrivere alla signora che vende l’immobile la famosa assicurazione di donazione sicura (o eventualmente farla noi a fronte di uno “sconto” sulla quota di vendita
c) altro?
Il solo punto b sarebbe sufficiente a tutelare noi? Qual’è la pratica più solida che ci tutela finché non sono passati i famosi 20 anni?
la ringrazio anticipatamente per il tempo che vorrà dedicarmi
cordiali saluti
ho appreso stamattina dalla visura ipocatstale che la casa è intestata per 12/18 alla madre e per 2/18 a ciscuno dei 3 figli. Vendendo quindi anche loro la loro parte non dovrebbero verificarsi rivalse è corretto?
In caso di compravendita non ci possono essere mai impugnazioni, salvo che la vendita sia simulata
No, i punti a e b sono insufficienti. E’ possibile raccogliere la rinuncia dei figli alla impugnazione autenticata da notaio dopo la morte del de cuius. Naturalmente ciò vi tutela dai figli conosciuti, non da tutte le altre ipotesi che ho descritto nell’articolo.
Gent.mo Notaio,
ho due sorelle, i nostri genitori ormai da tempo non ci sono piu’.
Ora una delle mie sorelle vuole donarmi l’immobile adiacente al mio, per potere acquistarne un’altro usufruendo delle agevolazioni prima casa.
Il suo stato civile attuale è Libero.
La domanda che le volevo porre è:
Qualora un domani soppragiungessero dei figli e/o si sposasse, potrebbe essere effettuata la contestazione della donazione ?
Ringraziandola anticipatamente
Cordialmente
Risposta affermativa
Gentilissimo Notaio, buon giorno. Vorrei sapere se dopo una donazione fatta da mio padre in vita a tutti i figli che siamo 5, io vendo il mio fabbricato a 50 mila euro, perché non vale più di 50 mila e gli altri fratelli e sorelle che sono 4, hanno avuto da questa donazione appartamenti finiti del valore di 150 mila euro circa ciascuno. Volevo sapere se dopo aver venduto il fabbricato accatastato F3, posso comunque impugnare nei vent’anni la donazione? La ringrazio anticipatamente per il tempo che vorrà dedicarmi
cordiali saluti
Certo che può impugnarla se ritiene che sia stata violata la sua quota di legittima e non importa che abbia già alienato il suo immobile.
Buongiorno. La ringrazio di vero cuore Signor Notai Massimo d’Ambrosio.
Le auguro un buona giornata,
e il più cordiale saluto.
Gentilissimo Notaio, dopo la perdita di mio padre abbiamo ereditato un appartamento da 200 mq, nelle quote di 50% mia madre, 25% mio fratello e 25% io.
Premetto che l’appartamento fu modificato al catasto perché originariamente erano due appartamenti da 100 mq ciascuno.
Adesso la nostra intenzione e specifico che siamo tutti d’accordo è di ripotarlo allo stato iniziale e quindi di dividerlo nuovamente in 2 appartamenti.
A seguito di questa divisione la nostra intenzione è quella di effettuare una donazione alla sottoscritta di un appartamento e l’altro appartamento resterebbe a mia madre la quale poi lo lascerebbe in eredità a mio fratello.
Nell’appartamento della sottoscritta (prima casa) dove ci andrò a vivere con la mia famiglia, dovremo effettuare i lavori di ristrutturazione e quindi chiedere tutte le agevolazioni fiscali in merito.
Le mie domanda sono:
• Dobbiamo prima dividere l’appartamento al catasto e poi compiere i lavori o viceversa?
• Con la donazione ed essendo tutti d’accordo, posso ritenermi sicura o un domani mio fratello o suo figlio possono venire a richiedere parte del mio appartamento?
Cosa ci consiglia di fare per non incappare in errori .
Grazie mille.
Si informi bene: fusioni e divisioni materiali degli immobili richiedono la licenza edilizia… non basta farli “al catasto”. In ogni caso donazioni…no
Gentile Notaio, buongiorno.
Le scrivo per avere informazioni riguardo la donazione fatta dai miei genitori a me di una casa di loro proprietà nel 2012. Ho una sorella e i miei genitori sono ancora in vita. Purtroppo all’epoca non ho pensato di informarmi parallelamente a quello che il tecnico dei miei genitori (amico di famiglia) diceva loro e mi sono fidata, accettando cosi di tirarmi una zappa sui piedi. Sull’atto c’è anche la dispensa da collazione, cosa che non capisco per quale motivo folle sia stata fatta e per cui chiedo spiegazioni a Lei. Vorrei inoltre capire come uscire da questo impiccio della donazione dal momento che la casa è grande, io e mio marito non abbiamo figli e un domani non troppo lontano potremmo aver bisogno di vendere la casa dato io sono anche disoccupata.
La ringrazio molto per l’attenzione.
Per tagliare la testa al toro occorre revocare la donazione di comune accordo e stipulare un atto di vendita.
Gentile notaio,
innanzitutto le faccio i complimenti per il servizio prestato e per il suo blog. Sono interessato ad acquistare un immobile ricevuto in donazione
I donatari e il donante sono tutti in vita e sono disponibili alla risoluzione della donazione per mutuo dissenso. La risoluzione della donazione per mutuo dissenso mi garantisce al 100% da eventuali creditori dei donatari e del donante passati presenti e futuri?
Posso essere tranquillo che nessuno degli eventuali legittimari dei donatari e del donante potrà mai aggredire il mio bene? Ho contattato un suo collega e mi ha già informato che non dovrei (con una probabilità prossima al 100%) avere futuri problemi ma sinceramente ho un pò paura (non capisco infatti per quale motivo è stata effettuata una donazione poi il bene è stato messo in vendita solo 2 anni dopo).
Ho letto infatti che la giurisprudenza non è del tutto allineata. Infatti alcuni vedono nella risoluzione della donazione per mutuo dissenso non una cancellazione della donazione ex-nunc, ma di fatto una controdonazione. Grazie mille
Caro Andrea, sono stato molto chiaro sia nell’articolo sopra riportato che in diversi altri miei scritti. Ha inoltre richiesto il parere di un autorevole collega…. si rimetta a lui con fiducia
Gentile Notaio,
Le scrivo per avere informazioni circa la donazione di beni immobili. Mia madre ha due sorelle ed hanno ereditato dal mio defunto nonno dei terreni ed una casa. Tali beni non sono ancora stati divisi ed ognuna di loro è coerede. Una sorella vorrebbe donare la sua quota di eredità (quota di casa e quota di terreni) alla chiesa, potrebbe farlo? Qualora potesse, che implicazioni ci sarebbero per mia madre e l’altra sorella?
Grazie mille
Può donare la sua quota alla Chiesa con la conseguenza che verrà ad instaurarsi una comunione tra sua madre, la sorella e l’Ente. Naturalmente gli eredi legittimari della donante potranno sempre impugnare la donazione per violazione della legittima.
Gentile Notaio,
Le scrivo per avere informazioni per un immobile che sto per acquistare. Questo risulta oggetto di una donazione ed in particolare il donante ha donato al fratello 11 anni fa. Il donatario è deceduto 10 anni fa ed ora l’immobile è di proprietà (per successione) della moglie del de cuius e dei rispettivi figli. Premesso ciò, deduco che la risoluzione della donazione, essento il donatario deceduto, non possa più essere fatta. A questo punto Le chiedo se la stipula di una polizza assicurativa (costo circa 1000,00 euro) mi coprirebbe totalmente da qualsiasi eventuale azione di riduzione o correrei comunque qualche rischio.
La ringrazio in anticipo.
Buona giornata
Se copre il rischio da qualsiasi azione di riduzione allora puoi stare tranquillo. Devi vedere bene con la compagnia di assicurazioni.
Buongiorno notaio,
vorrei chiederLe una delucidazione:
mio padre 20 anni fa e più di 20 anni fa ha donato, con donazioni simulate, una serie di appartamenti a mio fratello. Ancora non sono trascorsi 10 anni dalla morte di mio padre, posso far valere i miei diritti di erede e quindi cercare di ottenere la mia quota leggittima di eredità?
La ringrazio anticipatamente
P.S. Nel tempo solo uno degli appartamenti è stato venduto e sono trascorsi più 20 anni, tutti gli altri sono ancora di proprietà di mio fratello.
La ringrazio ancora
Certo, se ritieni di essere stato leso da quelle donazioni puoi agire giudizialmente, ma non puoi chiedere la restituzione dell’immobile donato da più di 20 anni.
Salve, volevo ricevere un informazione. Mio padre sta facendo una serie di donazioni immobiliari verso noi figli (siamo tre, di cui uno sposato con figlio di 4 anni). Durante queste donazioni alla presenza di un notaio, di mia madre e di noi fratelli si firma un atto di rinuncia( a quanto ho capito). Ora però facendomi un calcolo di quanto sto ascoltando…fra tutti e tre io sono quella che ha ricevuto decisamente meno. Ho anche scoperto che mio padre vorrebbe lasciare la casa del mare (ricevuta da suo nonno da ragazzo) a mio nipote nel suo testamento. Questo atto di rinuncia che sto firmando è possibile revocarlo??? La casa del mare può veramente lasciarla solo a mio nipote? Posso fare qualcosa?
Gli atti di rinuncia alla propria quota di legittima ereditaria non sono validi. Deve informarsi meglio di che si tratta, parlandone anche col notaio, che, in quanto pubblico ufficiale terzo, non le lesinerà i consigli e le informazioni
Gent.mo Notaio,
la disturbo poiché avrei necessità di un chiarimento circa una situazione che riguarda mia madre.
Nel 1994, mia madre ha ereditato dal padre il 20% di un immobile equamente diviso tra altri quattro fratelli. Un immobile che non produce reddito e che nessuno, a parte mia madre vuole vendere.
A distanza di tanti anni, i fratelli non riescono a mettersi d’accordo su come gestire questa proprietà, ma è diventa nel tempo per mia madre fonte di ansia e preoccupazione.
Escludendo la possibilità che i fratelli possano acquistare la sua quota poiché tutti versano in condizioni economiche che non li permette di affrontare un passo di questo tipo, mia madre vorrebbe procedere con un atto di donazione del suo 20% ai quattro fratelli o a quei fratelli che sono d’accordo a ricevere tale donazione.
Le mie domande sono le seguenti:
– Chi riceve la donazione può successivamente rinunciarvi e rendere nullo l’atto? Una volta cioè accettata la donazione questa è da considerarsi definitiva? (leggevo nel suo sito che l’impugnabilità della donazione può avvenire solo da parte del donante o degli eredi o dei creditori del donante stesso e non si accenna mai al donatario).
– Per effettuare una donazione è necessario il consenso del donatario e dei donatari?
– Poiché l’immobile è sito a Napoli e mia madre abita a Milano, l’eventuale atto di donazione sarebbe preferibile venga effettuato con un notaio di quale delle due città?
Grazie davvero per un suo riscontro.
Cordiali saluti
La donazione è un contratto e richiede pertanto il consenso di tutti. Per revocare una donazione è altrettanto necessario il consenso di tutti. Diversamente bisogna agire giudizialmente ma solo per determinati casi, di certo non solo perchè il donatario ha cambiato idea. L’atto può essere fatto in tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal luogo in cui è sito l’immobile.
mi scusi se mi permetto signora, ma perché non valutate la donazione dell’immobile direttamente a lei figlia? la saluto cordialmente
Gentilissimo Notaio, sto per acquistare una casa di provenienza donazione. La banca eroga il mutuo in seguito alla mia stipula di polizza “Donazione sicura” . Un’amica mi ha fatto notare che, in caso di futuri rivalse da parte di eredi legittimi, la polizza coprirebbe solo il costo del mutuo che corrisponde al 50% del valore dell’immobile. Il notaio mi ha proposto di chiedere ai donatori di annullare la donazione e fare atto di vendita con me. È una cosa che si può fare? Inoltre io sono venuta a conoscenza di tutti i documenti soltanto dopo la proposta d’acquisto (fidandomi erroneamente dell’agenzia immobiliare che attestava che la casa era a posto) . Nel caso decidessi di non procedere con l’acquisto perderei la caparra?
La ringrazio anticipatamente
Si, il fatto che la provenienza sia una donazione non comporta inadempimento del venditore. Quindi potete tranquillamente fare una retrocessione della donazione in modo da revocare gli effetti della donazione e restituire l’immobile al donante, il quale procederà direttamente alla vendita.
Mi inserisco solo per farle notare che la sua amica sbaglia, la polizza copre la somma assicurata che decide lei, che può essere (anzi, è consigliabile sia) anche l’intero valore della casa.
Fra l’altro è possibile integrare il premio negli anni per tener conto di eventuali aumenti dei prezzi di mercato o di migliorie apportate all’immobile che ne aumentino il valore.
Saluti
Salve notaio
mio zio nel 2002 acquisto’ un immobile e Lo intesto’ direttamente a me..ora sono in una condizione che dovrei liberarmene e ho visto che si potrebbe optare per la rinuncia alla proprieta’,la casa è vecchia ed ha bisogno di grandi lavori di ristrutturazione e poi è piccola è di 46 mq..volevo chiederle se era possibile farla anche se sono sposato ed ho una bambina e le tempistiche se sono quelle di un normale atto con relativa voltura al catasto o ci sono molte più pratiche da sbrigare..
Certo di un suo interesse la ringrazio.
Cordiali saluti
Non ci sono norme esplicite ma la rinuncia alla proprietà sembra ammessa dall’interpretazione dell’articolo 827 del codice civile che si occupa dei “Beni immobili vacanti”. I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato. Trattandosi comunque di un normale atto liberale, pertanto i suoi eredi potrebbero sempre impugnarlo.
Salve, se un padre ha più immobili che abbiano quasi pari valore, e avendo due figli, dona un immobile a un figlio, e un altro immobile ad un nipote (figlio dell’altro figlio), può a morte del padre, il secondo figlio pretendere una nuova quota in quanto la donazione è avvenuta a favore del proprio figlio (nipote di chi dona)e non a lui in modo diretto? Grazie mille
Si, il figlio ha diritto di chiedere la reintegra della legittima. Naturalmente questa si attua innanzitutto attraverso la riduzione delle donazioni fatte in vita dal donante, fino alla concorrenza del valore della legittima.
Gentile Notaio, mio padre anziano ha 2 case di pari valore e un garage: quella in cui abita vorrebbe lasciarla ai miei 2 fratelli (che hanno già una prima casa) e l’altra con il box vorrebbe destinarli a me, che non ho casa. Da sempre (oltre 20 anni) ho usato a periodi questa casa (senza avere la residenza), i mobili sono di mia proprietà, ho un’utenza intestata. L’acquisizione tramite usucapione ha gli stessi effetti negativi della donazione? come si attua la mediazione e si può fare dal notaio? o bisogna procedere in autonomia c/o tribunale conservatoria per trascrizione ecc? Grazie cordialità
L’acquisto per usucapione presuppone l’intenzione di comportarsi come proprietario per un certo lasso di tempo (almeno 20 anni) esercitando le corrispondenti facoltà. L’acquisto accertato giudizialmente (con sentenza) costituisce senz’altro un titolo idoneo e non dà assolutamente problemi ai fini della successiva commerciabilità. L’acquisto non accertato giudizialmente, invece, non da certezza sulla circolazione giuridica quindi può dare problemi in caso di successiva rivendita. Il procedimento di mediazione ha natura stragiudiziale e presuppone un accordo tra le parti che poi deve essere trascritto nei Pubblici Registri, pertanto è necessario l’intervento del notaio.
Gentilissimo notaio, buona sera. Vorrei sottoporre alla vostra cortese attenzione una questione:
voglio vendere la casa ricevuta in donazione dai miei genitori in regime di comunione dei beni. Per garantire il compratore e non avere problemi vorrei effettuare la risoluzione del contratto per mutuo dissenso ma c’è un problema. Mia madre è deceduta e, lei, come mio padre ancora in vita, aveva, prima della donazione, un 50 percento dell’abitazione. Ora le chiedo se, tenendo conto del decesso di mia madre che, come detto sopra era conproprietaria dell’immobile insieme al papà, è ancora possibile effettuare la revoca del contratto.
Cordialità.
Risposta negativa
Grazie!!!
Gentile Notaio,
sono figlio unico. Mio padre aveva fatto, nel 2014, una donazione nei miei confronti della nuda proprietà dell’immobile in cui abitiamo. Lette le problematiche di futura vendita dell’immobile (10 anni dalla scomparsa del donatario, 20 dalla donazione…) sono andato da un notaio dove ho fatto un atto di “risoluzione per mutuo consenso” della donazione.
Un domani, quando l’erediterò, non dovrei più avere problemi per la vendita dell’immobile, giusto?
Siccome la donazione mi era stata fatta con i benefici di prima casa dovrò pagare qualcosa all’Angenzia delle Entrate?
Sono molto infastidito di avere fatto questa donazione, che poi si è rivelata dannosa.
grazie mille,
e il più cordiale saluto
Marco Protti
Con la risoluzione della donazione per mutuo consenso vengono eliminati all’origine i problemi legati alla circolazione degli immobili con provenienza donativa quindi in futuro non dovrebbe avere problemi per la commerciabilità dell’immobile, neanche a seguito di successione a causa di morte. Purtroppo quando si chiedono le agevolazioni prima casa bisogna mantenere l’immobile per 5 anni, quindi lei sarà soggetto a tutte le conseguenze fiscali per decadenza delle agevolazioni richieste. Se non è ancora trascorso un anno dalla risoluzione della donazione può optare per il ravvedimento operoso.
Salve 4 anni fa con bonifico bancario prestai 50.000 € io e 50.000 € mia mamma a mio fratello per l’acquisto di una casa in campagna, tali prestiti sono stati regolarmente registrati come donazioni nel rogito. Ora lui ha convinto mia madre a fare un atto in cui si dice che in realtà i soldi utilizzati erano suoi ed a me non vuole fare nessun riconoscimento del debito. cosa posso fare perché continua a rimandare di anno in anno senza mai sottoscrivere scrittura privata.
Grazie per la risposta
Purtroppo o si tratta di donazione o si tratta di prestito. L’una esclude l’altro e viceversa. Le consiglio di rivolgersi ad un avvocato.
Gentile Notaio, nel 2002 ho ceduto alla pressione del mio ex marito (ai tempi ancora sposati), donandogli la mia parte (50%) della proprietà di un immobile, Finalmente, nel 2010 ho trovato il coraggio di divorziare per violenza domestica (con ricovero ospedaliero), Dato il fatto che dal 2010 ad oggi, senza nessun sostegno economico, ho dovuto fare di tutto per sopravvivere, mantenere e crescere due figli abbandonati totalmente dal padre (tanto fisicamente che economicamente), cortesemente, potrebbe dirmi se avrei ancora la possibilità di impugnare, revocare o quant’altro per riavere la mia proprietà o l’equivalente in denaro?
Ringrazio anticipatamente.
No. Salvo che tu possa provare in giudizio di aver avuto pressioni
Salve Notaio,
vorrei avere delle informazioni su quanto segue:
Mio zio non sposato e senza figli, vuole lasciare a me e mia sorella i suoi beni
mobili ed immobili escludendo gli altri eredi (un fratello ed altri nipoti).
Ha già indicato le sue volontà in un testamento olografo.
Vorrei sapere se il testamento può essere impugnato dagli eredi esclusi dal testamento e se è necessario trascriverlo davanti ad un notaio
Grazie
I riservatari che possono impugnare il testamento sono elencati qui: https://mioblog.notaiopescaradambrosio.it/quote-legittima-erede-successione/
Dopo la morte occorrerà andare da un notaio.
No, per tutte due le domande
Buongiorno,
le espongo il mio caso uno zio, vedovo e senza figli, ha seguito di testamento da disposto solo in parte dei suoi beni a favore di alcuni nipoti e pronipoti in quote differenti, escludendone altri ed il fratello. In vita ha già effettuato una donaziona a favore di uno di questi eredi che però non è stata riportata nel testamento. alla sua morte oltre alle disposizioni testamentare, il resto dei beni e la donazione fatta in vita come verranno divisi?
Per i beni non contemplati nel testamento si aprirà la successione legittima. Può leggere questo articolo:
https://mioblog.notaiopescaradambrosio.it/quote-legittima-erede-successione/
Per la donazione fatta in vita non va fatta la collazione in quanto questa spetta solo agli eredi legittimari (ossia coniuge e figli).
Gentile Dot. Dambrosio, vorrei farvi una richiesta.
Nell’atto notarile della casa che sto vendendo ( di cui le parlai qualche mese fa) il mio acquirente ha trovato un’altra ” irregolarità ” nell’atto notarile di donazione tra me e mio padre. Eccola in breve:
nell’atto, nella descrizione dell’immobile, sono presenti solo due confinanti mentre, in realtà sono 4 ossia tre miei vicini più la stradina comunnale di accesso alla proprietà. Sull’atto sono indicati, come confinanti, due privati, più la strada comunale. Ora vorrei sapere:
siccome la legge dice che bisogna indicare almeno tre confinanti, come terzo confinante è possibile indicare, anzicché un privato, una strada. In caso di no, l’atto è valido anche solo con 2 confinanti?
Cordiali saluti.
Pasquale.
Confermo che vanno indicati almeno tre confini e che anche la strada è considerata un confine. Quindi può stare tranquillo.
Salve, vorrei donare a mio figlio la nuda proprietà della mia casa con usufrutto vitalizio a mio favore ovviamente. La mia domanda riguarda la tassazione….ho letto sul web che incide l’età dell’usufruttuario (quindi la mia, ho 70 anni). Ma è vero oppure ho capito male? Come si calcolerebbe allora in questo caso la tassa da pagare? Non vorrei essere fregata e voglio essere preparata….per mio figlio la casa sarebbe la seconda di sua proprietà
Il Ministero delle Finanze ogni anno pubblica le tabelle che determinano la percentuale di valore (tassabile) della nuda proprietà in rapporto alla età dell’usufruttuario. Cambiano ogni anno perchè cambia l’aspettativa statistica di vita. Il suo notaio le farà rapidamente il calcolo.
La ringrazio per la risposta….ma questa tassa la si dovrebbe pagare una volta fatto l’atto o alla mia morte mio figlio? Mi spiega in cosa consiste gentilmente….la ringrazio
La tassa che dovrà pagare è quella dell’atto di trasferimento della nuda proprietà. Vada con fiducia dal suo notaio di fiducia che le spiegherà a voce come funziona.
Buongiorno Notaio.
L’immobile di mio padre è gravato da una domanda giudiziale trascritta dal 2005 a causa di una servitù di veduta. Nel 2012 mio padre ha donato la sua parte a mia madre. Ora poichè la servitù di veduta ha portato ad una causa con i vicini che ci vede costretti alla demolizione di parte dell’immobile, nel caso in cui noi non si possa per motivi economici adempiere ai lavori e lo faccia la controparte e l’immobile finisca all’asta la donazione rimane o viene revocata? Grazie
La donazione rimane. Semplicemente gli atti successivi ad una trascrizione pregiudizievole non sono opponibili all’avente diritto. Ma per gli altri rimangono
Buongiorno notaio, 4 anni fa mia suocera ha donato la casa di proprietà in cui abitava, di proprietà 4/6 sua e 1/6 e 1/6 dei due figli, ad uno solo dei figli che vi si è subito trasferito alla morte della stessa (avvenuta circa un anno dopo). Pure mio marito ha donato al fratello il suo sesto di proprietà. Fattostà, che in successione a mio marito è toccata solo la metà del patrimonio rimanente. Quindi hanno fatto a metà, ma in più il fratello ha ereditato interamente la casa di mia suocera. So che è possibile fare un’impugnazione della donazione entro i 10 anni dalla morte del de cuius, ma a noi non interesserebbe (a me sì in realtà perché ritengo che mio cognato abbia abusato della fiducia di mio marito, ma per quieto vivere ci ho messo una pietra sopra). Il problema che si prospetta è un altro. Entrambi sono cointestatari dei muri di un negozio, in cui svolgono una attività in società. Fra pochi anni, un paio, se dio vuole, mio marito andrà in pensione e vorrebbe ottenere e vendere la sua metà di negozio (oltre a uscire dalla società). Secondo me, conoscendolo ormai, mio cognato si opporrà, non vorrà vendere (perché a lui mancano ancora molti anni alla pensione) e nemmeno comprare la quota di mio marito (per intenderci piange sempre miseria da quando lo conosco ma so per certo che se la passa abbastanza bene) adducendo come scusa che non avrà i soldi. Questa cosa mi crea molta preoccupazione, se dovesse opporsi in qualche modo alla vendita o non voler acquistare, come possiamo agire noi? Già si è preso per intero la casa, non vorrei vedere lesi i nostri diritti con il negozio… Il fatto che abbia già avuto una cospicua donazione puo’ in qualche modo agevolare noi con il negozio? Grazie infinite.
La divisione di un bene in comunione è obbligatoria. Se il giudice non trova l’accordo vende l’immobile all’asta e divide il prezzo.
Buongiorno Sig. Notaio,
mio padre vorrebbe fare una donazione dei suoi beni immobili ai propri figli e secondo quanto stabilito dalla sua volontà, le divisioni non sarebbero di uguale valore. Da quanto ho letto nel suo blog, ho potuto appurare che anche a distanza di 10 anni, uno dei figli potrebbe impugnare l’atto di donazione per illegittimità ritenendo che non sia stato agevolato nello stesso modo di cui sopra.
La mia domanda è questa: è possibile scongiurare questa ipotesi facendo una rinuncia da parte dei legittimari all’azione di opposizione alla donazione? Oppure esiste un’altra soluzione?
Grazie infinite
E’ vero che confermando le volontà di mio padre della successione nel futuro (e più lontano possibile) testamento, nessuno può fare un’azione?
Grazie ancora
Assolutamente no. Anzi, se scrivi qualcosa sul testamento lo annulli
Per la rinuncia alla opposizione legga: https://mioblog.notaiopescaradambrosio.it/rinuncia-opposizione-azione-restituzione/
I termini sono qui: https://mioblog.notaiopescaradambrosio.it/impugnazione-donazione-eredi/
Egregio Notaio dovrei acquistare un appartamento da una persona la cui moglie ha donato il rispettivo 50% di proprietà nel 2004. Questa coppia di 75 anni non ha avuto figli. Mi consiglia al fine della futura commerciabilità del bene di procedere con la stipula di un assicurazione o con la risoluzione della donazione per mutuo dissenso.? Se dovessi vendere quest’appartamento il futuro acquirente potrebbe con la risoluzione avere qualche problema con la banca nell’accendere un mutuo?Le chiedo questo xchè la mia banca per concedermi il mutuo preferirebbe l’assicurazione e non capisco perché .Grazie.
Fino a una decina di anni fa nessuno ci pensava, ed ora tutti sono terrorizzati dalla donazione nel ventennio. Comunque tenga presente che ogni banca ha le sue idee. Sicchè se non sta per vendere è inutile fare qualsiasi cosa. Fa una assicurazione? E se la banca del futuro acquirente non la vuole? Fa una revoca? E se la banca del futuro acquirente è contraria alla revoca?
Grazie della risposta Signor Notaio, ma a questo punto di fronte al fatto che essendo stata fatta questa donazione nel 2004 e quindi mancando solo 5 anni alla scadenza dei 20 anni, vale la pena richiedere al venditore di procedere con la revoca della donazione con il rischio che poi io acquistando mi ritrovi con un immobile che il mercato possa considerare gravato da un nuovo atto ( la revoca) che impropriamente possa essere considerato come una nuova donazione trovandomi poi con la commerciabilità piena dell’immobile dopo 20 anni dalla data della revoca? Perchè se fosse così in questo caso la fidejussione eviterebbe questa problematica dandomi certezza tra 5 anni della nuova piena commerciabilità del bene. Grazie ancora del suo interessamento.
Se vale la pena o no purtroppo è una valutazione di opportunità strategica che spetta solo all’interessato. Qui nel mio blog posso solo riferire – come ho fatto – degli aspetti giuridici sottostanti
Buongiorno. Egregio Notaio mio Nono si risposo’ è con l’altra miglio ha combinato un bel po’ di casini che ho scoperto alla morte della mio seconda nonna, si tratta della casa e dei buoni fruttiferi Postali che hanno modificato a nostra insaputa intestando la casa alla seconda moglie che alla sua morte il suo unico figlio se ne è impossessato e ha girato tutti i Buoni fruttiferi a nome di lei è di suo figlio che se ne è impossessato. Vorrei sapere se posso ….continua…. Impugnare tutto giacché mio padre è defunto ma mia madre no, la seconda moglie di mio nonno è defunta 9 anni e mezzo fa e se posso ancora fare qualcosa. La ringrazio per l’eventuale risposta è …. Le Auguro Buon fine Anno e Buon inizio 2019.
I termini prescrizionali non sono ancora passati (anche se ci manca poco). Ma il problema è cosa vuol dire “intestato”. Se ha donato è più semplice, se ha venduto o dato il danaro è più difficile. Comunque il problema si impernia sul fatto probatorio: le consiglio di andare da un buon avvocato per esaminare assieme quali prove potrebbe portare in giudizio.
Grazie della risposta signor notaio, si la casa gliel’ha donata e i Buoni postali ci sono i nomi della seconda moglie e del figlio il nome di mio nonno non risulta, i Buoni hanno al momento un valore di circa 210.000 euro. I figli ne sono 4 compreso quello dell’ultima moglie. La ringrazio della sua gentilissima disponibilità. Buona Giornata
Buongiorno, Notaio,
Ho una domanda e ti sarò molto grato se puoi aiutarmi. Mi scuso in anticipo, perché non parlo italiano e ho usato uno strumento di traduzione.
Sono brasiliano e mi trasferirò in Italia. In Italia, intendo vivere delle donazioni fatte da mia madre (che è anche brasiliana e rimarrà in Brasile), del valore di 5000 € mensili. Queste donazioni saranno il mio unico reddito.
In Brasile, le donazioni sono tassate al 4%, indipendentemente dal valore. Presto, la tassa sulle donazioni sarà pagata in Brasile da mia madre.
La mia domanda è se dovrò pagare un tributo in Italia (sia su donazioni, o imposte sul reddito), sia se avrò obblighi in relazione a queste donazioni mensili in Italia (come atto notarile con testimoni).
Grazie mille!
Dipende da che tipo di donazioni sono. Le donazioni di modico valore non devono essere fatte per atto pubblico e non scontano tasse, quando invece non possano essere considerate tali, per essere valide dovranno essere fatte per atto notarile con l’assistenza dei testimoni. Quando al costo, non è possibile prevederlo in astratto, una volta in Italia, si rivolga ad un notaio di fiducia.
Egregio Sig.Notaio,
io come tanti sono un ex marito.
Mi sono separato dalla mia ex moglie 3 anni fa con una consensuale e come da accordi e da sentenza del giudice, sono rimasto io nell’abitazione coniugale nella quale vivevamo insieme (intestata ancora attualmente al 50% per uno), perché la mia ex moglie ha preferito trasferirsi altrove.
La casa è ancora gravata da mutuo (intestato anche questo al 50% per uno) e come da sentenza di divorzio sto continuando io a pagare alla banca il 100% di questo mutuo (per il 50% per me e per l’altro 50% come corresponsione di un indennità alla mia moglie per mancato godimento dell’immobile). Ora mia moglie ha bisogno di disfarsi del suo 50% di proprietà per ragioni fiscali in quanto ha comprato un’altra prima casa (anche se comunque è consapevole che nei confronti della banca resterà lo stesso responsabile per il suo 50% di mutuo) e quindi vorrebbe cedermi la sua parte (regalandomela perché non lo fa per denaro). Conviene ad entrambi che mi faccia una donazione o che mi faccia una cessione (vendita)?? Il mio dubbio, oltre che di natura fiscale, è circa il fatto che una donazione presuppone la gratuità; ma io in realtà ogni mese pago il mutuo al 100% e quindi anche non dando direttamente i soldi alla mia ex moglie, li do alla banca anche per il suo 50%.
Il mutuo non lo trovo un problema: anzi, a maggior ragione, diventando proprietario al 100% paga per se stesso. Ritengo però che sia problematico contravvenire ad una sentenza. Se, come ho capito, la sistemazione patrimoniale viene da una sentenza di divorzio occorre mettersi d’accordo e chiedere al giudice la modifica dei patti: l’atto notarile lo si farà in esecuzione della decisione.
Si, c’è stata una sentenza di divorzio (separazione consensuale) che recita: “La casa coniugale sita in ……, in comproprietà fra i coniugi, viene assegnata in uso temporaneo al marito. Le rate mensili di pagamento del mutuo …… verranno corrisposte integralmente dal Sig.Evini; al 50% come comproprietario ed il restante 50% in nome e per conto della Signora Risatti, quale corresponsione dell’indennità per il mancato godimento dell’immobile”.
Ora io e la mia ex eravamo convinti che bastasse fare una donazione (o una cessione) del suo 50% nei miei confronti tramite notaio, senza dover ricorrere nuovamente ad un giudice; ma mi sembra dalle Sue parole che non è cosi, corretto?
ringrazio e saluto cordialmente Davide Evini
La questione non è di competenza del notaio. Deve consultarsi con un buon avvocato!
Buongiorno, mia madre vorrebbe donare al proprio figlio un’unità immobiliare ad uso commerciale del valore stimato in € 80.000. La cosa è fattibile e quanto si andrebbe a pagare di tasse e notaio? Una volta fatta la donazione il figlio ha degli obblighi?
Ringrazio e saluto Cordialmente Lorenzo Picchiotti
il costo te lo può calcolare solo il notaio dove andrai a stipulare, perchè non è semplice. Si, il figlio ha degli obblighi di gratitudine verso la donante
Buonasera Notaio, qualche anno fa ho donato i miei beni ai miei due figli stipulando due atti: nel primo atto (donazione) ho donato indivisamente e in parti uguali (1/2) ai miei due figli, l’intero immobile storico con più sub.; nel secondo atto è stata fatta una donazione-divisione, dove nella prima parte dell’atto ho donato indivsamente i miei beni e nella seconda parte i miei figli (donatari), con il consenso mio e di mio marito, si sono attribuiti le quote, specificando che le hanno accettate a tacitazione completa di ogni loro diritto. Un domani, loro stessi o i loro eredi potranno rivalersi uno sull’altro o impugnare l’atto di donazione-divisione?
Cordialmente,
La Valle
Non è oggi possibile dare risposte certe, poichè il corretto valore delle quote di legittima spettanti agli eredi legittimari sarà determinabile solo dopo l’apertura della successione. Nel suo caso, qualora il valore delle donazioni effettuate corrisponda alle quote spettanti ai donatari/eredi legittimari nessuno potrà impugnare nulla.
Salve,
se ho capito bene un immobile donato da un padre nel 2004 non è piu restituibile nel 2024 per avvenuta prescrizione, però i legittimari possono chiedere la riduzione anche dopo 20 anni se non sono trascorsi 10 anni dalla morte del donante? In questo caso non possono togliere l’immobile ma possono chiedere che gli venga data una somma di denaro pari alla quota che richiedono in riduzione?
Inoltre, la quota di legittima come si calcola? Esiste un calcolo matematico? Questo si fa sull’intero patrimonio? Inoltre, mi perdoni, i valori catastali inseriti nell’atto di donazione sono impugnabili?
Si ha ben capito, dopo 20 anni dalla donazione, salvo il caso in cui i legittimari abbiano trascritto idoneo atto di opposizione alla donazione, non sarà più possibile agire per recuperare l’immobile ma se non sono passati 10 anni dall’apertura della successione sarà sempre possibile agire con l’azione di riduzione per ottenere un integrazione per equivalente della legittima lesa. Il calcolo si effettua secondo il criterio stabilito dall’articolo 556 c.c.: all’apertura della successione si somma al valore del patrimonio relitto dal de cuius, il valore delle donazioni effettuate detraendone i debiti, per sapere quale fosse la quota disponibile e quali le quote spettanti ai legittimari.
La ringrazio. Qualche ulteriore quesito, se me lo permette.
Il valore della legittima equivale ai 2/3 del patrimonio al netto dei debiti?
Inoltre, il valore (ad esempio di immobili e terreni) dei beni donati in precedenza non sarà più quello riportato nell’atto notarile ma quello che si evincerebbe al giorno dell’apertura della successione?
Si, il valore della eredità è quello del giorno della apertura della successione
Egregio Notaio D’Ambrosio,
avrei una domanda su una donazione fatta da mia sorella a mia nipote ( figlia di mio fratello), uno dei due testimoni è il genero della parte donataria ( lui è anche un avvocato).
L’atto è valido?
Cordiali Saluti
La legge è chiara sul punto i testimoni non possono essere il coniuge, i parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale, fino al terzo grado compresi.
egregio notaio,
il quesito che le volevo porre è relativo al termine di prescrione – art. 2903 c.c. -ed è il seguente:
è mia intenzione effettuare donazione nei confronti dei miei genitori del diritto di usufrutto della mia abitazione (prima prima casa) dovendomi io trasferirmi. essendo io un libero professionista, soggetto a responsabilità civile, non vorrei che situazioni professionali, ad oggi non concrete, relative alla mia attività potessessero emergere responsabilità utili a portare ad un ‘ azione revocatoria anche a seguito dei 5 anni previsti dalla legge.
l’idea mia sarebbe quella fare donazione dell’usufrutto della casa ai miei genitori (60 anni circa), e in un secondo momento provvedere a fare un ulteriore donazione ad eventuali figli che verranno.
Grazie anticipatamente per la risposta.
Se lei non è soggetto a dichiarazione di fallimento, il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione revocatoria da parte dei creditori è quello fissato dall’art. 2903 c.c.
Gentile notaio sto acquistando una casa tramite agenzia e poco prima della fase rogito la banca si ferma perchè salta fuori nei dati catastali una donazione prima della compravendita …. ora mi tocca pagare un assicurazione per procedere con il mutuo. le chiedo gentilmente …. nel preliminare si specifica che l immobile è privo di pregiudizi etc salvo mutuo ipotecario che verrà sciolto in fase di rogito….. la donazione può essere considerata pregiudizio ? e se è così ho sbagliato io a non informarmi o l agenzia a non comunicarmelo ? grazie
Purtroppo la donazione non può essere considerata una pregiudizievole. L’agenzia immobiliare non ha alcun obbligo, salvo l’aver taciuto circostanze di cui era a conoscenza. Occorre sempre farsi assistere da un notaio fin dal primo momento!
Egregio sig. Notaio, volevo esporle un problema in merito alla donazione che mia madre vorrebbe farmi in merito alla sua casa di proprietà. Siamo due figli io e mia sorella, mia sorella per varie vicessitudini è incappata in problemi con il fisco e di conseguenza deve una determinata somma allo stesso. Ora mia madre vorrebbe donarmi la sua abitazione (e questo in accordo con mia sorella), corro il rischio che questa donazione possa assere impugnata dal fisco in quanto mia sorella è debitrice o è inimpugnabile in quanto l’abitazione non è di proprietà di mia sorella ma bensì di mia madre che ha tutto in regola? Se questa tipo di donazione può essere impugnata cosa può evitare al 100% che il fisco possa intervenire sulla quota di mia sorella? un atto di vendita? la ringrazio immensamente per il suo tempo
Al momento non succede nulla perchè nè lei nè sua madre siete debitori. Ma l’AdE è ammessa, dopo la morte di vostra madre, ad impugnare la donazione (sostituendosi a sua sorella) in quanto lesiva di legittima.
la ringrazio infinitamente per la risposta. Quindi la donazione anche se indirizzata solo ed esclusivamente a me sarebbe comunque impugnabile dall AdE.. mi perdoni se le chiedo un ultimissima cosa, a questo punto l’unica cosa che salverebbe il pignoramento della quota di mia sorella è solo un atto di vendita? in questo caso come se la comprassi io.. giusto? grazie mille di cuore
Si, unica soluzione, ma deve essere una vendita vera, senza che nulla possa far sollevare il sospetto di una simulazione
Salve, mio suocero ha donato la casa a mio marito nel febbraio del 2013 sono passati 6 anni, lui ha contratto dei debiti con finanziarie private, possono impugnare la donazione della casa essendo passati 6 anni?
Il termine di prescrizione per l’azione revocatoria riconosciuta ai creditori del debitore che ha posto in essere atti potenzialmente lesivi dei loro diritti di credito è fissato in 5 anni dalla data dell’atto (art. 2903 c.c.).
Salve Notaio,
Intanto grazie per la sua disponibilità.
Il mio quesito è il seguente:
Mia madre ha donato la proprietà dell’appartamento in cui vive a mio fratello, che vive con lei, lasciando per se il diritto di usufrutto.
Noi siamo tre fratelli molto solidali, e non avremmo alcuna intenzione di agire per far valere i nostri diritti su tale bene, soprattutto in virtù della mancanza di autonomia economica di nostro fratello il donatario. Anzi, la nostra preoccupazione è che dovendo un giorno noi altri fratelli preoccuparlci del sostentamento del fratello meno fortunato, la casa che è troppo grande per una sola persona, dovrà essere venduta per un’abitazione più piccola ed economica. A questo punto però mi rendo conto che la donazione è stata davvero deleteria e siamo preoccupati di non trovare una soluzione che consenta a noi di ridurre le spese a cui inevitabilmente andremo incontro, intrappolati da una serie di cavilli che mi fanno interrogare sulla ragione per qui esiste la donazione, visto che si tramuta in una trappola.
Cosa potremmo fare noi un giorno, per rendere la vendita della casa possibile senza dovere ricorrere ad altre spese?
La rinuncia all’eredità, speriamo tra 100 anni, potrebbe far decadere definitivamente il nostro diritto all’eredità? Sarebbe per un eventuale acquirente garanzia che nessun erede richieda un giorno la restituzione dell’immobile?
Non capisco bene il problema. Se siete tutti d’accordo basta non impugnare la donazione e attendere la prescrizione (V. il prospetto in un mio articolo). Si potrà fare, ad abundantiam, dopo, anche una rinuncia alla impugnazione.
Grazie per la sua risposta.
Il punto è che purtroppo 10 anni sarebbero senz’altro troppi per le nostre finanze, nello specifico, lavorando molto lontano, avrei bisogno di prendere mio fratello con me subito.
Riformulo la domanda.
Una rinuncia all’eredità ed all’impugnazione della donazione fatta da tutti i legittimi eredi esclusi dalla donazione, consentirebbero ad un acquirente di accendere un mutuo senza l’opposizione delle banche e soprattutto, senza il timore di vedersi aggredito l’immobile in futuro?
Grazie.
Se la donante è ancora in vita si può fare la risoluzione della donazione per mutuo consenso così da eliminarla dalla provenienza ventennale dell’immobile. Una volta risolta la donazione, a vendere sarà vostra madre come piena proprietaria. Se invece la vendita avverrà dopo l’apertura della successione di vostra madre, a vendere saranno tutti gli eredi. Se la donante non è più in vita, tutto dipende dalla banca che deve concedere il mutuo al futuro acquirente. Non tutte si accontentano della rinuncia all’eredità o all’azione di riduzione. Alcune vogliono che venga stipulata una polizza assicurativa, altre addirittura si rifiutano di concedere mutui in presenza di provenienze donative.
Buongiorno Sig. Notaio, mi trovo in una situazione delicata per me e mia moglie e non mi sento affatto tranquillo.
Abitiamo in una porzione di casa dei genitori di lei (un subalterno), che ci è stato lasciato in comodato d’uso gratuito qualche anno fa, prima di sposarci.
Ora i suoi genitori vorrebbero “sistemare le cose” con una donazione, ma la cosa mi preoccupa, in quanto mia moglie ha anche una sorella (che ha già avuto una parte di casa intestata molti anni fa)… ed un fratello (qui sta il problema) che si trova in una situazione drastica di debiti con l’azienda di suo padre (mio suocero). Si trova sull’orlo del fallimento, e non mi fido affatto delle sue azioni.
Io e mia moglie vorremmo rimanere tranquilli tutta la vita senza avere nessuno che possa rivalersi sui nostri beni per sete di soldi.
Altra preoccupazione che però non ha a che vedere con la donazione è che la nostra casa in comodato (proprietà di mio suocero) possa essere “toccata” per ripagare i debiti fatti con l’azienda (penso che mio suocero sia dentro ancora per il 10%…ma non ne sono sicuro), e che i beni dell’azienda non siano sufficienti a ripagare i debiti.
Vorrei davvero che potessimo mettere il cuore in pace.
La ringrazio infinitamente
Non c’è dubbio: deve acquistare subito la porzione di casa. No donazione. Siete accerchiati dai rischi
La ringrazio per la celere risposta…mio suocero mi ha assicurato che la casa non può essere “toccata” in quanto non sotto pignoramento. E’ corretto?
Dice di essere in società con il figlio per solo il 10%, ma io ho scaricato la visura camerale della società e risulta che la quota versata quando è stata fondata la società è di 5k € a testa (padre e figlio) e che risponde per la quota versata…questo potrebbe voler dire che in realtà è socio per il 50%?
Ultima domanda se posso permettermi….i debiti sono alti, e se le banche non dovessero recuperare sufficienti crediti dagli immobili della società, potrebbero realmente attaccarsi anche a questa casa?
Mi perdoni, la ringrazio.
La problematica è complessa, e le informazioni che lei scrive non sono chiare. Deve andare di persona dal suo notaio di fiducia, dargli il tempo di studiare le carte e fare i suoi controlli, e potrà darle indicazioni e suggerimenti precisi.
Buongiorno dottore ho un quesito molto delicato mi trovo in questa situazione, ero cointestatario di un conto fra me mia madre la mia altra sorella e mio fratello nel tentativo di non farmi trovare nulla hanno deciso di togliermi dal conto e poi aprirne un’altro.Su questo conto erano presenti anche dei miei soldi in piccola parte e la pensione che mia madre versava del mio defunto papa’.Non solo il conto è stato chiuso con una firma falsa, ma si sono appropriati dei miei soldi e sono state aperte due polizze vita di importi consistenti intestati solo ai miei fratelli, mia madre non ha piu’ nessun conto intestato a se, al massimo ne avrà uno ma ci saranno importi esigui .Posso fare qualcosa adesso? o alla morte non trovero’ nulla perchè tutto sara’ prescritto e non sapro’ che fine avranno fatto?.
Non si capisce bene il tuo problema, anche perchè nessuno può “essere tolto dal conto” senza il suo volere. Se però ci sono firme false o altri escamotage illegali devi denunciare subito tutto ai carabinieri. A distanza di tempo sarà impossibile venirne a capo, prescrizione o no.
Salve, avrei bisogno di un consiglio, non sapendo come muovermi. Mia nonna è mancata qualche mese fa ed era proprietaria di un appartamento che adesso è rimasto a mia madre e a mia zia. Volevo subentrare io, quindi diventare proprietaria, mia madre donerebbe metà della sua parte a me e io dovrei liquidare poi mia zia, chiedendo un mutuo per metà del valore della casa. Penso che il primo passo sia giustamente far valutare l’appartamento, poi come potrei muovermi?
Se i proprietari sono due, per successione, lei deve acquistare le due quote con atto notarile. Se non ha il danaro farà ricorso alla banca. Sconsiglio la donazione, in presenza della quale nessuna banca le darà un euro
Dottore la ringrazio per il cortese riscontro!
Saluti
Gentile notaio, mio padre venuto a mancare qualche mese fà lasciandomi la quota disponibile ; nel 2000 con atto di donazione cedeva la sua quota indivisa di proprietà immobiliari ai tre figli che poi procedevano con la divisione. Ora nel caso di azione di riduzione la donazione del 2000 rientra nella riunione fittizia, pertanto se ipotizzassimo il valore degli immobili a 100 rivalutati ad oggi, ogni figlio avrebbe ricevuto una quota di 33 che sommate ad altre donazioni ricevute ,formano la massa a cui applicare la quota di 2/9 per verificare la lesione di legittima . E’ corretto il procedimento?
Saluti
bisognerebbe leggere se la donazione era stata fatta con dispensa da collazione e imputazione, in tal caso andrebbe a gravare sulla disponibile e quindi a ridurre la quota a Lei spettante in forza del testamento.
Grazie per la risposta ; l’atto di donazione immobiliare del 2000 non riporta nessuna dispensa da collazione e imputazione , pertanto in una ipotetica riunione fittizia ad ogni figlio va imputata la stessa quota pari1/3 della donazione immobiliare indivisa più eventuali altre donazioni.Saluti.
Gentile Notaio,
nel 2016 mia madre mi ha venduto un piccolo appartamento adiacente al mio su consiglio del nostro notaio perché era per lei una seconda casa ed io avrei potuto unirla alla mia unità immobiliare ed avere una casa unica e prima.
In seguito ad una verifica il locale sul mio piano che ho acquistato da mia madre è registrato come indirizzo e civico di un immobile adiacente, quindi io ora mi trovo una seconda casa e, dato che il valore dichiarato era troppo basso quindi ora ci troviamo a pagare un muta di 3.000euro rateizzata, la prima rata l’ho versata proprio questo mese. Ora mia zia e mia madre proprietarie di un altro immobile, me lo vogliono cedere in vita (sarebbe il mio terzo immobile di proprietà). Mio cugino mi consiglia una donazione da parte di mia zia a me e da parte di mia madre a me, congiuntamente vorrei donare a mia sorella e mio nipote i due appartamenti che già ho, in questo quella che mi varrà donata sarà la mia unica casa, volevo sapere se la cosa è fattibile e se la donazione è il canale adatto.
.
Grazie
può ricevere un immobile fruendo delle agevolazioni prima casa purchè si impegni a cedere entro 12 mesi quello che ha acquistato con le agevolazioni.
Gentile Notaio,
sono in procinto di acquistare un immobile. Il signore che lo possiede ora ha comprato l’appartamento da una signora a cui l’appartamento era stato donato dal marito nel 2002. Il marito in questione è morto il 9 aprile 2010.
Se io rogito il 10 aprile 2020 dovrei essere protetto da eventuali pretese degli eredi o mi sbaglio?
Sottolineo che la coppia non aveva figli ed è stato fatto regolare testamento dal marito, con eredi la moglie e un nipote.
Grazie mille per l’eventuale risposta.
Per essere sicuri al 100% devono passare 20 anni dalla donazione e 10 dall’apertura della successione.
Supponiamo invece che io debba ricevere una donazione di una cifra da parte di un amico residente all estero che va dai 100,000 ai 200,000 euro. Quali potrebbero essere gli incovenienti?
Devi farla in ogni caso per atto pubblico notarile. Naturalmente l’Agenzia delle Entrate guarda con mooolta attenzione le rimesse dall’estero
Buonasera Notaio, avrei bisogno di un Suo chiarimento:
E’ da poco venuto a mancare mio suocero. Le due figlie, vorrebbero fare la “rinuncia all’eredità”. Il padre non possedeva nulla se non due vecchie auto del valore di un paio di migliaia di euro. Tale decisione è dovuta al fatto che, essendo un tipo “imprevedibile”, che elargiva a destra e manca il denaro che possedeva, vorrebbero stare tranquille nel caso (non improbabile) si presentasse in futuro qualche creditore a cui lui aveva firmato qualche carta . Fra l’altro vi sono diversi bolli auto non pagati e altri piccoli debiti. Il nostro dubbio sulla possibilità di fare la “rinuncia all’eredità” è questo :
Circa 35 anni fa ha fatto una donazione di un appartamento alle due uniche figlie. Ci sarebbero problemi per questa donazione oppure, essendo trascorsi 35 anni ormai è “al sicuro” ? . Grazie
Nulla osta al fatto che le figlie rinuncino all’eredità del padre. Non vi è alcun legame tra la rinuncia dell’eredità e la donazione ricevuta anni addietro.
Buonasera Notaio,
vorrei chiederle un consiglio.
Convivo con il mio ragazzo proprietario di una casa costituita da 2 subalterni.
Vorrei acquistare uno dei subalterni oppure metà di tutta la casa (qual è la strada migliore?).
Ulteriore problema è che alla morte del padre del mio fidanzato, la mamma ha donato la sua parte ai 3 figli. tra fratelli hanno fatto la compravendita, mentre rimane la parte donata al mio fidanzato dalla mamma.
Quali sono i rischi?
Io comprerei una sola casa. In modo che, se va tutto male, qualcosa le rimane. I rischi – e principalmente i tempi di prescrizione – sono dettagliatamente esposti nell’articolo
Buongiorno notaio volevo chiederle un’informazione due punti del racconto la storia praticamente la casa era tutta di mio nonno alla sua morte metà casa è andata mia nonna e l’altra metà è divisa con i quattro figli in tutto siamo otto nipoti della nonna la casa ancora non è stata divisa quindi è ancora intestato tutto alla nonna. la nonna può lasciarmi la sua metà solo a me e non agli altri 7 nipoti
Mi dici che gli eredi sono otto! quindi non è di tua nonna. Fai la successione come per legge dopodichè la sua parte può essere lasciata a chiunque, nel rispetto delle quote dei legittimari
Gentile Notaio, nel caso in cui genitore intende regolare in anticipo la propria successione donando ai figli per quote indivise la proprietà di un immobile, la comunione che ne consegue tra i figli (solo su questo specifico bene) è ordinaria o ereditaria ? In particolare si applicano le regole previste per il diritto di prelazione della comunione ereditaria (art 732 cc) oppure in sede di accettazione i figli devono, se vogliono, istituiire esplicitamente un diritto/obbligo di prelazione reciproco ?
E’ comunione ordinaria. Ereditaria solo a causa di morte. Certo, se si vuole, i donatari possono concedersi nel rogito un diritto di prelazione reciproco.
E’ possibile prevedere che il diritto di prelazione si applichi in tuttii i casi di trasferimento della proprietà per atto tra vivi (tranne la donazione), includendo ad esempio i casi di permuta, conferimento della quota in una società o di escussione del bene come garanzia, o comunque di rivalsa su di esso da parte di un terzo creditore, oppure una tale formulazione o comunque intendimento sarebbe contrario a disposizioni generali dellordinamento (ovvero quali sono i limiti se ci sono) ? Do inoltre per scontato che il diritto di prelaziome possa essere costituito a tempo indeterminato (anche a carico dei successori a qualsiasi titolo) fino a quando la comunione non venga sciolta. Grazie ancora per le sue risposte.
Si è ben possibile stabilire un diritto di prelazione convenzionale rimettendo i patti alla libera contrattazione delle parti. A differenza delle prelazioni legali però, in caso di violazione del diritto di prelazione la tutela non sarà reale (il diritto di recuperare l’immobile dagli acquirenti pagando lo stesso prezzo) ma solo risarcitoria (ovvero chi ha violato la prelazione dovrà risarcire chi ha subito il danno).
Spettabile notaio, essendo mancato un amico che mi ha lasciato un piccolo appartamento in eredità con usufrutto però da parte di una mia zia portatrice di handicap, volevo gentilmente chiedere se, in questo caso, si paghi l’8% di tasse di successione o se invece non si paghi nulla in quanto l’usufruttuaria disabile 100%. E se si rientrasse in questo secondo caso cosa succederebbe una volta che dovesse mancare ? Ringrazio anticipatamente
Nella successione occorre indicare il valore di quello che si riceve. Nuda proprietà o usufrutto: ci sono delle tabella compilate annualmente dal Ministero delle Finanze. Alla morte del titolare dell’usufrutto la piena proprietà si consolida senza spese.
Grazie per la cortese risposta. Solo una precisazione le chiederei. Essendo l’usufruttuario testamentario invalida 100% si ha diritto all’azzeramento delle imposte al momento in cui venga formalizzato il lascito all’erede?
E nel caso in seguito l’usufruttuario decidesse di non avvalersi di tale diritto e l’immobile venisse venduto ci sarebbero imposte “retroattive”da versare ? La ringrazio infinitamente
Le ho detto che il consolidamento dell’usufrutto avviene senza spese. Il resto della sua nuova domanda purtroppo è incomprensibile: suppongo si debba rivolgere a un commercialista
Si può far diventare un bosco che è mio ma che possono passare chiunque un pezzo privato dove si possa recintare???
In qualsiasi caso il proprietario puo lasciare tutto il bosco a me anche se non sono suo parente ma un semplice amico???
Non si capisce bene il suo quesito. Ma certo il proprietario può farci quello che vuole.
Buona sera signor notaio e buon 1 maggio,vorrei sapere un’informazione,io sono proprietario di un immobile dove inizialmente allo stato grezzo era con quota 1/3 in compraaccettante venduta da mia madre a noi tre figli,dopo anni mia sorella decide di rinunciare alla sua parte con un atto di donazione,e noi dal notaio stipuliamo un contratto dove si evince che ognuno dei due fratelli e proprietario per il 100 per cento di questa casa che si e divisa a metà e abbiamo realizzato ognuno un appartamento di circa 70 metri quadri con area sovrastante,ora sperando che sia stato chiaro nell’esporre il fatto gli vorrei chiedere se è possibile la vendita del mio appartamento presso terzi tenendo conto che all’incirca 8 anni fa mia sorella ha donato il suo terzo a me e mio fratello,grazie.
Lei può disporre come vuole di questo immobile, se l’acquirente dovrà chiedere il mutuo per acquistare la sua banca potrebbe non concederglielo perche vi è una donazione nella provenienza ventennale. In tali casi, ci sono alcuni strumenti per risolvere il problema come la risoluzione della donazione per mutuo dissenso.
Buongiorno Sig.Notaio.
Nel 2019 mio padre ha effettuato un bonifico a mio favore di non modico valore, non eravamo a conoscenza dell’obbligatorietà dell’atto, quindi quest’ultimo non è stato fatto.
Ad un anno di distanza, per “mettere a posto” la questione, è possibile procedere con un atto per un bonifico effettuato un anno fa (abbiamo naturalmente la Contabile del bonifico)?
Cordiali saluti
Si, non importa quando materialmente è stato trasferito il danaro. Con l’atto notarile si regolarizzano anche pagamenti precedenti
Buonasera Notaio,
E’ da poco venuto a mancare mio suocero. Le due figlie, vorrebbero fare la “rinuncia all’eredità”. Il padre non possedeva nulla se non due vecchie auto di scarso valore. Tale decisione è dovuta al fatto che, essendo un tipo “imprevedibile”, vorrebbero stare tranquille nel caso (non improbabile), comparissero dei recenti debiti e si presentasse in futuro qualche creditore a cui lui aveva firmato qualche carta. Fra l’altro vi sono diversi bolli auto non pagati e altri piccoli debiti. Il nostro dubbio sulla possibilità di fare la “rinuncia all’eredità” è questo :
Circa 35 anni fa ha fatto una donazione di un appartamento alle due uniche figlie. Ci sarebbero problemi per questa donazione oppure, essendo trascorsi 35 anni ormai è “al sicuro” ?. Grazie
8) possono rinunciare all’eredità senza problemi. La donazione che avevano ricevuto tempo fa non intacca il loro diritto di rinunciare.
Grazie tante. Cordiali saluti.
Gentile Notaio,
Avrei un quesito da porLe riguardo l’acquisto di un immobile proveniente da donazione. Io desidererei acquistare da un proprietario che chiamerò X un appartamento appartenente a un patrimonio che ha questa storia che esporrò brevemente.
Nonna e nonno di X sono proprietari dell’intero patrimonio al 50 e 50. Quando viene a mancare il nonno di X, la sua parte passa per metà alla nonna di X (che arriva così ad avere il 75% del patrimonio) e per l’altra metà all’unica figlia, madre di X (che ha così il 25% del patrimonio). Quando la madre di X viene a mancare la successione viene regolata tramite quanto disposto in un testamento olografo in cui ella devolve la sua successione per due ottavi in favore del coniuge (padre di X) e per tre ottavi ciascuno in favore dei due figli (X e sorella di X).
Quindi alla morte della madre di X la proprietà risulta così ripartita: nonna di X ventiquattro trentaduesimi; padre di X due trentaduesimi; X tre trentaduesimi; sorella di X tre trentaduesimi.
Nel gennaio 2019 la nonna di X e il padre di X donano in parti eguali ed indivise in favore di X e della sorella di X la loro quota di proprietà; con lo stesso atto X e sorella di X procedono a una divisione del patrimonio in due lotti di eguali valori. A dicembre 2019 la nonna di X viene a mancare, mentre il padre è tuttora in vita (anno di nascita 1942).
Ora, io vorrei acquistare un appartamento di proprietà di X: quali rischi corro?
Grazie dell’attenzione,
Cordialmente.
LP
Le quote non le posso verificare perchè in questo momento non ho sottomano la calcolatrice. Quali sono i rischi l’ho ben descritto. E più volte. Veda anche una breve intervista video sul tema che ho pubblicata sul mio canale Youtube un paio di giorni fa.
Grazie gentile notaio.
Buon lavoro e buona giornata.
Cordialmente
LP
Gent.mo notaio,nel 2006 i miei genitori hanno effettuato donazione di un immobile nei miei confronti per la somma di 80.000€ mentre nel 1998 avevano donato la somma di 65milioni di lire a mio fratello per le sue nozze.Nel 2011 ho venduto l’immobile e all’epoca il notaio della parte acquirente,fece firmare sia a me che a mio fratello una fidejussione per garantire da eventuali azioni di riduzione.
Fermo restando che nel 2026 si prescriverà il termine e l’acquirente dell’immobile non avrà più alcun problema,mio fratello potrà sempre chiedere azione di riduzione nei miei confronti entro 10 anni dall’apertura della successione per presunta lesione di legittima rimettendo in ballo la donazione del 2006?
Cordialmente
si, la prescrizione è decennale. La fideiussione che firmaste era una garanzia per l’acquirente, non tra di voi
Buongiorno Notaio,
mia moglie ha ricevuto mediante donazione un’immobile allo stato rustico; successivamente mediante mutuo cointestato ( lei da sola non riusciva ad averlo) abbiamo provveduto insieme a completarlo e ad accatastarlo come A2. I miei quesiti circa questa situazione sono:
– Chi è l’erede di questa casa ? Sono io ?
– In caso di divorzio, se mia moglie decide di vendere la casa ( da me completata e portata allo stato attuale) spetta tutto a lei?
Per quanto riguarda l’eredità del coniuge ho scritto molti articoli sulla successione legittima, necessaria, e in caso di separazione e divorzio. Quanto alla vendita risposta affermativa: a lei spetterà il rimborso delle spese per il mutuo se riuscirà a provare, rata per rata, che effettivamente ha pagato personalmente lei.
Buonasera, Notaio D’Ambrosio, le sottopongo questa situazione: amica separata con un figlio avuto da lui, il marito convive da 10 anni con nuova compagna con 3 figli avuti da altro matrimonio e da un anno hanno avuto una figlia. Ora la mia amica deve ricevere eredita da zio materno defunto che vorrebbe investire in una polizza assicurativa ramo primo con contraente lei e beneficiario il figlio per evitare che il marito erediti in caso di sua morte. Il marito potrebbe impugnare la polizza anche se proviene da eredita ricevuta dopo la separazione e da parenti materni della mia amica?
La scelta migliore è procedere al divorzio, che fa perdere all’altro coniuge i diritti successori.
Egr. Notaio, le pongo un quesito. Siamo tre fratelli. Dovrei ricevere un’appartamento da mio padre in donazione. Mio padre ne possiede tre di appartamenti, ma mentre il mio è intestato solo a lui, gli altri due sono cointestati con mia madre. Al momento i miei fratelli non sono interessati a ricevere le donazioni da mio padre. Ora io riceverei di più da mio padre e nulla da mia madre. I miei fratelli se un domani avranno la donazione riceverebbero di meno da mio padre di più da mia madre.
Se all’atto di donazione nei miei confronti i miei fratelli firmassero la rinuncia all’azione di riduzione, non potranno più impugnare il bene donato? Sarei quindi libero di rivenderlo di fare un mutuo?
Gli aventi diritto non possono rinunciare all’azione di riduzione finchè il donante è in vita (art. 557 c.c.).
Buonasera Notaio
Le espongo questa questione:
– Ho ricevuto in donazione nel 2004 insieme a mia madre, da parte di mio zio (fratello di mia madre) una porzione di un immobile.
– Ho scoperto a posteriori che mio zio nel 2008 ha venduto alla sua badante, in cambio di una rendita assistenziale vitalizia, la restante parte di quel fabbricato (un appartamento)
– Mio zio è morto a settembre del 2010 senza essere mai sposato ne avuto figli e con entrambi i genitori deceduti (cioè senza legittimi credo si dica così) e senza avere altre proprietà.
Nel 2011, successivamente alla morte di mio zio, la badante disse, minacciando me e mia madre, di essere in possesso di un testamento rilasciatole da mio zio nel 2009 (un anno prima di morire) nel quale mio zio la designava erede universale! Così ha detto. Non so se ciò corrisponda a vero.
Ora siamo a ridosso dei 10 anni dalla morte di mio zio e quindi dal consolidamento della donazione a nostro favore se non erro.
Nel caso questa signora abbia davvero in mano quel testamento, cosa rischiamo io e mia madre?
Sarebbe ancora in tempo a deposotare quel testamento e con esso revocare la donazione da noi precedentemente ricevuta?
Grazie in anticipo per la gentile rispota
Se suo zio e la badante non si sono sposati, questa non ha la qualità di erede legittimario quindi non può impugnare alcuna donazione fatta in vita dal de cuius.
Assolutamente non si sono sposati.
Quindi, se ho ben capito, SOLO I LEGITTIMARI possono revocare la donazione.
Anche fosse vero che questa signora fu designata, con un testamento successivo alla donazione, EREDE UNIVERSALE, essa non potrebbe comunque revocare la donazione.
Mi dà una gran notizia…ero terrorizzato.
Grazie tante!
Mi fa piacere che ogni tanto sono utile a qualcuno
Buonasera, ho effettuato una proposta di acquisto di un immobile proveniente da donazione.
Il notaio a cui mi sono rivolta mi ha suggerito di far fare una recoca per mutuo consenso.
Il donante e il donatario quindi hanno fatto un atto di revoca regolarmente registrato.
Ora la banca a cui mi sono rivolta per il mutuo mi chiede una doppia assicurazione: per la donazione e per la revoca.
Una volta stipulata l’assicurazione posso stare tranquilla?
L’immobile è acquistabile?
Eventualmente avrò problemi in futuro se avessi bisogno di rivenderlo?
Ancora non ho la delibera di mutuo…
Il suggerimento del notaio (poi eseguito) è il migliore, perchè è la massima tutela. Quanto alla banca non si può dire nulla: i soldi sono loro e possono chiedere qualsiasi cosa loro aggradi
Buonasera Notaio, vorrei acquistare un immobile proveniente da Atto di divisione fra Due fratelli. Questo atto è stato preceduto dalla donazione da parte del genitore delle quote derivanti da successione ereditaria del coniuge defunto. Prima della donazione il venditore e la sorella erano gli unici figli della donante ed erano entrati a far parte dell’asse ereditario per il 25% complessivo. il patrimonio era composto da diversi immobili e terreni. La donante è tuttora in vita. Ritiene sia Un caso che presenti rischi limitati per il futuro o ha qualche suggerimento / osservazione in merito?
La situazione non mi sembra grave. Comunque è vero che dopo la morte della madre, ciascuno degli eredi può ricalcolare la quota a lui spettante e agire in riduzione contro la donazione e in restituzione contro chi ha poi acquistato. Provi a fare il calcolo anticipatamente per conto suo per rendersi conto del rischio e, in caso affermativo, si rivolga a un (buon) notaio che le illustrerà tutte le tutele possibili per il suo caso.
La ringrazio per la risposta.
Buonasera Notaio,
le scrivo per un quesito inerente l’interessante articolo sul suo blog.
Io e mia sorella abitiamo in due appartamenti distinti appartenuti a nostra madre.
Nel 2017 nostra madre è venuta a mancare.
Per successione ogni appartamento è per 2/3 di nostro padre e 1/6 mio e 1/6 di mia sorella.
Mio padre si sta per risposare, vorremmo pertanto evitare che la futura moglie possa in qualche modo rivendicare qualcosa su questi due appartamenti.
Mi sembra di capire che la donazione non è efficace.
L’unica via percorribile è acquistare i 2/3 di ogni appartamento da nostro padre ?
Anche se sposa la nuova compagna in regime di divisione dei beni corriamo pericolo ?
Grazie per la sua gentile risposta,
Il coniuge è erede legittimario: tutti i beni di proprietà di vostro padre spettano pro-quota anche al coniuge!
Gentile Notaio,
la ringrazio per la risposta.
Quindi credo di non sbagliare affermando che l’acquisto è l’unica soluzione che mi permetterà di vivere in tranquillità nella mia casa.
Grazie mille per il suo tempo.
Saluti.
Gentile Notaio,
ho una domanda per lei che non le è stata ancora posta.
Circa 10 anni fa, mio padre ha inviato a mezzo bonifico sia a me che ai miei fratelli una somma cospicua a mo di donazione, ma senza trascrivere l’atto presso un notaio.
Mi chiedo quindi quali sono i rischi non avendo trascritto l’atto, e cosa rischio in caso di un accertamento dell’agenzia delle entrate, fermo restando che posso sempre dimostrare tramite il bonifico pervenuto che si tratta di una donazione padre-figlio avvenuta molti anni orsono.
La ringrazio e le porgo i miei più cordiali saluti.
A) Le donazioni di denaro non devono trascriversi; B) L’AdE non c’entra; C) molti anni orsono non c’era bisogno di andare dal notaio; D) il rischio è quello della nullità della donazione, a richiesta di chiunque; E) può sanare andando dal notaio ora
Salve Notaio, vorrei chiederLe un’informazione: mio padre fra qualche anno dovrà percepire l’assegno sociale ma ha diverse proprietà quindi immagino dovrebbe donarle per prendere l’assegno. In famiglia siamo in tre e poi c’è mio fratello sposato che vive in casa a parte. Eventualmente nella donazione lui potrebbe donare parte degli immobili a mio fratello e parte a mia madre, la quale vive con noi, specificando però nella donazione che alla morte di mia madre la roba di lei passi a me?
Saluti
No. Proibitissimo. Ma è anche proibito dismettere degli immobili apposta per avere il diritto a percepire l’assegno sociale. Si consulti col suo avvocato prima di prendere una decisione.
Gent.mo Notaio D’ambrosio, innanzitutto mi complimento per il suo blog che ho il piacere di seguire da tempo. Mi permetto di esporLe il mio quesito in quanto credo possa essere utile anche ad altri lettori.
Mio nonno dovrebbe acquistare ad un’asta giudiziaria una casa e, temendo di avere delle pendenze da parte di alcuni creditori, vorrebbe farne donazione a me, specificando che ne entrerei in possesso alla sua morte e a quella di mia nonna.
Premetto che mio nonno ha un altro figlio oltre a mia mamma (che purtroppo è venuta a mancare anni fa) e che egli rinuncerebbe spontaneamente, davanti ad un notaio, a rivalersi sulla donazione, in quanto ha già ricevuto parecchi benefici in passato.
Mio zio però è sposato e ha due figli di 16 e 12 anni. La mia domanda è: devono anche la sua famiglia sottoscrivere l’eventuale rinuncia a rivalersi sulla donazione (ammesso che sia possibile fare una rinuncia)? Eventuali futuri nipoti di mio zio potrebbero rivalersi su tale donazione prima che siano trascorsi 20 anni?
Inoltre, considerando i possibili debiti di mio nonno di cui ho accennato, vorrei chiederle: se eventuali creditori dovessero rivalersi su questa donazione entro il termine di 5 anni da quando è stata stipulata (se ho capoto bene è questo il termine), io in quanto donatario rischio qualcosa a parte non ricevere il bene?
Esiste un modo per eseguire tale donazione senza rischiare che la casa mi venga tolta, magari dopo averci speso diversi soldi per ristrutturarla?
La ringrazio anticipatamente per le risposte che vorrà darmi.
Entro un anno dalla donazione i creditori del donante possono addirittura iscrivere il pignoramento senza agire in revocatoria. Dopo il decorso di un anno, devono agire in revocatoria e poi iscrivere il pignoramento. Gli altri futuri eredi non possono rinunciare ai loro diritti ereditari prima della morte del donante, una simile rinuncia sarebbe nulla in quanto sono vietati i “patti successori”.
Salve.
Sto vendendo un immobile che mia madre, morta nel 2009′ mi ha donato nel 2003. L’acquirente sta richiedendo un mutuo, e la banca a quanto pare ha richiesto un’assicurazione sulla donazione, in caso qualche erede si dovesse far vivo. in questo caso sono davvero costretto a richiedere una copertura assicurativa, o visto che sono passati più di 10 anni dalla morte di mia madre, e nessun erede ha impugnato la riduzione, se ne può fare a meno?
Bisogna fare quello che si inventano le banche, anche se sono precauzioni eccessive: altrimenti niente mutuo e quindi niente vendita
Salve, prima di fare una donazione di un immobile da madre a figlio, si vorrebbe verificare se il figlio non abbia creditori pubblici o privati, visto i suoi 6 anni di attività lavorativa autonoma di 10 anni fa. La domanda è: quali certificati e dove richiederli per controllare che il figlio sia “pulito”, e che quindi la casa una volta intestata a un figlio che è sempre stato “nullatenente e disoccupato” negli ultimi 10 anni, non si veda portare via la casa o problemi vari con eventuali ufficiali giudiziari, che non aspettavano altro che sto figlio avesse qualcosa di consistente d’intestato per aggredirglielo subito, Grazie.
Le imposte si possono verificare all’AdE. Per gli altri creditori privati che non hanno iniziato procedure giudiziali non c’è niente da fare.
Buongiorno,
Complimenti per il blog, le espongo i miei dubbi.
Sono ultimogenito di 4 figli. Mio padre, ancora in vita, qualche anno fa ci ha donato l’immobile e i garage annessi in cui tutti abitiamo (i miei fratelli sposati nel loro appartamento, io ancora nell’appartamento con i genitori).
Nella divisione a me è andato l’intero appartamento al primo piano (dove ancora vivo con i miei) mentre loro hanno diviso 2 piani in 3. Per i garage a me è andata una quota più grande della loro e questo, negli ultimi anni, ha reso scontento qualcuno di loro.
Ho letto di quote legittime e azioni di riduzioni, ma in questo caso alla morte dei miei genitori i miei fratelli posso avviare qualche azione legale per ridistribuire in parti eque i beni oppure posso stare tranquillo?
La ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti
Risposta affermativa: la lesione di legittima si calcola secondo il valore dei beni lasciati – o in precedenza donati – al momento della apertura della successione
Grazie. Consiglia quindi di approfondire l’argomento con il notaio o con un avvocato specializzato in eredità?
Con chiunque. Normalmente i principi ereditari vengono studiati dai notai
Buongiorno Notaio,
le pongo il mio quesito:
Sto comprando un’immobile donato (nel 2003) da padre e madre a un figlio.
I figli sono due, ed hanno ricevuto un’immobile a testa (di valori molto simili).
Ora è rimasta in vita solo la madre.
So che in questo caso, non valgono i 20anni, in quanto la donazione è ante 2005 (conferma?), per cui mi chiedo, che problemi potrei affrontare?
Gli eredi (i due figli), dovrebbero essere tranquilli, in quanto ognuno ha avuto in donazione la medesima parte.
Per cui, chi potrebbe venire a bussare alla mia porta?
Eredi non riconosciuti? Figli illegittimi? Creditori?
(ci sono delle tempistiche perchè questi casi cadano in prescrizione? Oltre ai 10anni, dalla morte della madre)?
Inoltre le chiedo, se dovessi stipulare un’assicurazione per questo immobile donato, sa dirmi cosa accadrebbe in caso di fallimento dell’assicurazione? (esiste qualche ente che copre una problematica del genere, come accade sulle RC auto?)
Grazie
Il rischio può essere valutato solo da te, magari aiutato da un notaio che esaminerà le carte. Le assicurazioni sono contratti liberi che possono essere pattuiti come si vuole.
Buon giorno Notaio D’Ambrosio. Di seguito il mio quesito:
Nel 2006 mio padre e mia madre hanno donato a me e a mio fratello (unici figli di entrambi) un appartamento (ognuno di noi ha la proprietà del 50%). In caso di vendita dell’immobile, il fatto che i legittimari coincidano con i donatari può èssere una tutela sufficiente o rimane comunque il problema di ipotetici figli illegittimi (ovviamente un acquirente e/o una banca non può escluderlo).
Nel 2026 non avremo più problemi di sorta per un’eventuale vendita dell’immobile. Giusto?
Grazie. Un cordiale saluto.
Fino a 10 anni fa nessuno si preoccupava delle donazioni. Ora tutti si allarmano anche al di sopra del giusto. Non posso prevedere le idee del futuro acquirente o della futura banca mutuataria. Comunque la prescrizione, come può leggere nel mio articolo è di 20 anni dalla donazione oppure di 10 anni dalla morte del donante, se essa interviene prima dei 20 anni
Buonasera Notaio,
mio padre, con una lieve patologia neurodegenerativa (certificata dal medico civile provinciale per l’ottenimento dell’assegno di invalidità), vorrebbe intestare a me (figlio unico) alcune proprietà, ma il notaio che ho contattato sostiene che, date le sue condizioni, una donazione non è possibile (non è ne interdetto ne inabilitato).
L’art. 775 del codice civile dice che un atto effettuato da una persona incapace di intendere o di volere “può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa”. Ovviamente nessuno di opporrà, essendo il donante concorde e io l’unico erede, ma tale atto può essere da lui sottoscritto?
Grazie per il supporto!
Se il notaio ha concluso che suo padre non è in condizione di intendere e volere mi sembra che non ci sia alcuna chance
Buongiorno, sono proprietario di prima casa con mia moglie (50%).
Vorrei donare la mia parte (50%) a mio figlio in modo che mio figlio diventi proprietario al 50% dell’immobile (insieme con mia moglie) ed io possa in questo modo acquistare un appartamento in altro comune, dove andrò a portare la mia residenza, per poter acquistare l’immobile intestato a me come prima casa.
E’ possibile tutto questo con atto di donazione da effettuarsi da notaio? oppure ci sono altri modi che lei consiglia, oppure vede dei problemi?
Grazie Maurizio
E’ fattibile. Ovviamente occorre verificare lo stato patrimoniale tra i coniugi per capire se può donare lei oppure occorre l’intervento di sua moglie. Rimangono per suo figlio i soliti problemi, non immediati, della provenienza donativa dell’immobile di sua proprietà (sia pur al 50%)
Egr. Notaio,
i miei genitori sono separati dal 1997 e mio padre nel 2007 ha deciso di donarmi il suo 50% di porzione dell’immobile, pertanto ad oggi io e mia mamma deteniamo il 100% dell’immobile.
In questi giorni, mio padre ha richiesto a mia mamma il divorzio in quanto vorrebbe risposarsi con la sua compagna. La domanda è la seguente: la sua futura seconda moglie potrebbe impugnare la donazione fatta da mio padre?
Io vorrei vendere il mio 50% a mia fratello (che non è figlio di mio padre) cosicché mia madre doni il 50% a mio fratello, suo figlio, e cosi mio fratello diverrebbe proprietario a tutti gli effetti dell’immbile.
Lei crede che possano esserci problemi?
La ringrazio molto
Purtroppo tutte le donazioni fatte in vita possono essere a rischio impugnazione da legittimari pretermessi
Buongiorno, ho un quesito sulla vendita di un immobile. Ho fatto una proposta d’acquisto alla fine di aprile per un appartamento dove ho fatto inserire la clausola “l’immobile in oggetto dovrà essere trasferito libero di ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, controversie in corso, nulla escluso”. Soltanto ieri (16/06/2021), a soli 4 giorni lavorativi dall’atto, l’agenzia immobiliare mi comunica che il 50% dell’immobile è una donazione con tutti i rischi che ne segue. Sulla proposta d’acquisto la signora è indicata solo come proprietaria senza nessuna nomina della donazione. Posso recedere dalla proposta d’acquisto e non andare all’atto? questo mi comporterà la perdita della caparra di 5000 euro che ho versato alla proposta? devo pagare l’agenzia ed il notaio o spetta al venditore visto che l’atto non verrà portato a termine per una loro mancanza? grazie mille per la risposta
E’ certo una scorrettezza non averlo informato, ma purtroppo la donazione non è una “pregiudizievole” la cui presenza comporta un inadempimento
Buonasera Notaio. La mia è una domanda molto semplice. Non ho eredi. Non sono sposato, non ho figli né nipoti giusto una cugina di primo grado e due cugini di 2° grado. La domanda è: qualora intendessi effettuare una donazione alla mia attuale compagna, questa, come potrà dimostrare in caso di vendita che mai alcun erede potrà accampare diritti? – La ringrazio.
Non ci sono problemi: i diritti spettano solo ai legittimari, e lei non ne ha. Ovviamente le banche fanno sempre storie per i mutui, ma questo è un altro discorso.
Gentilissimo Notaio d’Ambrosio
i miei genitori nel 1999 mi hanno intestato un appartamento (stipulando contestualmente un mutuo a mio nome addebitato su c/c a mio nome ma da loro alimentato), a distanza di oltre 20 anni vorrei vendere questo immobile, ma i miei genitori si oppongono e asseriscono di avere un documento (una specie di procura) che avrei firmato (inconsapevolmente ed in buona fede, probabilmente lo stesso giorno della compravendita), naturalmente non mi hanno dato nessuna copia di questo documento ed io non so che cosa fare! Crede sia possibile reperirne una copia presso il notaio(ormai deceduto) o l’archivio notarile? La prego di darmi un consiglio magari lei sa di cosa si tratta, sembra sia uno “stratagemma” consigliato per evitare “colpi di testa” da parte dei figli (comprensibile).
Tutte le procure possono essere revocate anche “alla cieca”, cioè senza essere in possesso del titolo originario
Buongiorno, volevo porre questo quesito
Mia mamma 89enne è propietaria di 10/15 dell’immobile, noi 5 figli(4 maschi una femmina) siamo propietari di 1/15 dell’immobile.
Io vivo con mia mamma, gli altri figli vivono fuori,sposati o per conto loro.
Vorrebbero loor, che io comprassi la casa con “successione anticipata”, cioè che io pagassi a loro non 1/15 dell’immobile per ciascuno, ma 3/15, come se mia mamma fosse morta. Ma anni fa ci fu detto che è impossibile, dovrei per legge comprare i 10/15 a mia mamma, poi sarebbe lei a decidere con la somma, se darla subito ai figli e giustamente non vuole, e da anni la casa mai l’ho comprata.
Mi è venuta in mente ,meglio tardi che mai, un idea.
1) Che succederebbe se mia madre donasse a me la sua quota di 10/15 del’immobile? Quanti quindicesimi mi può donare, senza impugnazione, e quanti per legittima, agli altri figli? In pratica, ammettiamo che a me dona un terzo della sua quota, il restante lo dona ai figli, è possibile per legge, senza che i miei fratelli-sorelle possano impugnare queste quote di donazione?
2) Ammettiamo che si possa fare il punto 1. A quel punto io sarei propietario di circa 4 o 5/ quindicesimi della casa e i miei 4 fratelli-sorelle di circa 2 o 3 quindicesimi ciascuno. (i calcoli matematici precisi li faremmo avanti
Per comprare la casa quindi dovrei comprare le loro quote. Ammettiamo, a caso per esempio, che per il valore dell’immobile debba pagare a loro 20mila euro ciascuno, loro possono , se volessero, abbassare il prezzo a 15mila euro , senza che in futuro loro stessi, o i loro figli, possano impugnare la vendita? E poi, il valore dell’immobile è fatto sul valore di mercato, o è sufficente una stima di un agenzia immobilare “che chiuda un occhio” e che ne so , da 120mila euro lo valuti 100mila, nel caso ovviamente tutti noi 6 siamo in accordo per agevolare la vendita?
Spero di essermi ben spiegato
Per le consulenze occorre trovare un notaio disponibile e andarci di persona. Vedi https://mioblog.notaiopescaradambrosio.it/quesiti/
Buongiorno Sig. Notaio,
Un anno fà è venuta a mancare mia Mamma (mio Papà è venuto a mancare già da 10 anni), dopo aver fatto regolare successione per la precisione siamo tre fratelli di cui uno già viveva nella casa di mamma chiedevo se potevamo fare un atto di donazione io e il 2 fratello a beneficio del terzo. Sia io che mio fratello abbiamo dei figli maggiorenni questi potrebbero essere di impedimento alla donazione se eventualmente dovrebbero firmare qualche dichiarazione di non pretendere niente. Spero di essere stato chiaro porgo i mie più cordiali saluti.
Condoglianze. Purtroppo le dichiarazioni di rinuncia a future eredità non sono lecite. I figli non possono firmare nulla. Se non sei lontano vieni a trovarmi per trovare una soluzione al tuo caso specifico.
Salve,
Avrei per cortesia un quesito e ringrazio per l’eventuale risposta. Mia madre convive con un compagno da tanti anni. Quest’ultimo le ha donato 4 anni fa nel 2017, nel pieno delle sue capacità, l’appartamento in cui vivono tramite atto notarile.
Il compagno di mia madre non ha né figli, né ex coniugi (non si è mai sposato) i fratelli e sorelle e i genitori sono tutti deceduti: in sostanza non ha eredi diretti. Ha solo 5 nipoti (figli dei suoi fratelli morti). Oltre alla casa il compagno di mia madre ha fatto testamento olografo dove tutti i suoi possedimenti siano di proprietà di mia madre, in quanto non avendo eredi diretti può disporre del 100% del suo patrimonio.
Quando erediterò da parte di mia madre questa casa la potrò vendere? Ho letto che diverse banche non erogano mutui su case donate. Purtroppo mia madre attualmente ha anche contratto la demenza e quindi stesso problema si potrebbe verificare se il suo compagno muore e mia madre in un futuro sia ricoverata in una casa di riposo : avrei necessità di vendere la casa per far fronte alle spese della residenza protetta.
Cosa mi può dire in merito? La ringrazio tanto
Per la vendita di persone non in grado di intendere e volere ci vuole l’autorizzazione del giudice, previa perizia e dimostrazione dei fatti
Buongiorno,
le pongo questo quesito visto che credo sia abbastanza particolare.
Io sono sposato con separazione di beni e posseggo la casa in cui viviamo al 100%.
Adesso con mia moglie abbiamo trovato un rustico totalmente da ristrutturare e i lavori dovrebbero durare circa 1 anno e mezzo. Detto questo non riuscirei ad avere gli sgravi dedicati alla prima casa visto che dovrei vendere la mia attuale abitazione entro un anno dall’acquisto della nuova.
Stavo pensando di donarla a mia moglie in modo che io possa acquistare la nuova casa facendola figurare come prima casa. Una volta terminati i lavori (senza fretta) e traslocato, volevo vendere la nostra vecchia casa. Anche noi incorreremmo in questi problemi di vendita o di mutuo fatto al compratore, anche se a venderla è mia moglie che è in concomitanza anche la prima ad ereditare? Grazie mille per l’eventuale risposta
l’atto di donazione viene considerato atto a rischio poichè può pregiudicare la circolazione del bene donato e l’ottenimento di un finanziamento a causa della tutela che la legge riconosce ai legittimari riservando agli stessi una quota di eredità anche contro la volontà del defunto espressa in una donazione
Gentilissimo Notaio d’Ambrosio,
io e mia moglie siamo proprietari ciascuno ella metà della nostra casa, che è prima casa dove risediamo. Per l’acquisto abbiamo acceso un muto nell’anno 2014.
Con il crescere della famiglia vorremmo comprare una casa più grande, senza tuttavia vendere quella in cui abitiamo. E’ possibile donare il mio 50% a mia moglie per poter poi comprare un’altra casa intestata solo a me con le agevolazioni del mutuo prima casa?
La ringrazio in anticipo per l’aiuto che ci potrà dare.
Cordiali saluti
L’operazione si può fare. Ovviamente per cancellarla come mutuatario nel primo mutuo occorre l’accordo della banca
Buonasera, io e mia moglie in regime di comunione di beni abbiamo acquistato la prima casa in comproprietà al 50%. Io ho anche altri appartamenti per eredità ricevute.
Adesso dovremmo acquistare la nostra seconda casa e mi chiedevo, per ridurre le imposte di registro, se fosse possibile che uno dei due donasse casa all’altro per poter poi acquistare la seconda casa con le imposte di registro ridotte. Poiché questo appartamento sarà poi fittato pagherei comunque l’IMU come seconda casa ma potrei almeno ridurre le imposte di registro.
Il procedimento è fattibile? Potremmo avere difficoltà in caso di rivendita di uno dei due appartamenti? Abbiamo un figlio di 5 anni.
Grazie
Si può fare. Certo la donazione presenta alla lunga dei pericoli. Per L’IMU occorre rivolgersi ad un commercialista
Salve Sig. Notaio, sinceri complimenti per il suo blog.
Ho un quesito da porle molto importante per me. I miei genitori intendono donarmi la casa di loro proprietà in cui abito con la mia famiglia, escludendo da questa donazione mia sorella che già possiede una casa intestata, quindi per evitarle inutili tasse da pagare.
Esiste un modo per liquidare la legittima spettante a mia sorella prima che lei ne possa esercitare il diritto, ossia prima della morte dei nostri genitori?
Considerando che l’ immobile è da ristrutturare, potrei avere problemi a chiedere un mutuo per la ristrutturazione?
No. Però ci sono delle cautele che serviranno a dimostrare che non avrà diritto a chiedere la legittima.