Planimetria del catasto nel rogito del notaio. Quanto può essere difforme?
Il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010 n. 122 contiene un articolo rubricato “aggiornamento al Catasto” che ha rivoluzionato la vecchia interpretazione che avevamo del Catasto come ufficio i cui atti e documenti depositati avevano solo valore fiscale.
Gli scopi solo fiscali del Catasto
Bisogna infatti ricordare che, contrariamente a quanto si pensa, il Catasto è una banca dati creata e gestita soltanto per scopi fiscali, cioè per far pagare le tasse sugli immobili, mentre i dati che attestano l’effettiva proprietà di un immobile sono solo quelli contenuti nei registri immobiliari (Conservatoria).
Il risultato è che negli anni il Catasto si è rivelato pieno di errori! Tali errori, che potevano essere sia di scarsa rilevanza ma anche sintomatici di abusi edilizi, non inficiavano sulla validità dell’atto poichè l’unico obbligo previsto in materia a carico del venditore era quello di dichiarare che l’immobile era stato costruito in base a regolari provvedimenti rilasciati dagli uffici comunali (non catastali) competenti e che non era affetto da abusi edilizi i quali rendono l’immobile non commerciabile.
Con l’articolo 19 della suddetta Legge “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Il miglioramento dei dati del Catasto
Pertanto non più solo conformità urbanistica ma anche catastale! La ratio principale della norma è, prima facie, quella di rendere più sicura la circolazione degli immobili e migliorare l’efficienza del sistema di pubblicità immobiliare, ma soprattutto quella di avere una banca dati aggiornata (e corretta) degli immobili urbani produttivi di reddito e dei relativi proprietari, ossia avere un’Anagrafe Immobiliare Integrata che attesti, ai fini fiscali, chi è veramente il soggetto titolare del diritto reale e l’esatto valore fiscale dell’immobile al fine di consentire l’equa ripartizione delle imposte e l’esatta determinazione della base imponibile delle stesse.
Il Catasto con la disposizione soprariportata comincia a diventare non più solo depositario di una banca dati ai fini fiscali e tributari ma anche una specie di pubblico registro immobiliare, insieme ed in parallelo con l’Ufficio da sempre preposto a questo: la Conservatoria dei Registri Immobiliari. L’Anagrafe Immobiliare Integrata è finalizzata all’esatto accertamento, ed alla conoscibilità, della titolarità del diritto reale, per la semplice ragione che quest’ultima costituisce il presupposto impositivo che consente di individuare il soggetto passivo delle imposte e l’esatta base imponibile delle stesse.
Trattasi di una disposizione finalizzata a combattere l’evasione fiscale e contributiva, volta a far emergere ogni variazione della base imponibile: la rendita catastale, appunto.
Il ruolo del notaio
Questo compito di rivoluzione del Catasto è stato dato ai notai, tant’è che nell’ipotesi in cui non vi sia conformità tra planimetria e stato di fatto, o manchi la conformità dei dati catastali, è necessario l’allineamento prima della stipula del nuovo atto. In realtà il notaio svolgeva anche prima della novella le indagini nei pubblici registri (Catasto compreso) ma con il D.L. 78/2010 il legislatore ha imposto un nuovo obbligo a carico del venditore il quale deve dichiarare, sotto la sua responsabilità, la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
Va da sè che le difformità rilevanti che impongono l’aggiornamento catastale sono solo quelle che incidono sulla rendita catastale sulla quale, appunto, si calcolano il 90% delle imposte e tasse sugli immobili, come, ad esempio, l’aver compiuto delle modifiche nell’immobile senza aver regolarizzato la planimetria catastale ed i dati catastali, o l’inesatta o incompleta indicazione degli intestatari che, essendo titolari di diritti reali sui fabbricati, devono necessariamente pagarci le tasse. È possibile, ad esempio, che in seguito a una ristrutturazione del fabbricato la categoria e la classe attribuite (e di conseguenza la rendita catastale) non corrispondano più alla realtà.
Tutto ciò che ha rilevanza ai fini tributari e quindi ai fini dell’attribuzione della rendita, l’intestazione catastale, la categoria, la zona (ricavabile dal foglio di mappa, particella e subalterno), il numero di vani ed i metri quadrati, il piano ed il classamento, devono essere necessariamente aggiornati ed allineati. Non sembra invece che abbia rilevanza ai fini in esame l’indirizzo o il numero civico dell’immobile, la cui mancata corrispondenza rispetto alla realtà ed a quanto risulta dalla planimetria, non può condurre (per la sua irrilevanza ai fini fiscali) alla nullità dell’atto.
Il proprietario che intende alienare un immobile ha quindi l’onere, in caso di difformità, di regolarizzare la situazione catastale presentando apposita denuncia di variazione al Catasto ed una nuova planimetria. Ma la denuncia di variazione con presentazione di nuova planimetria è obbligatoria solo quando i cambiamenti incidono sul calcolo della rendita catastale. Lo spostamento di una parete interna non comporta di per sè una variazione della rendita catastale e quindi non comporta di per sè un obbligo di denuncia di variazione al Catasto nè di deposito di una nuova planimetria.
Nessuna disposizione obbliga pertanto il proprietario a presentare una denuncia di variazione ed una nuova planimetria quando le difformità sono minimali e non rilevanti ai fini fiscali (come il cambio della via, del numero civico, o lo spostamento di una parete interna che non alteri o modifichi la cubatura, i metri quadrati o il numero di vani). E’ invece espressamente considerato obbligatorio l’aggiornamento della planimetria in caso di ridistribuzione degli spazi interni, realizzazione di nuovi servizi igienici, realizzazione di soppalchi.
La nuova planimetria
Purtroppo però nei fatti la situazione è meno semplice della ratio fiscale di cui ho detto. Bisogna considerare infatti che una difformità catastale può essere anche indicativa di lavori compiuti senza autorizzazione edilizia laddove era necessaria, e cioè indicativa di un abuso edilizio. E come sappiamo un immobile affetto da abuso edilizio non è commerciabile e l’atto conseguente di trasferimento è nullo, con pesanti responsabilità delle parti e del notaio.
Certamente se la difformità è irrilevante dal punto di vista urbanistico ben vale quanto abbiamo detto prima. Ma quando è veramente irrilevante dal punto di vista urbanistico? Ingrandire una finestra, spostare un muro per ingrandire una stanza a spese dell’altra se sono certamente irrilevanti dal punto di vista fiscale lo sono dal punto di vista urbanistico? Il notaio, ahimè, non è un tecnico catastale, nè può districarsi nella normativa urbanistica, oltretutto variata molte volte nel tempo.
Specie alla luce delle pesanti sanzioni di cui ho detto. Sicchè, a parte le evidenti situazioni di irrilevanza come quelle citate, non appena il venditore dichiara di non potersi esprimere sulla esatta congruità della planimetria catastale allo stato di fatto il notaio non potrà raccogliere l’atto e dovrà invitare le parti alla presentazione di una nuova planimetria corretta nei fatti.
Notaio Massimo d’Ambrosio
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Il notaio Massimo d'Ambrosio vi informa sempre! Votalo con 5 stelle! Grazie!Planimetria del catasto nel rogito del notaio. Quanto può essere difforme? ultima modifica: 2020-06-10T17:48:08+02:00 da
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Buongiorno Egr. Notaio,
Con riferimento al Suo articolo, vorrei sottoporLe una situazione estremamente ingarbugliata ma probabilmente molto comune a chi ha immobili molto vecchi e localizzati in centri storici.
La questione riguarda un atto di divisione ereditaria per sciogliere la comproprietà tra fratelli, ma il notaio incaricato dell’atto è restio a procedere per una serie di incongruenze nelle planimetrie.
La divisione riguarda alcuni immobili le cui planimetrie non corrispondono allo stato di fatto anche in modo rilevante.
Le modifiche a tali immobili sono sicuramente precedenti al 1966 (probabilmente anche molto prima), ma a tal riguardo si hanno solo delle “prove indiziarie” ovvero alcune di queste difformità (non tutte ma è presumibile che siano state eseguite tutte insieme) sono documentale da una planimetria allegata ad un atto notarile del ‘66.
La situazione è stata ulteriormente complicata da un altro atto (presentato dallo stesso notaio) che nel 2013 allegava una planimetria simile a quella catastale originale (come già detto non conforme alla realtà).
In più nel 2012 il Catasto ha aggiornato molte delle planimetrie in modo che alcune ad oggi risultano più aderenti allo stato di fatto mentre altre sono rimaste simili al disegno originale.
In particolare la questione riguarda un cortile che da planimetrie originarie risultava in comune tra due immobili, ma che successivamente (almeno 50 anni fa) è stato coperto e poi diviso da un muro parziale (che non arriva al soffitto). Questi due immobili sono entrambi oggetto dell’atto di divisione da eseguire uno dei due come nuda proprietà l’altro come proprietà completa. In più sono entrambi locati a due distinte attività commerciali.
Come si può procedere per salvaguardare la validità dell’atto di divisione senza pregiudicare quella dell’atto del 2013 dei contratti di locazione?
Secondo Lei è possibile (e specialmente: ha senso) procedere alla divisione e contestualmente sciogliere la comproprietà di questo cortile?ad esempio trasferendo la porzione di nuda proprietà, della parte di cortile non usata, all’immobile in piena proprietà? In questo modo si partirebbe dalla situazione di comproprietà certificata nel 2013 per approdare alla situazione attuale, già parzialmente certificata dal Catasto.
In generale, come si procede in situazioni intricate come queste? Mi aspetto che esistano molto casi con una varietà di problemi di questo tipo. Possibile che non esista un modo univoco per risolverli?
La ringrazio per tutte le informazioni che potrà dare.
Ascoltate il suggerimento del notaio incaricato, che ne sa più di me, anche perchè ha in mano i documenti. Comunque tenga presente che se le planimetrie non sono giuste nessun notaio può stipulare. Correggetele, anche se occorresse richiedere un permesso edilizio.
Buongiorno, ho recentemente acquistato un immobile e mi sono reso conto dopo l’acquisto dell’esistenza di alcuni piccoli abusi e difformità rispetto alla planimetria catastale e ai permessi edilizi. Vorrei sapere se posso pretendere che il venditore si faccia carico delle spese di sanatoria. In atto ho firmato la planimetria catastale, tuttavia l’atto contiene il seguente passaggio: “il venditore dichiara, e l’acquirente ne prende atto, la conformità dello stato di fatto alla planimetria catastale“. A meno di significati legali a me non noti, questa frase non vuol dire che io ho confermato la dichiarazione del venditore ma semplicemente che l’ho ricevuta E quindi la sua responsabilità e il mio diritto a rivalermi resterebbe. Qualora possa rispondermi mi sarebbe molto utile qualche riferimento normativo, in quanto tutti i professionisti che ho sentito hanno avuto opinioni discordanti e nessuno è stato in grado di Indicare un riferimento normativo . Molte grazie. Angelo
Giusto. La dichiarazione si riferisce solo alla identità dell’immobile alla planimetria, ma non è un esonero dalla responsabilità per abusi edilizi, e certo è solo una dichiarazione del venditore, non tua. Puoi certo rivalerti sul venditore
Grazie mille. Mi conforta molto, anche se sono stupito delle differenti interpretazioni a riguardo: si figuri che un avvocato mi ha detto che oltre a non avere diritto a rivalermi, con la firma sulla planimetria mi sono reso complice di un falso in atto pubblico…
Non vedo l’ora che aboliscano i notai e introducano finalmente il “rogito libero”: ci pensino avvocati, idraulici e salumieri
Egr. Notaio,
mi trovo al contrario in una situazione simile a quella di angelop ma al contrario. In data 05/05/2020 ho venduto un appartamento. Sia noi che l’acquirente ci siamo rivolti a due distinte Agenzie immobiliari. La planimetria allegata all’atto è lievemente difforme dallo stato dei fatti. Nello specifico già in origine avevamo fatto una parete in cartongesso per separare soggiorno da angolo cottura (senza porta) e un “dente” sempre in cartongesso di c.a. 40 cm in camera da letto (per creare una nicchia per l’armadio). Successivamente sul balcone esterno abbiamo messo su un muro (c.a. 50 cm) per creare una specie di armadio. L’acquirente ha più volte visionato l’appartamento anche con il supporto delle rispettive agenzie ed era assolutamente edotta su queste modifiche (che anzi hanno rappresentato un plus migliorativo dell’appartamento) e non ha avuto nulla da eccepire rispetto alla differenza con la planimetria. Anche la mia agenzia immobiliare non mi ha evidenziato particolari problemi su questa difformità tenuto conto che non è stata necessaria neanche la perizia del tecnico della Banca (non avendo l’acquirente acceso un mutuo). Nel caso di eventuali osservazioni da parte dell’acquirente prima del rogito, avremmo infatti proceduto alla sanatoria. L’acquirente era inoltre in possesso delle planimetria e in sede di Rogito l’ha regolarmente sottoscritta non eccependo nulla così come riportato nell’atto.
Ora, a distanza di un anno, in sede di pratica per il SUPERBONUS 110%, il tecnico ha contestato all’acquirente la difformità rispetto alla planimetria catastale. A questo punto la sig.ra (attraverso l’agenzia immobiliare) mi ha chiesto di sanare la situazione o pagando la sanatoria (magari dividendo le spese) o ripristinando lo stato dei fatti, abbattendo i muri, totalmente a mie spese. Secondo la mia agenzia immobiliare io sarei quello che rischia di più e quindi dovrei avere interesse a venire incontro all’acquirente onde evitare conseguenze peggiori (tipo obbligo a sostenere tutte le spese piuttosto che nullità dell’atto o addirittura procedimento penale per falsa dichiarazione). Dal mio punto di vista è la signora che in sede di rogito doveva essere eventualmente più attenta e pretendere ex ante la messa in regola della planimetria. Se al momento del rogito non ha eccepito nulla e ha sottoscritto la planimetria “acquistando a corpo nello stato di fatto e di diritto”, a questo punto è lei che ha accettato di ereditare la difformità e deve accollarsi tutte le spese per sanare la situazione. Premetto che è cmq mia volontà eventualmente venire incontro alla signora accollandomi parte delle spese ma vorrei capire da che punto partiamo: aldilà di chi viene incontro a chi, allo stato dei fatti a chi spetta sostenere le spese per sanare la situazione ed eventualmente rischio qualcosa? In questi casi le rispettive Agenzie immobiliari hanno qualche responsabilità?
Ma lei ha dichiarato che la planimetria catastale era conforme allo stato di fatto. Si trova in posizione svantaggiata.
Le rispettive Agenzie Immobiliari hanno qualche responsabilità e possono essere chiamate a “contribuire” a sanare la situazione?
Qui diritti e doveri delle Agenzie Immobiliari: https://mioblog.notaiopescaradambrosio.it/mediatore-agenzia-immobiliare/