• La procura generale, speciale e institoria (La rubrica TV del notaio)

    notaio-d-ambrosio-procura-speciale-generaleLa procura speciale, come dice il nome, è l’autorizzazione, il mandato, il potere, che si concede a qualcuno di compiere uno speciale atto i cui effetti giuridici ricadono nella sfera del mandante.

    E’ perfettamente inutile inserire nel testo della procura speciale una quantità innumerevole di poteri o di disposizioni, perché la procura speciale può essere utilizzata una sola volta, e se si inseriscono nella procura molti poteri, e molte indicazioni, la legge dichiara che essi devono essere letti in via alternativa. Nel senso, cioè, che una volta che la procura viene adoperata per esercitare uno di questi poteri, perde effetto, deve essere consegnata al Notaio, che la allegherà all’atto cui si riferisce, e non può più essere utilizzata per altri fini.

    La procura generale è quella invece che concede al procuratore estese e ampie facoltà per il compimento di molteplici, infiniti, atti giuridici per conto del mandante. Essi possono essere di vario genere, in vari settori, e comunque in numero elevato.

    Se il procuratore deve compiere diverse attività occorre quindi stipulare con il Notaio una procura generale.

    Ma… c’è una fondamentale diversità di modalità di raccolta e di costo fiscale. La p. speciale, dato che può essere utilizzata una sola volta, viene stipulata in unico esemplare, in originale, che viene consegnata alle parti e di cui il notaio non trattiene neppure copia. La p. generale è invece un vero e proprio atto pubblico notarile che viene conservato  tra gli atti del notaio a raccolta, e dal quale il Notaio può estrarre innumerevoli copie autentiche, che hanno tutte il valore autonomo di una procura. Sicché, ad esempio, se il procuratore deve vendere dieci immobili non può avvalersi di una procura speciale, ma deve chiedere al notaio la stipula di una procura generale, e il notaio consegnerà alle parti dieci copie autentiche da “spendere” ogni volta che ci sarà bisogno di compiere l’atto giuridico.

    Le conseguenze fiscali sono pure diversissime, perché la procura speciale deve essere messa solo a repertorio, mentre la procura generale deve essere messa a raccolta e registrata,  il che, per quest’ultima, comporta l’assoggettamento alla tassazione come per tutti gli atti pubblici notarili facendo ovviamente lievitare il costo dell’operazione.

    Il notaio Massimo d’Ambrosio ha già parlato di questa differenza in un suo articolo a cui vi rinviamo, ma ora, l’emittente locale Vera Tv – Canale 79 ha deciso di intervistare brevemente il notaio Massimo d’Ambrosio su questo punto per distribuire agli utenti dei consigli brevi e comprensibili che permettano loro di distinguere fra le diverse necessità.

    Nel raccomandare di visionare il video di cui qui sotto incolliamo il link raccomandiamo a tutti i lettori di iscriversi al canale Youtube del Notaio Massimo d’Ambrosio, per essere aggiornati sulle novità, e in particolare, nel canale Youtube, di seguire la nuova playlist “La rubrica TV del notaio” dove sono pubblicati tutti i suoi interventi televisivi.

    procura notarile

     

     

    Il notaio Massimo d'Ambrosio vi informa sempre! Votalo con 5 stelle! Grazie!
    La procura generale, speciale e institoria (La rubrica TV del notaio) ultima modifica: 2020-08-25T17:38:41+02:00 da notaio



    Vuoi interpellare il notaio Massimo d'Ambrosio per un quesito personale?

    Accedi alla sezione quesiti



    Categoria: La rubrica TV del notaio

    Articolo precedente:

    Articolo Successivo:


    © Tutti i diritti sono riservati. È vietato qualsiasi utilizzo, totale o parziale dei contenuti inseriti nel presente blog, senza autorizzazione scritta del notaio Massimo d'Ambrosio.

    Comments are currently closed.

    9 Commenti su “La procura generale, speciale e institoria (La rubrica TV del notaio)

    • rsigiuseppe ha detto:

      Salve Dott. D’AMBROSIO avrei un quesito da porre.
      Genitori non tanto anziani uno 68 e uno 65 con tre figli, vogliono vendere casa, la nuda proprietà a solo un figlio con mantenimento degli stessi. È fattibile la cosa o gli altri 2 figli potrebbero impugnare la cosa? Faccio presente che i genitori hanno una pensione sui 2300 euro. Oppure mi conviene fare dividere la casa in 3 parti farla donare ai 3 figli e gli altri 2 dopo rinunciano alla loro parte a favore del 3. E io cmq per tutelarmi in un futuro stipulerei una assicurazione fatta af hoc per le donazioni? Cosa mi conviene di più per essere sicuro un domani? Grazie.

      • notaio ha detto:

        Vendite con obbligo di mantenimento sono perfette e non credo che possano dare problemi, salvo che si tratti di simulazioni

    • angelo.dibisceglie ha detto:

      salve è stata rilasciata procura speciale per la vendita di un appartamento più box con subalterni distinti e gli gli immobili stanno per essere venduti i ad acquirenti differenti . Il venditore che ha rilasciato procura è residente all’estero come si puo’ fare?

      • notaio ha detto:

        Basta allegare all’atto notarile la procura estera. Il notaio valuterà ovviamente se è giusta

        • angelo.dibisceglie ha detto:

          mi hanno detto che si deve fare un atto unico (venditore, acquirente1 appartamento, acquirente2 box) altrimenti occore rifare un’altra procura nonostante la procura sia stata rilasciata per entrambe le unità…. In sostanza o si vendono insieme o occorre rifare una procura a parte perchè il documento perde “effficacia” al primo utilizzo…..

          • notaio ha detto:

            Ci sono anche le procure che possono essere utilizzate per 2, 10, 100 immobili, in 2, 10, 100 atti notarili. Solo che bisogna chiedere prima al notaio e pagare un po’ di tasse

    • Cici88 ha detto:

      Gentile Notaio,
      Un ex-coniuge (all’estero) rilascia all’ex-coniuge (in Italia) una procura speciale per vendere un immobile con diritti illimitati e senza rendiconto.
      Il rappresentante trova un acquirente per 50 e fanno una compravendita che sarà rilasciato al rappresentato, questo acquirente cambia idea e non compra.
      Il rappresentate trova un nuovo acquirente per 52, fanno una compravendita e quest’ultima viene rilasciata al rappresentato.
      Al momento del rogito, il rappresentato (all’estero) non è presente e l’atto viene fatto per 100.
      Passati 10 anni, il rappresentato viene a sapere che la vendita si è fatta per 100 e chiede all’Archivio una copia dell’atto pubblico.
      Il rappresentato che ha accettato la meta di 52 (al posto di 100) senza firmare una ricevuta, può oggi denunciare il rappresentante per chiedere la parte mancante ?
      Oppure era il dovere del rappresentato di chiedere i documenti successivi al compromesso ?
      GRAZIE

      • notaio ha detto:

        La procura notarile, sia in Italia che all’estero, fissa i poteri del rappresentante. E’ quella che si deve leggere! Se non c’è limite di prezzo il rappresentante può fare quello che vuole. D’Altronde il rappresentato ben può conoscere cosa ha fatto il rappresentante leggendo una copia dell’atto notarile… se se n’è ricordato dopo più di 10 anni è difficile dimostrare cheil rappresentante ha rubato del danaro.

    • Cici88 ha detto:

      Be, il rappresentato non ha dimenticato, ma scoperto. Nel senso che la divisione dei soldi si è fatta sulla base del compromesso e la fiducia non ha portato il rappresentato a chiedere una copia dell’atto pubblico. Di recente pero, il rappresentato ha sentito voci sulla differenza di prezzo e ha dunque chiesto una copia.

      Dunque bisognerebbe dire che : la fiducia non esclude le verifiche

      La Ringrazio