• Nuova responsabilità dell’amministratore delle società

    responsabilita amministratore societaNovità: l’ amministratore può essere chiamato a rispondere anche personalmente dei debiti della società, in ragione dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo ai sensi degli artt. 2394 c.c. e 2476 c.c. (come modificato dall’art. 378 del D. Lgs 14/2019 c.d. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)

    Affinchè ricorra la responsabilità personale diretta dell’amministratore (sia esso amministratore unico che membro del consiglio di amministrazione) è necessario che l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti sia connessa causalmente ad una condotta illegittima degli amministratori, contraria al dovere di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

    Per insufficienza del patrimonio s’intende anche la mera eccedenza delle passività sull’attività.

    Questa azione può essere proposta anche solo da un solo creditore, ma dev’essere a vantaggio della società e dell’intero ceto creditorio, in guisa da reintegrare il patrimonio attivo della società pregiudicato dalla mala gestio dell’amministratore.

    Nell’ipotesi in cui l’organo amministrativo sia costituito da un amministratore unico, questo ha un grado di responsabilità massimo, proporzionale alla sua maggiore discrezionalità nella gestione della società in quanto organo monocratico.

    Pertanto non può avvalersi delle cause di esenzione della responsabilità di cui all’art. 2392, comma 3 c.c. prevista per il caso di gestione pluripersonale (“La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale”).

    L’amministratore unico tuttavia può ritenersi esente da responsabilità quando riesca a fornire la prova che il danno non è a lui imputabile, cioè deve provare che il danno è avvenuto per una causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) perchè connotato da imprevedibilità e inevitabilità.

    Per il Consiglio di amministrazione la legge prevede in generale la responsabilità solidale di tutti i consiglieri, in quanto si presume che gli stessi abbiano avuto necessariamente conoscenza dei fatti inerenti alla società che potevano arrecarle pregiudizio e ciò nonostante non li hanno impediti o non ne hanno eliminato o attenuato le conseguenze dannose (cfr Cassazione, SS.UU., 30 settembre 2009 n. 20933, secondo la quale i membri del consiglio di amministrazione “non possono sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l’illecito sono state poste in essere, con ampia autonomia, da un altro soggetto che abbia agito per conto della società, gravando a loro carico un dovere di vigilanza sul regolare andamento della società, la cui violazione comporta una responsabilità solidale, ai sensi dell’art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che non provino di non aver potuto impedire il fatto”).

    Tuttavia si tratta di una presunzione relativa, in quanto l’amministratore può fornire la prova contraria dimostrando di non avere colpa, perchè ad esempio un certo danno era impossibile da prevedere ecc.

    Secondo i principi generali il membro del consiglio di amministrazione non si ritiene responsabile quando il danno non è a lui imputabile perchè la sua condotta è esente da colpa, cioè deve dimostrare di aver fatto quanto poteva per prevenire l’atto pregiudizievole ed eliminarne le conseguenze dannose, ad esempio facendo constare dal libro delle adunanze e deliberazioni il proprio dissenso all’operazione.

    Le norme in materia di responsabilità hanno natura imperativa e sono dunque inderogabili e indisponibili dall’autonomia dei privati. Qualsiasi clausola di esonero prevista in statuto è pertanto nulla.

    Notaio Massimo d’Ambrosio

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    Nuova responsabilità dell’amministratore delle società ultima modifica: 2021-09-07T11:42:44+02:00 da notaio



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