• La nuova responsabilità illimitata per le srl (art. 2476 c.c.)

    responsabilità illimitata per le srlLa nuova responsabilità illimitata: il sesto comma dell’articolo 2476 del codice civile, così come aggiunto dall’articolo 378 del codice della crisi d’impresa recita: “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale”. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

    La rinuncia all’azione dalla parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi”.

    Il declino della impresa in Italia

    Sappiamo tutti che l’impresa in Italia non va, per moltissimi motivi, motivi che non sono minimamente avvertiti dal governo e dalla classe politica in generale, tutta pervasa dall’idea che l’imprenditore è “cattivo”, e quindi ostacolarlo, rendergli la vita difficile, in sintesi, impedirgli di guadagnare e ricavare reddito dall’impresa, è opera meritoria dal punto di vista sociale.

    Invece di adottare i provvedimenti necessari per far rivivere l’impresa, che è oggi, nel nostro Paese, l’unico produttore di ricchezza e di reddito per tutti gli italiani, si è voluto ricorrere a degli sciocchi palliativi ancora più dannosi. Mi riferisco, ad esempio, ai finanziamenti “ad personam”, che, anziché essere un aiuto, sconvolgono la parità di concorrenza. Mi riferisco all’abbattimento del capitale sociale a zero, con il quale, furbescamente, indirettamente, si sono abrogate centinaia di norme del codice civile e delle leggi speciali senza che nessuno se ne accorgesse.

    Questi provvedimenti, unitamente a tanti altri, come la creazione della Srl semplificata, non hanno affatto aiutato l’impresa, ma hanno creato una corsa alla limitazione di responsabilità propria delle società di capitali. Il legislatore doveva accorgersi che il capitale sociale, le garanzie per i creditori, non fanno parte di quelli elementi che ostacolano l’impresa, ma, anzi, ne garantiscono la serietà, la solvibilità, il margine di manovra nel mercato.

    La novità della responsabilità illimitata

    Ora abbiamo la reazione contraria che, come sempre accade, è peggiore della situazione precedente.

    Prima un imprenditore con Srl ordinaria, seguendo le regole del capitale sociale, aveva uno spazio nel tessuto produttivo che ora, con la Srls non ha più. La circostanza che la Srls vengano costituite solo per non pagare i creditori e non onorare i propri debiti e ormai circostanza risaputa e la reazione non si è fatta attendere.

    Con l’articolo che abbiamo citato in premessa si annulla la limitazione di responsabilità, almeno per quanto riguarda gli amministratori, che, peraltro, nelle piccole società sono gli unici soci. Essi dovranno rispondere con il proprio patrimonio se il patrimonio della società (non il capitale sociale!) sia insufficiente al soddisfacimento dei crediti.

    In pratica gli amministratori dovranno curare che il patrimonio della società sia sempre sufficiente a garantire il pagamento dei debiti, e cioè il ruolo che era prima assegnato al capitale sociale, che era della società, non del patrimonio personale dei soci-amministratori. La semplice lettura della norma fa capire l’incredibile passo indietro della nostra legislazione.

    L’arrembaggio alla responsabilità limitata

    Una volta, quando le Srl venivano costituite, e mantenute, secondo i criteri tradizionali del codice civile, l’amministratore poteva godere di sicure garanzie, ma ora, dopo l’arrembaggio alla limitazione di responsabilità, purtroppo molto spesso organizzato da soggetti privi di scrupoli, la reazione non si è fatta attendere, e gli amministratori non potranno godere neanche di quei vantaggi che avevano prima delle celebri riforme del capitale sociale ridotto a zero e della invenzione della Società a responsabilità limitata semplificata.

    P.S.: Attenzione! Novità…a seguito del lockdown gli effetti di quanto sopra, già con decorrenza dal 1 agosto 2020,  sono stati spostati al 1 settembre 2021

     

    Notaio Massimo d’Ambrosio

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    La nuova responsabilità illimitata per le srl (art. 2476 c.c.) ultima modifica: 2020-09-20T17:02:03+02:00 da notaio



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