• La rivoluzione delle nuove srl PMI dal notaio Massimo d’Ambrosio

    osa sono le srl PMI

    E’ un dato di fatto che l’Italia paghi ancora le conseguenze della crisi economica e il Legislatore cerchi costantemente soluzioni per far ripartire la crescita economica e l’imprenditoria del  Paese. Al fine di rispondere alle esigenze di competitività a livello europeo e con l’obiettivo di dare nuova linfa vitale all’imprenditoria italiana, in pochi mesi è stato stravolto il diritto societario introducendo la categoria delle srl PMI.

    Ma di cosa stiamo parlando? Parliamo di un nuovo modello societario, a metà tra la srl ordinaria e la spa, che coniuga le peculiarità della piccola e media impresa organizzata in forma di srl con l’esigenza sempre più avvertita di aprirsi a nuovi mercati e agli investimenti esteri.

    Una rivoluzione epocale

    Una rivoluzione copernicana che sembra finora passata sottotraccia tra gli addetti ai lavori tanto che a distanza di quasi due anni dall’introduzione della novella sembrano davvero pochissimi i professionisti aggiornati e in grado di fornire la giusta consulenza alle società che vogliano cogliere le innovazioni introdotte dalla riforma.

    Va detto che non è assolutamente semplice orientarsi nel marasma provocato dall’alluvionale produzione legislativa che ha colpito di recente il diritto societario. Non è un caso che, ad eccezione di grandi studi di Milano, sono molto pochi i professionisti italiani che conoscano a pieno le potenzialità della riforma e siano in grado di assistere a 360 gradi i propri clienti nell’adeguamento degli statuti sociali e tra questi particolare esperienza è stata maturata dal Notaio Massimo d’Ambrosio.

    Dalle “start-up” alle srl PMI

    Un primo passo era già stato fatto nel 2012 con l’introduzione delle cd. “start-up innovative” anche se con successi numericamente modesti. L’idea del 2012 era quella di sviluppare un modello societario in grado di promuovere l’imprenditoria giovanile e lo sviluppo tecnologico, assicurando alla società di nuova costituzione una serie di deroghe sia dal punto di visto societario, sia dal punto di vista fiscale, con l’introduzione di alcune agevolazioni.

    Sicchè si è reso necessario un grande cambiamento che si è avuto con il D.L. 50/2017, con il quale il legislatore ha creato la categoria delle PMI, al cui interno vi sono ricomprese anche le precedenti start-up innovative. Senonchè per quest’ultime è prevista necessariamente l’iscrizione in una sezione speciale del Registro delle Imprese (soprattutto per ottenere le agevolazioni fiscali), mentre per le PMI tale iscrizione non è richiesta ad substantiam.

    La definizione di srl PMI

    Il nostro legislatore non ha dato una definizione precisa di srl PMI ma questa è ricavabile dalla raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 secondo la quale è PMI (ovvero piccola e media impresa) la società che abbia questi tre requisiti:

    1. un numero medio di dipendenti inferiore a 250 unità;
    2. uno stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro;
    3. un fatturato netto annuo non superiore a 50 milioni di euro;

    Sono requisiti talmente ampi da ricomprendere la quasi totalità delle srl italiane ed è per questo che la nuova normativa non può più considerarsi una mera eccezione alle regole del codice civile ma una nuova disciplina applicabile a circa il 99% delle srl esistenti.

    Stante l’effetto dirompente della riforma sarebbe stato forse opportuno inserirla direttamente nel codice civile ma il Legislatore continua a perseguire la strada della de-codificazione, abbandonando a se stesso il codice quale strumento normativo e scegliendo la strada della legislazione speciale che però purtroppo troppo spesso rischia di stratificarsi e complicare l’applicazione delle novità introdotte.

    La srl PMI, un ibrido tra srl ordinaria e spa

    E’ un dato storico che il modello societario maggiormente utilizzato in Italia è proprio quello della srl. La  perfetta commistione tra la garanzia della responsabilità limitata e il forte rilievo personalistico nella gestione societaria hanno da sempre dato risposte alle esigenze della piccola e media impresa italiana, che costituisce lo zoccolo duro della nostra economia. A differenza di altri paesi europei, l’Italia non è caratterizzata da spa e gruppi societari di grandi dimensioni, ma da tantissime micro, piccole e medie imprese.

    Le deroghe al diritto societario

    Partendo dall’assetto standard della srl il legislatore ha apportato delle deroghe al diritto societario al fine di attrarre gli investimenti, soprattutto esteri. L’art. 26 del D.L. 179/2012 stravolge il diritto societario ordinario prevedendo una serie di deroghe rilevantissime che toccano tutte le fasi della vita societaria.

    Il comma 2 consente alla PMI costituita in forma di srl di creare categorie di quote fornite di diritti diversi. Questa è la prima grande rivoluzione che elimina il grande distinguo tra srl e spa. E’ noto infatti che una delle differenze sostanziali tra i due tipi societari risiede proprio nel fatto che la partecipazione nella srl è rappresentata da quote sociali mentre la partecipazione al capitale della spa è rappresentato da azioni che possono essere di diverso tipo, con o senza diritto di voto ed anche fornite di diritti amministrativi diversi, come quello di poter nominare membri del CdA o del collegio sindacale.

    Oggi la srl PMI si avvicina alla spa potendo, come quest’ultima, avere categorie di quote diverse, anch’esse, come le categorie di azioni (art. 2348 c.c.), fornite di diritti diversi, pur sempre nei limiti di legge. Il che significa che non sarà possibile emettere una categoria di quote totalmente priva del diritto di partecipazione agli utili perchè contrasterebbe con il divieto del patto leonino (art. 2265 c.c.) valido per ogni tipo. Nessun socio, insomma, può fare la parte del leone, e tenersi al riparo dalle perdite o prendersi tutto il guadagno.

    Le diverse categorie di quote delle srl PMI

    Oggi è possibile anche per le srl PMI creare diverse categorie di quote, attribuire ad alcune di essere una maggiorazione negli utili, ad altre un diritto di voto non proporzionale, e ad altre ancora il potere di votare solo su determinati argomenti.

    Questo cambiamento radicale aumenta la possibilità di standardizzare le categorie di quote slegandole dalla persona del socio che ne è titolare. Prima della riforma, si ammetteva solo che lo statuto attribuisse al singolo socio “diritti particolari” circa l’amministrazione della società o la partecipazione agli utili.

    Questo diritto particolare era strettamente legato alla persona del socio che ne era titolare, non poteva essere modificato senza il consenso unanime di tutti i soci e se il socio beneficiario cedeva la sua partecipazione ad un altro, questi di norma non avrebbe potuto godere dei medesimi diritti. Con l’introduzione delle categorie di quote nelle srl PMI, invece, il tutto sarà slegato dalla figura del socio che ne sarà titolare e i particolari diritti sociali che caratterizzano la categoria circoleranno anch’essi con la categoria di quote nelle eventuali cessioni a terzi.

    Il tutto ovviamente inciderà anche nei futuri aumenti di capitale della società. Per esempio un socio che possieda due quote di categorie diverse, un 15% di categoria “A” e un 20% della categoria “B”, in caso di aumento di capitale, il diritto di opzione a lui spettante gli consentirà di mantenere invariata la medesima posizione, potendo sottoscrivere nella stessa proporzione sia nuove quote della categoria “A” sia nuove quote della categoria “B”.

    Le novità non finiscono qui. Viene meno un’altra delle differenze principali tra srl e spa, ovvero quella attinente alla possibilità di attrarre investimenti dall’esterno. L’articolo 2468 c.c. è chiarissimo ed afferma che “le partecipazioni dei soci di srl non possono essere rappresentate da azioni nè costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari”, per cui la srl tradizionale è notoriamente una società “chiusa” perchè non può far ricorso al mercato del capitale di rischio. Così non è per le spa, le quali possono essere sia “chiuse” che “aperte”. In quest’ultimo caso, possono inquadrarsi sia come spa “diffuse” quando le loro azioni sono diffuse in maniera rilevante tra il pubblico (i cosiddetti investitori professionali e non) sia come spa “quotate”, quando le loro azioni sono per l’appunto quotate e scambiate in borsa.

    Attrazione degli investimenti per le srl PMI

    Oggi anche le srl PMI si aprono agli investimenti. In totale deroga con quanto previsto dall’articolo 2468 c.c., le quote di partecipazione in srl PMI possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali online, il  cd. crowdfunding.

    Una piccola e media impresa potrà scegliere in alternativa al finanziamento bancario di provare la strada del finanziamento collettivo, anche attraverso l’utilizzo di piattaforme web mediante le quali presentare il proprio progetto industriale ed attrarre investitori di ogni tipo. Tale importantissima apertura va legata a doppio filo con la possibilità di creare categorie di quote, in quanto oggi la srl PMI può, attraverso la creazione delle categorie di quote, riservare i poteri di gestione ai soci fondatori mediante l’attribuzione di quote con diritto di voto sulle decisioni essenziali per la vita sociale e creare categorie di quote a voto limitato o addirittura senza diritto di voto ma controbilanciate da una partecipazione agli utili maggiorata, di modo da renderle appetibili proprio per gli investitori.

    Anche le micro-imprese e le piccole realtà societarie di provincia potranno guardare al finanziamento collettivo, il tutto con l’ausilio del loro notaio di fiducia il quale potrà assistere la srl sia nella fase prodromica di modifica e introduzione delle categorie di quote in statuto sia nella fase di delibera dell’aumento di capitale con il quale si renderà possibile l’offerta a terzi di nuove categorie di quote, anche mediante portali online. In quest’ultimo caso, trattandosi di offerta al pubblico di prodotti finanziari la disciplina non è dettata solo dal D.L. 179/2012 ma anche da regolamenti CONSOB, che, come noto, è l’autorità regolamentare in campo finanziario.

    Le ulteriori modifiche alle srl ordinarie

    In queste poche righe abbiamo descritto solo alcune delle più rilevanti modifiche alla disciplina delle srl ma ve ne sono altre, non meno importanti, come la possibilità di poter effettuare operazioni sulle proprie quote di partecipazione, in totale deroga al divieto di cui all’articolo 2474 c.c. Questo significa che il legislatore concede alle srl PMI anche di acquistare proprie partecipazioni purché tale acquisto sia connesso all’attuazione di un piano di incentivazione che preveda l’assegnazione delle stesse a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo della società.

    Modifica della struttura delle srl tradizionali

    Il diritto societario ha subito in pochi mesi un cambio epocale travolgendo i normali paradigmi su cui si poggiava la tradizionale struttura della srl, le cui potenzialità per le piccole e medie imprese sono ancora per lo più inesplorate. Come è facile immaginare non è stato possibile dare una spiegazione onnicomprensiva di tutte le novità introdotte dalla riforma. Il consiglio è quindi quello di rivolgervi dal vostro notaio di fiducia, nella speranza che sia tra quei pochi che abbiano approfondito il tema, al fine di capire quali siano i margini di manovra per poter adeguare gli statuti delle vostre srl ed aprirsi alle nuove possibilità concesse dal legislatore.

    Notaio Massimo d’Ambrosio

    Il notaio è a disposizione per approfondimenti nel suo ufficio di Pescara.

    Il notaio Massimo d'Ambrosio vi informa sempre! Votalo con 5 stelle! Grazie!
    La rivoluzione delle nuove srl PMI dal notaio Massimo d’Ambrosio ultima modifica: 2019-10-09T17:23:09+02:00 da notaio



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