Il testamento si deve fare sempre dal notaio!
Pubblicato sul quotidiano “Il Centro” di domenica 1 febbraio 2015, un lungo e interessante articolo di Paola Aurisicchio che, a tutta pagina, prendendo le mosse da recenti battaglie legali sulla eredità di illustri personaggi del mondo dell’arte e dello spettacolo, ripercorre in maniera efficace ed arguta, ma non priva di precisione tecnica, la problematica purtroppo ormai frequente dei contrasti tra eredi. Un fenomeno purtroppo in rapida e drammatica diffusione! Provate a inserire nella ricerca su Google le parole “spara” ed “eredita” e vedrete quante volte la parola passa alle armi tra fratelli e parenti stretti! Ed anche per lasciti davvero irrisori!
L’articolo de “Il Centro”
Nonostante la serietà e la gravità degli argomenti trattati l’autrice riesce a rappresentare un quadro completo, con vividezza di espressioni e simpatici aneddoti, delle sempre più frequenti controversie di carattere giudiziario che spuntano quasi immancabilmente per la spartizione di eredità, anche di modesto valore.
“E’ la badante a fare la parte del leone nei testamenti degli ultimi anni. Quindi, occhio, chi lascia un parente solo rischia”. E’ uno degli importanti allarmi che l’articolo del quotidiano Il Centro rappresenta ai lettori dimostrando effettivamente di conoscere il polso della situazione che spesso, per carità di patria, viene sottaciuto dagli stessi litiganti ma che lascia strascichi lunghissimi e particolarmente amari quando la parentela tra i litiganti è stretta.
Fratello contro fratello, figli contro la madre, per non parlare di zii e di nipoti, cugini che intersecano le loro pretese, più o meno fondate, con decisioni testamentarie non previste e che scompaginano all’improvviso antiche sicurezze.
Rinviamo dunque il lettore di queste mie note all’articolo originale che si può leggere qui.Il consiglio del notaio
Da parte nostra il consiglio del Notaio è che occorre in vita fare quanto più possibile per evitare di lasciare ai propri familiari, e alle persone care, invece dei frutti del proprio lavoro risparmiati in anni e anni di sacrifici, un eredità pesante fatta di avvocati e carte bollate.
Ciò si può raggiungere certamente con una ripartizione più equa possibile , anche se la perfezione dell’equilibrio è, nei fatti, difficilmente raggiungibile, ma la si deve raggiungere con la compilazione di un testamento che sia quanto più possibile resistente agli assalti giudiziari e inattaccabile da qualsivoglia ardita teoria giuridica che uno degli eredi possa elaborare.
La strada, che non ripeterò mai di consigliare abbastanza, è solo quella del testamento notarile.
E’ ben vero che il testamento olografo , cioè quello scritto per conto suo dal testatore impugnando la penna nella sua stanza, ha certamente lo stesso valore giuridico del testamento notarile, ma solo se non impugnato o non contestato.
Orbene, premesso che la fervida fantasia legale del nostro mondo giuridico riesce a elaborare continui motivi di litigio, è pur vero che il testamento per mano di notaio consente una resistenza alle cause di gran lunga superiore a quello di un testamento olografo.
Basti pensare, a titolo di esempio, al motivo principale delle contestazioni testamentarie: e cioè la incapacità di intendere e di volere.
La diminuzione del ricorso al testamento ha fatto sì che la quasi totalità dei testamenti venga redatta in occasione di motivi gravi nella vita di una persona: prima di una operazione chirurgica, nel momento in cui ci si rende conto che la malattia avanza, o quando l’età e gli acciacchi ricordano al testatore che qui, su questa terra, non siamo eterni.L’incapacità di intendere e volere nel testamento
Ebbene è invalsa la prassi di impugnare il testamento per incapacità di intendere e di volere argomentandolo proprio sulla circostanza che il testamento è stato redatto a ridosso di un evento doloroso!
Si sostiene sempre più frequentemente in tribunale che proprio la circostanza che il testamento è stato scritto nell’approssimarsi di un vento drammatico il testatore non può essere stato in grado di intendere pienamente la portata del suo gesto proprio perché spaventato dall’approssimarsi di detto evento .
Secondo questa teoria, ovviamente assolutamente infondata, sarebbe proprio il motivo che ha spinto il testatore a rilasciare il testamento quello che gli ha impedito di riflettere sulla portata del suo gesto.
Ebbene, richiamando quanto abbiamo detto prima, non si può non segnalare che questo principale motivo di impugnazione è “protetto” dall’intervento del notaio.
Mentre un testamento olografo è sottoposto a qualsiasi interpretazione ed è affidato a complesse e aleatorie perizie legali ex post, il testamento notarile passa attraverso il vaglio rassicurante e certificatore dell’analisi del notaio.
E’ il notaio infatti cui la legge demanda il compito e la responsabilità di verificare la capacità di intendere e di volere della parte. Capacità di intendere e di volere che non è costituita da uno stato permanente, che quindi possa essere facilmente dedotta da perizie successive alla morte, ma è uno stato di carattere istantaneo, perché la legge considera perfettamente capace di intendere e di volere, e quindi di redigere un testamento valido, anche un malato di mente che, però, in quell’attimo specifico, di fronte al notaio aveva riacquistato il senso delle proporzioni, mentre può essere considerato incapace di intendere e di volere una persona sanissima che magari prima di salire nell’ufficio del notaio si era fermato al bar e aveva bevuto un goccetto di troppo.La verifica del notaio
Il notaio verifica nel momento esatto del testamento questa capacità istantanea e puntuale del testatore, e la verifica del notaio è uno sbarramento fortissimo nei confronti di impugnazioni azzardate.
Certamente anche il notaio può sbagliarsi, anche il notaio teoricamente può compiere un abuso, ma l’erede litigioso per impugnare un testamento notarile per incapacità di intendere e di volere del decuius non deve solo provare l’incapacità del soggetto, ma deve anche provare che il notaio si è sbagliato, o che il notaio ha commesso un abuso, circostanze, queste due ultime, ben difficili da verificarsi, da dimostrare e da provare.
E tutto quanto sopra, oltre tutto, indipendentemente dall’apporto della professionalità notarile che è l’unica a sapersi destreggiare tra clausole di tradizione millenaria, e che al testatore con la penna in mano, chiuso nella sua stanza, ovviamente sfuggono.
Non crediate dunque di fare un affare, compilandovi il testamento per conto vostro nascondendolo all’interno del cassetto della vostra scrivania perché, anche se viene ritrovato (quanti testamenti scompaiono misteriosamente!), quel foglio di carta con molta probabilità non darà pace agli eredi, non stimolerà gratitudine nei confronti del testatore, ma sarà un casus belli che certo vi farà ricordare per tanti anni nelle aule dei tribunali, delle corti di appello, e della Cassazione, con un ricordo, però, che non vorreste certo lasciare ai posteri!notaio Massimo d’Ambrosio – Pescara
Il notaio Massimo d'Ambrosio vi informa sempre! Votalo con 5 stelle! Grazie!Il testamento si deve fare sempre dal notaio! ultima modifica: 2015-02-07T19:04:40+01:00 da
Vuoi interpellare il notaio Massimo d'Ambrosio per un quesito personale?
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26 Commenti su “Il testamento si deve fare sempre dal notaio!”
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L’operazione di apertura del testamento in Italia non è come si vede nei telefilm americani. Il notaio non gira il mondo per cercare gli eredi come nei fumetti di Walt Disney, ma è chiunque ritenga di averne interesse, anzi chiunque sia in possesso di un testamento olografo, che deve andare dal notaio e richiedergli la lettura e la pubblicazione del testamento. Normalmente non ci sono sorprese perchè il contenuto del testamento viene comunicato in precedenza dal testatore quando è in vita, ma non mancano colpi di scena in quei casi in cui il testatore solo apparentemente ha fatto finta di aderire alle richieste dei parenti.. Per entrare nel pathos dell’importante momento vi suggerisco di visionare il video esemplificativo della apertura, lettura e pubblicazione di un testamento pubblico che ho inserito nel mio canale Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=FCovMsW6SYs
Egregio Notaio, avrei da porle un quesito sulla seguente situazione. Mio padre è deceduto nel novembre 2012 lasciando un testamento olografo datato luglio 2012 e pubblicato da mia madre nel dicembre 2012. Il testamento assegnava la disponibile ai 2 unici nipoti entrambi maggiorenni, miei figli, in parti uguali e la legittima veniva divisa tra la moglie e i due figli, io e mia sorella. Mia madre provvedeva a fare anche la dichiarazione di successione che consegnava a tutti gli eredi.In questa successione cadevano sei immobili. Mia madre è deceduta nell’ottobre 2015 lasciando un primo testamento olografo datato luglio 2012 identico a quello di mio padre, quindi con la disponibile ai 2 unici nipoti. Ho pubblicato questo testamento subito dopo la morte di mia madre provvedendo alla dichiarazone di successione.In questa successione cadevano i 6 immobili di mio padre più un altro immobile ritenuto di proprietà esclusiva di mia madre proveniente dalla sua eredità. Mia sorella poco dopo, nel novembre 2015 ha pubblicato un testamento olografo datato ottobre 2013 con il quale mia madre annullava la disponibile ai nipoti e assegnava un immobile che riteneva di sua proprietà esclusiva in legato a mia sorella. Ho pubblicato nel dicembre 2015 un altro testamento olografo di mia madre datato giugno 2015 nel quale mia madre ristabiliva di dare la disponibile ai nipoti. Nel frattempo da una verifica effettuata dal mio notaio di fiducia sulla provenienza degli immobili caduti in successione dopo la morte dei miei genitori (sette immobili in tutto), si accertava che l’immobile donato da mia madre non era di sua esclusiva proprietà in quanto per 1/3 era frutto dell’eredità ricevuta da mia madre e per 2/3 acquistato dagli altri eredi in comunione con mio padre, per cui 1/3 era caduto nella successione di mio padre ed io ho rettificato a marzo 2016 la successione di mio padre inserendo anche questo immobile assegnandolo agli eredi per le quote di 1/4 alla moglie, 1/4 ciascuno ai due figli ed 1/8 ciascuno ai due nipoti. Ho presentato poi la dichiarazione di successione in base al testamento di mia madre del 2015 tenendo cont della rettifica della successione di mio padre. Alla fine quali sono le quote degli immobili? I 6 della successione di mio padre e il settimo della successione iniziale di mia madre poi rettificato?
La situazione è semplice. Erroneamente fai l’elenco dei testamenti succedutisi nel tempo e addirittura parli di testamento rettificato: l’unico testamento valido è l’ultimo che annulla i precedenti i quali rimangono senza valore (salvo il raro caso in cui ci sia un richiamo espresso dall’ultimo ad uno precedente). Devi quindi calcolare la successione di tuo padre, assegnando a tua madre superstite il suo, e poi calcolare la successione di tua madre. Se ci sono stati errori nella verifica della proprietà dei beni oppure a causa della ignoranza dell’esistenza di un testamento successivo vanno corretti (come mi sembra tu stia facendo). Quanto ai calcoli materiali ti aiuterà il mio scritto http://mioblog.notaiopescaradambrosio.it/quote-legittima-erede-successione/ (e una calcolatrice)
Egregio Notaio,grazie per la risposta. Il problema é che mia sorella, pur in presenza del testamento di nostra madre del 2015, ritiene che il legato a lei fatto dell’immobile nel 2013 sia sempre valido. Nel testamento del 2015 nostra madre ha espresso la volontà di lasciare la disponibile ai nipoti senza fare alcun cenno al legato del 2013. Lei cosa ne pensa?
Caro Giuseppe, ti confermo il principio generale già da me espresso: solo l’ultimo testamento ha pieno e definitivo valore. Salvo i casi eccezionali di cui pure ho fatto cenno. Quanto alla tua richiesta di parere ti osservo che purtroppo – avendo fatto il Giudice per 20 anni – ho imparato che per emettere una “sentenza” in un caso di specie è necessario leggersi tutte le carte e sentire entrambe le “campane”.
Egregio Notaio d’Ambrosio,
qualche mese fa è morta mia sorella che era nubile. L’ultimo testamento olografo scritto nel pieno delle sue facoltà mentali qualche mese prima della morte, divide l’eredità ai suoi unici 2 fratelli sostanzialmente in parti uguali e non è di fatto dissimile dal precedente testamento (datato circa 3 anni prima) che ci aveva consegnato. Negli ultimi 10 anni mia sorella ha agito sempre coerentemente con questa volontà di eguale trattamento stipulando, ad esempio, polizze vita di eguale importo a favore di entrambi i fratelli.Purtroppo adesso vengo a scoprire che – esclusivamente nell’ultimo anno – mia sorella ha firmato delle grosse donazioni di danaro (assegni nei confronti dell’altro fratello) che alterano sostanzialmente quella volontà di uguale divisione perseguita per anni e ribadita nei 2 testamenti successivi. Ho il dubbio che mio fratello possa essersi approfittato delle precarie condizioni di salute della sorella per “agevolare” tali donazioni
(depredando così il conto destinato a far parte dell’eredità futura).Dulcis in fundo, riesco a trovare (almeno) un appunto su una ricevuta di bonifico bancario elargito a mio fratello previa riscossione di titoli a me cointestati di pari somma! In questo appunto mia sorella si preoccupa di annotare la sua intenzione futura di dismettere la polizza vita a favore di mio fratello così da permettere il reintegro delle somme a mio favore. Tuttavia nei 6 mesi successivi tale intenzione non è stata resa operativa né è stata citata nel testamento. Ho appreso dal suo utilissimo blog che – in quanto fratello – non sono soggetto titolato nel chiedere l’azione di collazione. Se impugno il testamento che valore probatorio avrebbe questa annotazione di mia sorella? A suo parere, ho altri appigli da poter esperire?
Grazie molte
saluti
ND
Purtroppo no. Non vedo quali potrebbero essere i motivi di impugnazione del testamento. I fratelli non sono legittimari. In mancanza di legittimari il de cuius aveva tutto il diritto di disporre dei beni come voleva.
Buonasera Notaio, per quanto riguarda il testamento volevo chiederle il testamento congiuntivo e reciproco costituiscono violazione del divieto dei patti successori? Se sì è da ciò che deriva la loro nullità? Grazie mille anticipatamente
No, il divieto parte dal presupposto che le disposizioni reciproche costituiscano una lesione della libertà di testare, in quanto il testatore può aver deciso influenzato dalle disposizioni dell’altro. Io personalmente ritengo pericoloso anche il formalmente lecito doppio testamento, come, ad es. quello dei due coniugi che lasciano ciascuno i suoi beni all’altro con separati atti.
Va benissimo,grazie mille! Quindi se ho ben capito il divieto del testamento congiuntivo e del testamento reciproco è previsto solamente per la tutela della spontaneità della volontà del testatore?
Si, questa è la ratio del divieto
Salve Notaio, grazie mille per la tempestiva risposta. Invece, volevo chiederle, come mai il legislatore all’ art.635 c.c rubricato Condizione di reciprocità prevede la nullità dell’intera disposizione testamentaria e non la sola nullità della condizione? Se io scrivessi nel mio testamento ” istituisco erede Tizio a condizione che esso istituisca erede me nel suo testamento” non basterebbe la nullità della sola condizione per evitare che vi sia lesione della libertà di testare altrui?
No, tutto il testamento è viziato: non si può sapere come avrebbe deciso altrimenti il testatore.
Egregio notaio M. d’Ambrosio
Le chiedo se può chiarirmi il seguente dubbio: ho letto le Sue spiegazioni riguardo ai vantaggi del “testamento notarile” : in particolare la maggiore resistenza alle impugnazioni stante la verifica che il notaio esegue soprattutto sulla capacità di intendere e di volere del testatore. La mia domanda è se questi vantaggi sussistono solo quando si tratta di “testamento pubblico” o anche in caso di testamento olografo redatto dal testatore con la supervisione del notaio (che quindi ne può verificare la capacità di intendere e volere) e con il conseguente deposito fiduciario del testamento presso il notaio stesso.
Grazie
Astor11
Solo per il testamento pubblico. L’olografo con “supervisione” del notaio è una fattispecie sconosciuta per il diritto (e anche per me).
Salve notaio, è possibile disporre nel testamento l’assegnazione di singole stanze di una unità immobiliare a ciascun figlio? Nel caso specifico si tratta di un immobile abitativo facilmente divisibile per ricavare in futuro due appartamenti di uguali dimensioni, poiché le due zone della casa hanno già la possibilità di ingressi autonomi e di essere dotate di bagno e cucina in ciascuna zona, pur essendo ora comprese in un’unica unità immobiliare.
Questa assegnazione, in sostanza, sarebbe valida come divisione testamentaria? Ovvero, gli eredi non dovranno successivamente fare un atto di divisione ereditaria ma dovranno soltanto procedere al frazionamento catastale?
Per chiarire tale divisione è opportuno allegare al testamento uno schema grafico di divisione fatto dal geometra sulla piantina dell’unità immobiliare, oppure un allegato del genere non può essere incluso nel testamento? Serve un testamento pubblico? Grazie!
Si, è possibile senza formalità particolari. Naturalmente gli eredi dovranno confrontarsi con la normativa urbanistica e catastale per l’attuazione della volontà testamentaria
Grazie mille, davvero gentile. Ma per quanto riguarda lo schema di divisione disegnato sulla piantina da allegare al testamento, è ammissibile? Essendo redatto dal geometra non si tratterebbe di un atto autografo. In questo caso si raccomanda testamento pubblico? Grazie ancora.
Non mi faccia ripetere, gliel’ho detto: senza formalità. Se poi il testatore vuole mettere nel testamento la Divina Commedia, OK. Costerà solo di più il verbale di pubblicazione
Buongiorno sig. Notaio,
Vorrei porle questo quesito.
A fa testamento designando T(ha rapporti di parentela con A) come legatario per una quota(es: un immobile) del suo patrimonio.
Alla morte di A, T è già morto.
La quota di T va ai propri eredi ? Oppure agli eredi di A?
In poche parole, su quale dei 2 soggetti si applica la rappresentanza?
Grazie Mille
Su colui che non vuole o non può (perchè e morto) accettare l’eredità
Grazie Mille Sig. notaio,
Egregio Notaio,
a che serve la pubblicazione del testamento? Mi pare che non sia obbligatoria, giusto?
Alla morte del testatore uno degli eredi porta dal notaio il testamento olografo, nel quale si dispone l’assegnazione di immobili ai vari figli e di percentuali diverse dei risparmi in un libretto cointestato con un figlio.
Il notaio provvede ai documenti successori per intestare gli immobili agli eredi, ma come si regola con la divisione dei soldi? Pretende che il cointestatario del libretto trasmetta le quote spettanti agli altri eredi in sua presenza o non è di sua competenza?
Grazie
Il notaio pubblica. Fate la successione. Pagate le tasse. Fate la accettazione e trascrivete. Poi se qualcuno scappa col malloppo e si trattiene somme non sue va denunciato
Egr. Dottor Notaio, per cortesia se mi può dare un chiarimento
Sono nubile senza figli né genitori, solo una sorella e due nipoti figli di un fratello premorto. Anni fa ho fatto un testamento a cui lasciavo ai miei due nipoti la quota della casa di mia proprietà e a un’altra persona (non parente) il resto dei miei beni. Ora la casa è stata venduta e ai miei nipoti non vorrei lasciare nulla, mentre all’altra persona resta valido il resto dei miei beni.
Devo rifare il testamento o resta valido?
La ringrazio e saluto
Non avendo lei legittimari, può disporre del suo patrimonio per dopo la morte come vuole. Se del caso rifaccia il testamento