La trasformazione di società di persone in liquidazione in società di capitali e revoca della liquidazione
Se prima della riforma del diritto societario si dubitava della compatibilità della trasformazione di società di persone in società di capitali durante la procedura di liquidazione, oggi il disposto dell’art. 2499 c.c. risolve in senso positivo tale questione.
Senza per ora addentrarci sull’ammissibilità e i limiti della revoca implicita dello stato di liquidazione, si può ulteriormente affermare che, la trasformazione non è di per sé operazione incompatibile con lo stato di liquidazione, tanto che la dottrina (Triveneto K.A. 30) e la giurisprudenza prevalenti ammettono le cd. trasformazioni liquidative, ovvero quelle poste in essere al fine di adottare un assetto organizzativo più adatto alla liquidazione stessa.
Da quanto detto, deve desumersi che se i soci non abbiano espressamente dichiarato di voler revocare lo stato di liquidazione, anche la società d’arrivo, all’esito della trasformazione, resta in liquidazione.
Revoca della liquidazione nelle società di persone
In assenza di un dato normativo certo, oggi invece presente in tema di società di capitali (art. 2487-ter c.c.), bisogna chiedersi se anche nelle società di persone sia possibile revocare lo stato di liquidazione e, in caso di risposta affermativa, in che modalità.
Quanto alla prima domanda, non può che rispondersi in senso affermativo, se infatti alla società di persone si permette il prosieguo dell’attività anche dopo la decorrenza del termine di durata, come accade nel caso di proroga tacita (art. 2307 c.c.), non si vede come si possa negare la revoca dello stato di liquidazione in generale.
Ai soci non solo si permette di continuare di fatto la società ma anche di riprendere l’attività sociale configurando così non solo una proroga tacita ma anche una revoca implicita dello stato di liquidazione verificatosi per decorso del termine. In effetti, una cessazione temporanea dell’attività d’impresa dopo il termine finale della società non ne impedisce il riavvio successivamente.
Quanto alla seconda domanda, relativa al consenso che si richiede per la revoca dello stato di liquidazione nella società di persone, non può che rispondersi con il dettato dell’art. 2252 c.c. Resta una modifica del contratto sociale per la quale la legge richiede l’unanimità, salvo che sia convenuto diversamente. Quest’ultimo inciso permette che l’atto costitutivo deroghi alla regola dell’unanimità, prevendendo la maggioranza dei consensi, così di fatto avvicinandosi al sistema delle società di capitali.
Parte della dottrina ritiene però che un’eventuale deroga generalizzata al disposto dell’art. 2252 contenuta nell’atto costitutivo non possa investire tutte le ipotesi modificative della vicenda societaria. Si ritiene infatti che quando la decisione dei soci incida su elementi essenziali della società o su un loro diritto individuale, questa debba essere assunta sempre all’unanimità.
Chi sostiene questa tesi fa proprio l’esempio della revoca dello stato di liquidazione, ove si richiede l’unanimità perché tale decisione sarebbe lesiva del diritto individuale alla quota di liquidazione spettante a ciascun socio a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento. Questa tesi deve oggi scontrarsi con l’introduzione dell’art. 2487-ter c.c. che, seppur dettato in tema di società di capitali, offre un dato normativo positivo cui far riferimento.
Questo prevede che la revoca dello scioglimento sia possibile in ogni momento, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione assunta con le maggioranze previste per la modifica dell’atto costitutivo. In tali casi, la revoca ha effetto decorsi 60 giorni dall’iscrizione al registro imprese per permettere ai creditori della società di opporsi. Il nuovo 2487-ter ammette quindi la revoca a maggioranza con la tutela per i creditori sociali rappresentata dal diritto di opposizione.
Detto ciò, la tesi di chi ritiene che la quota di liquidazione sia un diritto individuale per il quale si richieda l’unanimità deve oggi ritenersi superata, quantomeno in tema di società di capitali. Come noto, non è possibile estendere in via automatica ed analogica le norme dettate in tema di società di capitali alle società di persone e anche in questo caso, non può di certo ritenersi che tale disciplina si applichi tout court alle società di persone (per esempio il diritto di opposizione dei creditori perde la sua funzione nelle società di persone, stante la responsabilità personale e illimitata dei soci), ma si può sostenere che il combinato disposto dell’espressa deroga nell’atto costitutivo all’unanimità prevista dall’art. 2252 c.c. connessa con il disposto dell’art. 2487-ter c.c. permetta con maggior tranquillità di ritenere astrattamente possibile una revoca dello stato di liquidazione a maggioranza anche nelle società di persone.
Le varie ipotesi possibili di revoca e trasformazione
Allo stato dell’arte, resta in dottrina e ancor di più in giurisprudenza una perdurante incertezza sul punto, il che non può che far propendere la prassi notarile per un atteggiamento quanto più prudente, consigliando, ove possibile, di far sempre constare in atto il consenso unanime dei soci alla revoca dello stato di liquidazione per le società di persone (sempre che emerga la volontà dei soci di procedere in tal senso).
Comunque, qualora si intenda procedere ad una trasformazione da società di persone in liquidazione in società di capitali, occorrerà:
- Se non si intende revocare preliminarmente lo stato di liquidazione:
- Procedere con atto pubblico notarile alla trasformazione, facendo constare il consenso della maggioranza dei soci ex 2500-ter c.c. e altresì precisandosi – importante! – che la società d’arrivo resterà in liquidazione;
Si noti che il legislatore con la riforma del diritto societario ha espressamente previsto una deroga al principio dell’unanimità di cui all’art. 2252 c.c. in tema di società di persone, stabilendo che la trasformazione in società di capitali possa essere assunta a maggioranza, così di fatto incentivando la conversione verso tali tipologie societarie ritenute dallo stesso legislatore più efficienti alla luce delle odierne dinamiche di mercato.
- Se invece si intende revocare preliminarmente lo stato di liquidazione:
- Dar conto con atto pubblico notarile dell’eliminazione della causa di scioglimento, assumere la decisione di revocare lo stato di liquidazione all’unanimità (stante quanto sopra precisato) e procedere poi ex 2500-ter sempre con atto pubblico notarile alla trasformazione, precisandosi che la società d’arrivo sarà in integro statu, non più, quindi, in liquidazione, come nel caso precedente;
In ogni caso, l’art. 2500-ter stabilisce che il capitale della società risultante dalla trasformazione dovrà essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e dovrà risultare da una relazione di stima giurata redatta da un esperto designato dal tribunale. Sebbene oggi vi sia più di un motivo di dubitare della necessità di mantenere un capitale minimo obbligatorio per le società di capitali (si pensi che il legislatore ammette la costituzione di società a 1 euro), finché non vi sarà un’espressa abrogazione dello stesso, la relazione di stima conserva la funzione di garantire l’effettiva consistenza del capitale dichiarato come giusto contrappeso alla responsabilità limitata di cui godono le società di capitali.
- Se invece si intende revocare successivamente lo stato di liquidazione:
- Si deve procedere alla trasformazione della società ancora in liquidazione (dato che la legge ora si accontenta del consenso della maggioranza dei soci) e, una volta avvenuta la trasformazione in società di capitali (ancora in liquidazione!), procedere ai sensi dell’art. 2487-ter c.c. con delibera verbalizzata dal notaio, assunta a maggioranza dei soci, ma eseguibile solo dopo il decorso dei sessanta giorni di tempo per permettere a eventuali creditori l’esercizio del diritto di opposizione. Si noti come il legislatore riconosca pur sempre una forma di tutela per il socio dissenziente, in quanto l’art. 2437 fa scattare il diritto di recesso sia nel caso di decisione di trasformazione (lett. b) sia nel caso di delibera di revoca dello stato di liquidazione (lett. d).
notaio Massimo d’Ambrosio
Il notaio Massimo d'Ambrosio vi informa sempre! Votalo con 5 stelle! Grazie!La trasformazione di società di persone in liquidazione in società di capitali e revoca della liquidazione ultima modifica: 2019-01-20T11:05:13+01:00 da
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