Quanti soci per la validità dell’assemblea societaria e della delibera? I quorum
La legge prevede delle regole precise e dettagliate affinché il procedimento formativo della volontà sociale non risulti viziato. In particolare, una volta che l’assemblea dei soci sia stata convocata, il Presidente dell’assemblea dovrà verificare il rispetto di determinati requisiti di legge affinché possa dichiararla validamente costituita.
Il controllo del corretto iter procedurale è altresì compito del notaio nei casi in cui la legge richieda che sia questi a verbalizzare le assemblee societarie. L’art. 2436 c.c. difatti dispone che se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestiva agli amministratori.
Se questi non prendono gli opportuni provvedimenti nei trenta giorni successivi, la deliberazione è definitivamente inefficace, così riconoscendo al notaio il potere di non iscriverla al Registro delle Imprese, ove ritenga che non rispetti le condizioni di legge.
I quorum assembleari
Il principio cardine nel funzionamento delle società di capitali è quello del consenso della maggioranza. Per comprendere, a tal proposito, come la maggioranza assembleare possa esprimersi legittimamente, è necessario precisare che il diritto commerciale stabilisce due diverse tipologie di “quorum”:
- il primo, detto costitutivo, indica il numero minimo di soci che devono essere presenti affinché l’assemblea possa dirsi regolarmente costituita;
- il secondo, detto deliberativo, rappresenta il numero di voti necessari per assumere una deliberazione.
Al fine di evitare lo stallo decisionale, il legislatore prevede che i quorum siano mobili, stabilendo che siano più elevati in prima convocazione e meno elevati nella seconda e successive convocazioni. La ratio è proprio quella di agevolare l’iter decisionale ed anche di evitare che un gruppo di minoranza impedisca l’assunzione di determinate decisioni non presentandosi in assemblea o semplicemente votando contro o astenendosi.
Una ratio diversa ha portato invece il legislatore a prevedere dei quorum rafforzati per l’assunzione di alcune deliberazioni, quelle considerate più importanti e delicate per la vita della società. In questi casi, anche se ci si trovi in seconda convocazione, i quorum si mantengono più elevati, al fine di evitare che decisioni particolarmente delicate vengano assunte da minoranze qualificate, come per esempio per la delibera di trasformazione o lo scioglimento anticipato ex art. 2369, 5°comma c.c.
La determinazione del quorum deriva anche dall’oggetto della deliberazione, a tal fine, la legge distingue (solo per le spa e non anche per le srl) tra assemblea ordinaria e straordinaria, con la prima intendendosi quella chiamata a deliberare sugli argomenti indicati dall’art. 2364 c.c. e con la seconda quella con cui deliberare, in particolare, sulle modifiche dello statuto (cfr. art. 2365 c.c.). Di conseguenza, a seconda che ci si trovi in assemblea ordinaria o straordinaria sarà necessario rispettare dei quorum diversi.
Infine, occorre precisare che i quorum sia costitutivi che deliberati sono diversi per spa e srl, anche se mantengono inalterata la loro funzione.
I quorum nelle SpA
L’art. 2368 c.c. stabilisce, i seguenti quorum:
Nel caso di assemblea ordinaria:
- in prima convocazione:
- Costitutivo: presenza di almeno la metà del capitale sociale;
- Deliberativo: voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata;
- in seconda o successive convocazioni:
- Costitutivo: non previsto espressamente, ma si ricava dal quorum deliberativo previsto per la delibera da assumere, qualunque sia la parte di capitale rappresentata (V. infra);
- Deliberativo: maggioranza del capitale rappresentato in assemblea;
Pertanto se in assemblea sono presenti tanti soci che rappresentino il 100% del capitale sociale, sarà necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% dello stesso. Se in assemblea sarà presente solo il 40% del capitale sociale, verrà a mancare il quorum costitutivo e l’assemblea non potrà validamente deliberare.
Nel caso di assemblea straordinaria:
- in prima convocazione:
- Costitutivo: non previsto espressamente, ma si ricava dal quorum deliberativo previsto, sarà sempre necessaria la presenza di almeno la metà del capitale sociale;
- Deliberativo: voto favorevole di più della metà del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata;
- in seconda o successive convocazioni:
- Costitutivo: partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale;
- Deliberativo: voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea;
Lo statuto può prevedere maggioranze più elevate, ad eccezione dell’approvazione del bilancio e per la nomina/revoca delle cariche sociali, delibere talmente essenziali per la vita sociale che se non venissero assunte potrebbero anche portare in scioglimento la società. Come anticipato vi è un quorum deliberativo rafforzato (un terzo del capitale sociale) per le delibere indicate dal 5° comma dell’art. 2369 c.c.
I quorum nelle Srl
Nelle srl vi è una distinzione tra decisioni assunte o meno in esito a un procedimento assembleare. L’art. 2479 c.c. disciplina le decisioni non collegiali stabilendo che sia necessario il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.
L’art. 2479-bis c.c., senza più alcuna distinzione né tra assemblea ordinaria e straordinaria, né tra prima o seconda e successive convocazioni, stabilisce:
- Costitutivo: presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale;
- Deliberativo: maggioranza assoluta degli intervenuti; sono fatti i salvi i casi di cui ai numeri 4 e 5 dell’art. 2479 (modificazioni dell’atto costitutivo e decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) nei quali è necessario il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale (altra ipotesi di quorum rafforzato).
Va detto che l’art. 2479-bis c.c. fa salva una diversa disposizione dell’atto costitutivo. Tutti i quorum sopra riportati sono derogabili sia in aumento che in diminuzione, diversamente da quanto stabilito per le spa, dove lo statuto può richiedere soltanto maggioranze più elevate (cfr. 2369, 4°co c.c.).
Per le srl alcuni ritengono che l’unico limite che abbiano i soci alla libertà di modificare i quorum indicati dal legislatore, sia costituito dalla previsione dell’unanimità. In effetti, una previsione analoga a quella dell’art. 2252 c.c. in tema di società di persone, urterebbe con il principio maggioritario che caratterizza le società di capitali.
Questo sarebbe insito alla loro natura collegiale e la previsione dell’unanimità ostacolerebbe l’operatività di tali società. In contrario, è stato affermato che il principio di maggioranza è sì elemento naturale ma non essenziale dei procedimenti collegiali ed inoltre il legislatore non si preoccupa di assicurare l’operatività e il mantenimento in vita della srl a dispetto di una diversa volontà di alcuni soci e degli accordi formalizzati nell’atto costitutivo, come invece avviene nella spa (Milano 42), ragion per cui non paiono esserci ostacoli ad affermare che per le decisioni assembleari ed extra-assembleari si possa prevedere l’unanimità in deroga ai quorum ex lege.
L’assemblea totalitaria
Come detto, l’iter procedimentale di formazione della volontà sociale prevede il rispetto di determinate formalità il cui controllo spetta non solo al presidente dell’assemblea ma anche al notaio verbalizzante.
Il legislatore ha altresì previsto una disciplina attraverso la quale far salve le assemblee riunitesi in mancanza delle formalità richieste per la convocazione, stabilendo che l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
Tuttavia in questa ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Questa norma, disciplinando la cd. assemblea totalitaria (analogamente a quanto disposto dall’art. 2479-bis, ultimo comma, in tema di srl, dove si richiede però la presenza di tutti gli amministratori e sindaci) garantisce la regolare costituzione dell’assemblea in tutti quei casi in cui manchi l’avviso di convocazione o risulti viziato, per esempio perché inviato tramite sms o via mail e non con raccomandata ai soci.
In questo modo, da un lato, si tutela l’esigenza di garantire lo svolgimento dell’attività sociale anche in assenza di alcune formalità e, dall’altro, si tutela il diritto ad essere previamente informati sugli argomenti da trattare, così lasciando agli intervenuti il diritto di opporsi qualora non si ritengano in grado di decidere.
Anche in questi casi il diritto societario è contemperamento di differenti interessi che trovano il corretto equilibrio nelle disposizioni di legge, le quali, ove non sia necessario tutelare un interesse diverso da quello dei soci, possono essere anche modificate dagli stessi, in virtù del cd. principio di autonomia statutaria.
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