Vendita di loculi, tombe, nicchie e cappelle dei cimiteri
Ai sensi dell’articolo 824 Codice Civile, comma 2, i cimiteri sono beni demaniali soggetti pertanto al regime della proprietà pubblica del Comune e come tali sono inalienabili. Inoltre su di essi non è possibile costituire diritti reali di godimento, nè ipotecarli, usucapirli, pignorarli. Questo regime si estende naturalmente anche ai loculi, le tombe, le cappelle gentilizie e le nicchie.
L’uso di questi beni è di regola attribuito ai privati mediante concessione amministrativa, disciplinata dal DPR 285 del 10/09/1990 e dai vari Regolamenti Comunali di Polizia Mortuaria, naturalmente dietro pagamento di una somma di denaro stabilita nel Regolamento Comunale.Durata dell’uso dei cimiteri
Le concessioni dei cimiteri solitamente hanno durata di anni 30 (e comunque non possono avere durata superiore a 99 anni) e non possono essere oggetto di alienazione, ma solo di successione nei modi e forme previsti dalla normativa vigente, dietro pagamento della voltura.
In particolare la concessione non può mai essere oggetto di attività di lucro o speculazione da parte del concessionario. Allo scadere della concessione, il concessionario (o i suoi aventi causa), può domandare la riconferma della stessa, dietro versamento del corrispettivo stabilito dal Regolamento Comunale. Diversamente i loculi dei cimiteri rientreranno nella piena disponibilità del Comune, previa esumazione dei resti mortali.
In passato le concessioni ministeriali potevano essere anche perpetue. Tuttavia in vari casi i giudici amministrativi hanno riconosciuto il potere all’Amministrazione comunale di disporne unilateralmente la loro modifica, mediante la previsione di un termine di durata, oltre il quale la concessione deve essere rinnovata. Ed in effetti i regolamenti comunali hanno poi disposto la trasformazione delle concessioni c.d. “perpetue” in concessioni temporanee di lunga durata soggette a rinnovo.
In una sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 4943 del 28 ottobre 2015), tra l’altro perfettamente coerente con l’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, si legge infatti che “lo ius sepulchri, ossia il diritto, spettante al titolare di concessione cimiteriale, ad essere tumulato nel sepolcro, garantisce al concessionario ampi poteri di godimento del bene e si atteggia come un diritto reale nei confronti dei terzi.
Ciò significa che, nei rapporti interprivati, la protezione della situazione giuridica è piena, assumendo la fisionomia tipica dei diritti reali assoluti di godimento. Tuttavia, laddove tale facoltà concerna un manufatto costruito su terreno demaniale, lo ius sepulchri non preclude l’esercizio dei poteri autoritativi da parte della pubblica amministrazione concedente, sicché sono configurabili interessi legittimi quando sono emanati atti di autotutela. In questa prospettiva, quindi, dalla demanialità del bene discende l’intrinseca “cedevolezza” del diritto, che trae origine da una concessione amministrativa su bene pubblico”.
Il diritto del Comune
Il diritto del Comune prevale sul diritto alle cappelle o loculi dei cimiteri.
Infatti, come accade per ogni altro tipo di concessione amministrativa di beni o utilità, la posizione giuridica soggettiva del privato titolare della concessione tende a recedere dinnanzi ai poteri dell’amministrazione in ordine ad una diversa conformazione del rapporto, trattandosi di una posizione soggettiva che trova fonte, se non esclusiva, quanto meno prevalente nel provvedimento di concessione, così che, a fronte di successive determinazioni del concedente, il concessionario può chiedere ogni tutela spettante alla sua posizione di interesse legittimo.
notaio Massimo d’Ambrosio
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Progetto del cimitero di Cuneo
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